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Allegato B
Seduta n. 127 del 15/3/2007
...
DIFESA
Interrogazioni a risposta scritta:
BELLANOVA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il signor Salvatore Tamburino, nato a Maglie il 12 settembre 1942, e residente a Maglie in via Saverio Sticchi, civico 2, Maresciallo Scelto di Prima Classe dell'Aeronautica Militare, in pensione dal 1994 percepisce una pensione provvisoria (codice fiscale TMBSVT42P12E815A; iscrizione Inpdap: 16193494);
si registrano ritardi nell'erogazione della pensione dei militari con evidenti disagi -:
quali provvedimenti il Ministro intenda adottare al fine di risolvere l'iniquità di trattamento segnalata.
(4-02931)
BONELLI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il progetto denominato Ederle 2 da realizzarsi nella città di Vicenza manca secondo la direzione Generale del Ministero dell'Ambiente della V.I.A. come da nota prot. DSA-2007-004467 del 13 febbraio 2007 e della valutazione d'incidenza come da nota prot. DPN-2007-0003958 del 13 febbraio 2007 della Direzione per la Protezione della Natura;
l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 170/2005, prescrive per le infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati, che siano disciplinate da appositi memorandum d'intesa; e al comma 3 che appositi accordi regolano le modalità di controllo da parte dell'autorità nazionali;
l'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica prescrive che il Ministero della Difesa verifichi la «correttezza degli atti tecnico-amministrativi»;
l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 170/2005, comma 2, prescrive la nomina di un responsabile del procedimento anche per il progetto in questione, atteso che cade nella fattispecie di cui all'articolo 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;
l'articolo 18 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, relativamente ai compiti che deve esplicare il responsabile del procedimento, prevede al comma 1, lettera b), la verifica in via generale, della conformità ambientale, paesistica e territoriale e promuove la procedura per il rilascio dei pareri da parte dei competenti organi di tutela ambientale e territoriale;
l'articolo 18, comma 1, lettera g), prescrive che il responsabile del procedimento effettui, prima dell'approvazione del progetto, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente;
l'articolo 19, comma 1, prescrive che il responsabile del procedimento nella fase d'affidamento garantisca la conformità alle norme di legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara; alla lettera c) del comma 1 è prescritto infine che le ditte concorrenti abbiano a disposizione tutta la documentazione prevista a base di gara, ivi compresi i piani di sicurezza;
il giorno 6 marzo 2007 è scaduto il bando americano per la Ederle 2 come
risulta sul sito della Naval Facilities Engineering Command e come commentato dai giornali locali;
nel nostro ordinamento manca una definizione in termini normativi e generali della categoria d'opere di difesa nazionale;
la sentenza del Consiglio di Stato sezione V, 27 maggio 2002 n. 2930, ha pronunciato in particolare: «in considerazione che la menzionata destinazione delle opere può determinare la compressione d'altri interessi costituzionalmente protetti, come quelli urbanistici, edilizi e paesaggistici, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato l'esigenza che, tanto in sede legislativa che amministrativa, siano precisati con il dovuto rigore i criteri suscettibili di qualificare l'opera come destinata alla difesa nazionale. Pertanto, è stata esclusa la validità del riferimento al solo profilo soggettivo, cioè alla natura "militare" dell'Amministrazione interessata ai lavori ed è stato affermato che, in ogni caso, tali criteri devono investire sia le caratteristiche oggettive che le finalità dell'opera (Corte cost., 1o aprile 1992, n. 150). L'individuazione delle opere in argomento, quindi, deve essere effettuata in concreto sulla base della loro effettiva ed inequivoca destinazione alla difesa militare che si riveli mediante un chiaro nesso teleologico che a questa le ricolleghi. Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di osservare che il concetto di opera destinata alla difesa militare non può essere riferito esclusivamente alle opere realizzate o utilizzate dal Ministero della difesa, potendo comprendere anche quelle di altre Amministrazioni, purchè siano considerate tali da un'apposita norma definitoria o intervenga un formale atto di riconoscimento»;
il decreto-legge 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'articolo 147 da una parte prevede che l'autorizzazione per alterare beni paesaggistici o culturali con opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali venga rilasciata in seguito ad una conferenza di servizi, compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, che quindi sono sottratti esplicitamente da una differente normativa rispetto alle altre opere pubbliche; dall'altra che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sarebbero dovute essere individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica. La previsione di una valutazione congiunta mostra come il nostro legislatore sia consapevole del fatto che l'importanza, peraltro indiscutibile, della costruzione di opere di difesa nazionale, non debba far dimenticare che nella Costituzione vi sono anche altri valori tutelati e che è necessario trovare le migliori soluzioni possibili per proteggere lo Stato senza rovinare l'ambiente, effettuando un bilanciamento tra i vari interessi primari in gioco;
la Corte Costituzionale ha recentemente ricordato, attraverso la sentenza n. 196/2004 l'importanza che rivestono i «valori costituzionali primari», insuscettibili quindi di una subordinazione automatica e acritica ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato: il che «non legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti» operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in altri termini, la «primarietà» degli interessi che assurgono alla qualifica di «valori costituzionali» non può che implicare l'esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all'interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative;
allo stato attuale appare difficile effettuare una comparazione d'interessi tra quello paesaggistico e quello di difesa
nazionale, in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 147, decreto-legge 22 gennaio 2004 n. 42; essendo necessario, al fine di localizzare le opere destinate alla difesa nazionale, prevedere un sacrificio d'altri interessi, inclusi quelli ambientali e paesaggistici, sacrificio che può essere correttamente disposto solo in seguito ad un'attenta comparazione tra i valori in gioco -:
quale sia la qualifica e il soggetto responsabile del procedimento e se abbia espletato tutte le incombenze relative alla verifica, durante il procedimento approvativo, della rispondenza alla vigente legislazione interna e comunitaria;
perché non sia stata fatta la valutazione d'incidenza considerato che la Ederle 2, interferisce con un SIC e una ZPS e che la direttiva 92/43/CEE non prevede deroghe;
per quali ragioni non sia stata richiesta la valutazione ambientale e l'osservanza del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
se al Governo risulti se il responsabile del procedimento abbia verificato le incombenze relative all'affidamento nella realizzazione dell'opera compreso il rispetto del decreto legislativo 163/2004;
se esista il memorandum prescritto dall'articolo 5 e nel caso esista perché non sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come previsto dalla legge 834/1984;
se al Governo risulti in assenza della VIA, e quindi della definizione della magnitudine degli impatti, chi sarà il soggetto che si accollerà i costi di tali impatti oltre alle mitigazioni inevitabili.
(4-02944)