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Allegato B
Seduta n. 124 del 12/3/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta orale:
PEDRINI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la società Galileo Italia s.r.l. (ex azienda delle partecipazioni statali «privatizzata») con sede in Roma acquisita nell'agosto 2006 dalla compagnia finanziaria statunitense Blackstone Group, che a sua volta controlla il più grande fondo privato azionario mondiale, ha annunciato l'avvio di un piano di ristrutturazione aziendale volto al taglio di alcuni costi, per cui ha attuato una procedura di mobilità secondo la legge n. 223 del 1991, per l'uscita di 109 dipendenti su un totale di 220 lavoratori della Galileo S.r.l.;
la società Galileo Italia s.r.l. da ben 23 anni risulta leader nel settore della gestione e fornitura di servizi telematici e information technology per l'industria dei viaggi e del turismo risultando un polo di assoluto rispetto sul panorama europeo;
ha fatto registrare da sempre bilanci positivi ed utili in costante aumento;
la Blackstone Group negli ultimi anni ha rilevato il controllo di Gardaland ed ha acquisito anche Worldspan uno dei principali concorrenti di Galileo nel settore dei servizi per le agenzie di viaggio;
nonostante la già dimostrata disponibilità espressa nei giorni scorsi dai lavoratori, dalle organizzazioni sindacali, dalla IX Commissione Consiliare Regionale del Lazio, al fine di sostenere la produttività e ricercare soluzioni che evitino la riduzione del personale, la Blackstone
Group è rimasta ferma nel suo proposito unilaterale di procedere alla fuoriuscita dei 109 dipendenti;
la decisione della Blackstone Group è solo l'ultima di una serie di dismissioni effettuate da gruppi societari esteri che stanno determinando la progressiva perdita di competitività delle aziende in ambito locale e nazionale, con gravi conseguenze per i livelli occupazionali e la ripresa del mondo del lavoro italiano -:
quali misure possano essere adottate per evitare il «licenziamento» dei dipendenti;
se non si ritenga tale piano di ristrutturazione contrario alla direttiva 2002/14/CE, concernente l'istituzione di un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori ed alla direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;
se la Blackstone Group abbia rispettato le previsioni della direttiva n. 98/59/CE relativamente al personale, ed in particolare l'articolo 2; se siano state rispettate la direttiva 94/45/CE, modificata dalla direttiva 97/74/CE, e la direttiva 2002/14/CE;
se la Blackstone Group abbia rispettato i criteri complementari che vietano atti o comportamenti discriminatori ai danni delle donne lavoratrici, come previsto dalla legge n. 125/91, nonché dalla direttiva 2002/73/CE;
se la Blackstone Group nell'acquisire la società Galileo abbia beneficiato di fondi strutturali europei o di fondi nazionali e regionali per la sede di Roma;
in caso affermativo, se non si ritenga di adottare provvedimenti normativi atti a subordinare l'erogazione dei fondi strutturali all'impegno da parte delle imprese a non effettuare per un periodo delocalizzazioni;
se il comportamento della Blackstone Group sia compatibile con i principi e gli obiettivi della nuova Strategia di Lisbona;
se tale comportamento sia compatibile con gli obiettivi fissati nella nuova Comunicazione della Commissione europea del 22 marzo 2006 in materia di responsabilità sociale delle imprese.
(3-00714)