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Allegato B
Seduta n. 122 dell'8/3/2007
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ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta scritta:
MARIO RICCI, LOCATELLI e OLIVIERI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la composizione del consiglio di amministrazione dell'Alitalia è sicuramente composta da rilevanti professionalità;
tra questi spicca in particolare l'esperienza di uno dei componenti nell'amministrare aziende in crisi economico-gestionale: il dottor Luciano Vannozzi, dirigente del Ministero dell'economia e finanze, già nel consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia, è attualmente membro, dal marzo 2003, del Consiglio di amministrazione dell'Enav, la società pubblica di assistenza al volo;
i servizi gestiti dall'Enav, il controllo del traffico aereo con i relativi sistemi tecnologici, sono fondamentali per qualsiasi compagnia aerea, dal punto di vista operativo ed economico, sia per la gestione regolare e sicura dei voli, sia per le tariffe di tali servizi;
l'Enav dovrebbe essere un erogatore di servizi imparziale, i clienti sono le compagnie aeree che pagano i servizi «in rotta» ed «in terminale» sulla base delle relative tariffe: di questa clientela Alitalia rappresenta per Enav circa il 25 per cento del traffico in rotta e circa il 35 per cento del traffico in terminale;
per le compagnie aeree sono determinanti le strategie messe in atto dall'Enav, sia quelle relative agli investimenti sia quelle delle politiche tariffarie, argomenti che fanno parte dell'attività costante di un consiglio di amministrazione;
le decisioni che dovranno assumere gli organi di amministrazione delle due società, Alitalia ed Enav, in più occasioni rischieranno di confliggere con gli interessi, anche legittimi, dell'altra società: dunque un costante conflitto di interessi, una incompatibilità politica e sostanziale per chi siede contemporaneamente nel consiglio di amministrazione di entrambe -:
se il Governo ritenga che il dottor Vannozzi possa efficacemente partecipare alle decisioni dei consigli d'amministrazione nei quali l'interesse di una società, nella fattispecie Alitalia, confligga con quella dell'ENAV, o viceversa;
se sono state valutate le possibili reazioni da parte dei concorrenti di Alitalia, dell'IBAR o della IATA per una nomina che mette in discussione i principi di imparzialità dell'erogatore nazionale dei servizi di assistenza al volo.
(4-02853)
CAPEZZONE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede:
al comma 1, che «al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, con l'esclusione dei servizi pubblici locali,
nonché nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici e privati, né in affidamento diretto, né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti»;
al comma 2, che «Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1»;
la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1o supplemento ordinario al n. 52, del 29 dicembre 2006:
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, istituisce un «sistema regionale» costituito da enti, aziende pubbliche e private, anche autonome, istituiti dalla Regione, enti del servizio sanitario regionale e società regionali, soggetti tutti elencati nell'allegato A;
nell'allegato A elenca gli enti costituenti il «sistema regionale», ovvero: a) enti dipendenti (Agenzia regionale per il lavoro, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica, Istituto regionale di ricerca della Lombardia e Istituti per il diritto allo studio universitario); b) enti sanitari (Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere e IRCCS pubblici); c) altri enti pubblici (Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale, Consorzi di bonifica ed enti parco regionali); d) società a partecipazione regionale (CESTEC S.p.A., Finlombarda S.p.A., Infrastrutture Lombarde S.p.A., Lombardia Informatica S.p.A., Punti Energia S.c.a.r.L, Ferrovie Nord Milano S.p.A., Federfidi s.c. e Navigli Lombardi S.c.a.r.l); e) fondazioni istituite dalla Regione (Centro lombardo per l'incremento della floro-orto-frutticoltura, IREALP, Film Commission e Lombardia per l'ambiente);
all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo periodo, autorizza la Giunta regionale ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti;
all'articolo 1, comma 2, lettera a), stabilisce che «i soggetti di cui al comma 1 (ovvero del "sistema regionale", ndr) svolgono le prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente al sistema regionale al fine della produzione di beni e servizi strumentali alle attività degli stessi»;
pertanto, a termini della legge regionale in parola, soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica quali, a mero titolo d'esempio, Lombardia Informatica S.p.A. e Infrastrutture Lombarde S.p.A. sembrerebbero poter svolgere ora prestazioni a favore di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato del «sistema regionale», anche se diversi dall'Ente costituente o partecipante Regione Lombardia;
il comma 720 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in vigore dal 1o gennaio 2007, intervenendo sull'articolo 13 del citato decreto-legge n. 233 del 2006, ha ulteriormente differito da 12 a 24 mesi il termine entro il quale le società individuate dal comma 1 - non modificato - devono cessare le attività non consentite;
inoltre il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con la sentenza 31 gennaio 2007, n. 140, dovendo dare applicazione all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ha delimitato la portata del divieto, nel senso che lo stesso trovi applicazione anche in relazione a società al cui capitale sociale partecipino enti pubblici quali Camere di Commercio o anche altra società direttamente controllata dalla Regione. Tale interpretazione, secondo i giudici amministrativi, pare del tutto conforme alla ratio
della legge che «non solo è volta a tutelare il principio di concorrenza e di trasparenza, ma anche - e soprattutto - quello di libertà di iniziativa economica che risulterebbe gravemente turbato dalla presenza (e dalla operativìta sul mercato) di soggetti che proprio per la presenza (diretta o mediata) della mano pubblica finiscono in sostanza con l'eludere il rischio di impresa. Tanto ciò è vero che il comma 3o dell'articolo 13 della legge n, 248 del 2006 (nel testo modificato dal comma 720 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), prevede che «al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite», proprio per evitare il permanere di una situazione suscettibile di turbare la libera concorrenza tra le imprese»;
conseguentemente ad avviso dell'interrogante, la norma regionale in esame risulta confliggere apertamente con l'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
peraltro l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile (rispettivamente, lettere e) e l);
i termini per la proposizione della questione di legittimità costituzionale in via principale, ai sensi dell'articolo 127 Cost., sono scaduti il 27 febbraio 2007 senza che il Governo, per quanto a conoscenza dell'interrogante abbia impugnato tale disposizione della legge regionale della Lombardia -:
se il Dipartimento Affari Regionali del Governo sia a conoscenza della legge regionale n. 30 della Regione Lombardia;
quali valutazioni siano state formulate sulla legge regionale in parola;
se non ritengano, ove la mancata impugnazione non sia dipesa da una scelta politica del Governo, di riorganizzare il Dipartimento affari regionali in modo da garantire una maggiore efficacia nell'esercizio delle funzioni di contro sulla legislazione regionale.
(4-02854)
CAMPA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
dal 1996 al 1998 si sono svolte su tutto il territorio nazionale una lunga serie di manifestazioni di protesta che coinvolsero migliaia di medici specializzandi affinché la normativa italiana recepisse di fatto le direttive europee (82/76/CEE e 93/16/CEE) e seguisse le indicazioni della Unione europea dei Medici Specialisti;
le innovazioni imposte dall'Unione europea erano finalizzate ad un formale e sostanziale riconoscimento reciproco tra i paesi comunitari dei titoli di medico generale e specialista. A tale scopo si stabiliva che il riconoscimento fosse subordinato all'acquisizione dello stesso know-how e alla frequenza del medesimo iter formativo nei rispettivi paesi;
venivano quindi fissati rigidi criteri per il conseguimento di alti standard formativi e si stabiliva una costante verifica di tali obiettivi attraverso organismi di controllo nazionale e locali.
veniva inoltre definitivamente stabilito che lo specializzando dovesse essere retribuito in cambio del lavoro subordinato svolto nelle strutture di formazione;
le motivazioni delle rivendicazioni erano così ragionevoli che l'Italia non poté non riconoscere la sua colpevole inadempienza ed emanò il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, di recepimento della direttiva comunitaria;
la soddisfazione che seguì l'emanazione di tale disposto legislativo lasciò presto il passo all'amarezza e alla delusione nel vederlo completamente inapplicato per la mancata copertura finanziaria;
finalmente con la legge finanziaria 2006, all'articolo 1, comma 300, lettera d), è stata già stanziata la quota necessaria
per attuare il decreto, che - tra l'altro - consentirebbe un considerevole aumento dello stipendio mensile lordo dei medici specializzandi, mantenendo peraltro inalterato il numero degli accessi ai corsi;
circa 22.000 medici in formazione attendono che il Governo fornisca «risposte rapide e concrete» su un contratto che attendono da anni e lo scorso 2 marzo 2007 numerosissimi specializzandi sono scesi in piazza, con manifestazioni nei policlinici delle principali città d'Italia;
gli specializzandi medici aspettano, quindi, la firma immediata del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri che applichi: il contratto di formazione specialistica previsto dal decreto legislativo n. 368 del 1999; un regolamento attuativo della legge per stabilire i diritti formativi e le responsabilità assistenziali uguali per tutti gli specializzandi; il Bando di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione con il ritorno a una tempistica regolare degli stessi bandi di concorso -:
quali motivi ostativi, ad oggi, impediscano l'attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1999, che permetterebbe la stipulazione dei contratti di formazione lavoro subordinato per i medici in corso di specializzazione, restituendo così giustizia e serenità ad una categoria di medici che, prestando servizio negli ospedali italiani, svolgono un ruolo determinante per la salute dei cittadini senza che venga loro riconosciuta alcuna tutela giuridica, economica, assicurativa e formativa al contrario dei colleghi europei.
(4-02856)
COTA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
sulla base di una serie di accordi intercorsi a livello intergovernativo con gli Stati Uniti dal 1998 ad oggi, il nostro Paese partecipa al programma multinazionale di produzione del nuovo velivolo da caccia noto come Joint Strike Fighter o F-35;
nel quadro dei predetti accordi il nostro Paese è riuscito ad ottenere la localizzazione nel sito di Cameri, dove attualmente l'Aeronautica Militare Italiana gestisce la manutenzione dei velivoli Tornado MRCA, di una «FACO» (Final Assembly and Check Out), nella quale verranno fisicamente assemblati gli F-35 destinati al mercato europeo;
si prevede altresì che verranno svolte a Cameri le operazioni di manutenzione che si renderanno successivamente necessarie, una volta che i velivoli F-35 saranno entrati nelle linee di volo delle principali aeronautiche europee;
il valore stimato dell'attività industriale che sarà svolta a Cameri oltrepassa gli otto miliardi di dollari e si avvicina ai dieci, seppur diluiti nell'arco di quindici anni;
quanto precede potrebbe rendere possibile il complessivo rilancio economico del sito aeroportuale di Cameri -:
quale sia l'opinione del Governo in merito alla possibilità di cogliere l'occasione rappresentata dallo stabilimento a Cameri delle linee di produzione dell'F-35 per valorizzare ulteriormente le strutture aeroportuali ivi esistenti, aprendole eventualmente anche al traffico aereo civile.
(4-02858)