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Allegato B
Seduta n. 126 del 14/3/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta orale:
RONCONI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel decreto legislativo n. 374 dell'11 agosto 1993 l'attività di miniera era inserita tra quelle ritenute usuranti;
nei successivi dispositivi legislativi si fa riferimento solo a cave di pietra o miniere in galleria escludendo di fatto le miniere a cielo aperto di lignite;
la legge n. 243 del 23 agosto 2004 di riordino del settore della previdenza pubblica, all'articolo 1 comma 10, lettera b), delegava il Governo ad adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge, uno o più decreti tesi a «prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti»;
ad oggi non risultano essere stati emanati decreti legislativi in attuazione della delega sopradescritta;
la coltivazione di giacimenti di lignite in alcuni poli produttivi in Italia era da prima realizzata in sotterraneo attraverso gallerie, poi è passata a cielo aperto nei bacini lignitiferi con particolari escavatori a catena o ruote a tazze, approfonditi fino a trovare dislivelli superiori ai 150 metri, in presenza di vari macchinari di scavo particolarmente rumorosi; inoltre dal banco della lignite si liberano vapori di zolfo, gas metano e polveri di carbone dovute alla movimentazione dei materiali, oltre i frequenti incendi per autoaccensione che propagano nell'aria fumi e sostanze tossiche quali anidride carbonica;
va tenuto conto di esempi classici di questo tipo di miniere, quale quella di Pietrafitta nel comune di Piegaro (Perugia), attualmente di proprietà di Enel produzione S.p.A. nella quale si è estratta la lignite per diversi anni -:
per quale motivo non sia stata attuata la delega e quali misure o iniziative in suo potere intenda adottare per prevedere nei criteri per l'individuazione delle attività usuranti, l'introduzione delle mansioni svolte dagli addetti alle cave di lignite (e carbone) a cielo aperto insieme a quelle di pietra e ornamentale già previste.
(3-00733)
Interrogazioni a risposta scritta:
MARINELLO e ROMELE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
in un articolo pubblicato dal quotidiano Italia Oggi, sono riportati gli effetti
della circolare n. 52 emanata dall'Inps per la contribuzione agricola per il 2007;
il medesimo articolo precisa altresì che, per quanto il costo del lavoro resti immutato ai valori del 2006, per gli apprendisti agricoli la contribuzione sale al 10 per cento, mentre i lavoratori subiscono un rincaro contributivo dello 0,3 per cento;
infatti la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto che l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti alla gestione obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive sia elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore;
proprio le diverse disposizioni in materia agricola previste dalla legge finanziaria 2007 indicano che gli effetti certamente penalizzanti, come l'aumento dell'aliquota dei contributi per gli apprendisti, come detto, pari al 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, non sostengono l'economia agricola nazionale, che versa in uno stato di emergenza a causa di molteplici fattori fra cui i cambiamenti climatici e l'aumento dei costi di produzione, che aggraveranno pesantemente l'intero comparto -:
se non convengano che le disposizioni riportate in premessa, produrranno effetti distorsivi per il settore agricolo, con un forte aumento del lavoro sommerso e una prevedibile diminuzione di assunzioni di lavoratori da parte delle imprese agricole;
se non ritengano altresì che le disposizioni inserite dalla legge finanziaria 2007, volte ad aumentare le aliquote dei contributi previdenziali, contribuiranno a rendere più evidente e drammatica la crisi agricola italiana, specie per il mercato ortofrutticolo;
se non ritengano infine, attraverso appositi provvedimenti o iniziative di natura legislativa, modificare la legge 5 maggio 1982, n. 203, recante: «Norme sui contratti agrari», al fine di liberalizzare le vigente legislazione che per decenni è stata troppo vincolistica e incentrata sul regime di proroga sistematica, impedendo la mobilità degli affitti, disincentivando, di fatto, i proprietari dal concedere in affitto i propri terreni, al fine anche di contenere l'esodo in atto di migliaia di lavoratori agricoli, le cui penalizzanti norme, fra cui quelle esposte in premessa, incentivano l'abbandono dall'attività agricola e contadina.
(4-02906)
LEDDI MAIOLA. -Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
un gruppo di dipendenti dell'INPS, nel 1989 ha partecipato, risultando vincitore, alla selezione per 89 posti di dirigente di II livello;
il concorso del 1989 è stato impugnato da alcuni degli esclusi che hanno visto, dopo un contenzioso durato anni, riconoscere le proprie ragioni con una decisione finale del consiglio di Stato;
dopo il 1989 l'INPS ha bandito ulteriori 4 selezioni per il II livello e i suddetti per cautelarsi hanno richiesto di partecipare ma non sono stati ammessi sulla base dell'affermato già ottenuto possesso del livello oggetto del concorso;
come detto, nel 2003 veniva comunicato ad alcuni vincitori del concorso del 1989 che nella nuova graduatoria per tale concorso, come rideterminata a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, erano collocati in posizione tale da non risultare più tra i vincitori;
a ciò seguivano comunicazioni di ricostruzione economica della carriera con riferimento all'esito della graduatoria, anche nei confronti dei dipendenti già all'epoca pensionati;
a fronte di ciò alcuni dipendenti proponevano ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile volto ad ottenere una inibitoria nei confronti dell'istituto. Il ricorso tuttavia veniva respinto anche in grado di reclamo sul solo assunto della mancanza del periculum in mora in capo ai ricorrenti;
successivamente i dipendenti di cui sopra hanno ricevuto richiesta dall'INPS di restituzione per supposte retribuzioni indebitamente percepite e per supposto TFR indebitamente percepito;
è inoltre del tutto consequenziale che il ricalcolo retributivo contestato porterà inevitabilmente anche alla riduzione della pensione ordinaria fino a qui non toccata. Il tutto, naturalmente, con effetto retroattivo, aggiungendo tali pretese per indebita percezione dei ratei pensionistici maturati -:
se non ritenga di dover approfondire questa questione per porre rimedio ad una situazione a dir poco grottesca che sta causando notevoli disagi e danni agli interessati che, stando ai fatti esposti, risultano essere solo vittime di eventi che non hanno assolutamente concorso a causare.
(4-02913)