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Allegato A
Seduta n. 127 del 15/3/2007
TESTO AGGIORNATO AL 16 MARZO 2007
...
(A.C. 2201 - Sezione 4)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate o votate in altra seduta).
Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
ART. 1.
(Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet).
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli operatori della telefonia devono garantire, alla chiamata di un numero
telefonico fisso o cellulare da parte dell'utente, l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato. Tale indicazione-segnalazione non deve comportare alcun addebito all'utente chiamante.
*1. 27. D'Agrò, Formisano, Greco.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli operatori della telefonia devono garantire, alla chiamata di un numero telefonico fisso o cellulare da parte dell'utente, l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato. Tale indicazione-segnalazione non deve comportare alcun addebito all'utente chiamante.
*1. 201. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalità per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato.
1. 310. La Commissione.
(Approvato)
ART. 4.
(Data di scadenza dei prodotti alimentari).
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I prodotti confezionati in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.
4. 205. Germontani.
(Approvato)
ART. 5.
(Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi).
Sopprimere il comma 1.
*5. 1. Fratta Pasini, Valducci, Nicola Cosentino.
Sopprimere il comma 1.
*5. 2. Mazzocchi, Raisi, Saglia, Urso, Minasso, Pedrizzi.
Al comma 1, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2008 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla medesima data entro il 1o gennaio 2008.
5. 300. Sanga, Ferdinando Benito Pignataro.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2009.
*5. 6. Fratta Pasini, Nicola Cosentino.
Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2008 con le seguenti: 1o gennaio 2009.
*5. 7. Saglia, Alberto Giorgetti, Armani, Mazzocchi, Raisi, Minasso, Pedrizzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'offerta di polizze relative a tutti i rami danni, l'intermediario, a decorrere dal 1o gennaio 2008, deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui
l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente.
**5. 201. Mazzocchi, Raisi, Pedrizzi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'offerta di polizze relative a tutti i rami danni, l'intermediario, a decorrere dal 1o gennaio 2008, deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente.
**5. 212. Fratta Pasini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'offerta di polizze relative a tutti i rami danni, l'intermediario, a decorrere dal 1ogennaio 2008, deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente.
**5. 221. D'Agrò.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'offerta di polizze relative a tutti i rami danni, l'intermediario, a decorrere dal 1ogennaio 2008, deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente.
**5. 234. Merloni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al presente comma si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.
*5. 202. Mazzocchi, Raisi, Pedrizzi, Allasia.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al presente comma si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.
*5. 211. Fratta Pasini.
Sopprimere il comma 2.
**5. 13. Fratta Pasini.
Sopprimere il comma 2.
**5. 14. Mazzocchi, Raisi, Saglia, Castellani, Minasso.
Al comma 2, sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
4-bis. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di tre anni. Nel caso di acquisto da parte di una persona fisica di un altro veicolo della medesima tipologia di quello già assicurato, l'impresa di assicurazione, per la stipulazione del contratto relativo all'ulteriore veicolo, non può assegnare al proprietario assicurato una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio da questi conseguito.
5. 19. Fratta Pasini.
Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire le parole da: un veicolo della medesima tipologia fino alla fine del capoverso con le seguenti: un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona
fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
5. 350. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire la parola: contraente con le seguenti: medesimo proprietario.
*5. 200. Fratta Pasini, Nicola Cosentino, Valducci.
Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire la parola: contraente con le seguenti: medesimo proprietario.
*5. 223. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire la parola: contraente con la seguente: proprietario.
**5. 203. Pedrizzi, Mazzocchi, Raisi.
Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire la parola: contraente con la seguente: proprietario.
**5. 222. D'Agrò.
Al comma 2, sostituire il capoverso 4-ter, con il seguente: Entro il 30 giugno 2007, le imprese di assicurazione nella predisposizione delle clausole bonus/malus debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato. Dal 1o luglio 2007, conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale.
5. 220. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 2, capoverso 4-ter, primo periodo, sostituire le parole da: di aver accertato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007.
*5. 28. Mazzocchi, Raisi, Pedrizzi.
Al comma 2, capoverso 4-ter, primo periodo, sostituire le parole da: di aver accertato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007.
*5. 213. Fratta Pasini, Allasia.
Al comma 2, capoverso 4-ter, primo periodo, sostituire le parole da: di aver accertato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto del
l'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato.
**5. 27. Fratta Pasini.
Al comma 2, capoverso 4-ter, primo periodo, sostituire le parole da: di aver accertato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato.
**5. 216. Raisi, Minasso.
Al comma 2, capoverso 4-ter, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per responsabile principale del sinistro deve intendersi colui al quale viene attribuita la percentuale più elevata del danno in sede di liquidazione, anche parziale, dello stesso. Solo ad esso può essere applicata la variazione della classe di merito in senso sfavorevole.
5. 227. Borghesi.
Al comma 2, capoverso 4-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: accertare fino alla fine del comma, con le seguenti: individuare il responsabile principale, non si dà luogo ad alcuna variazione sfavorevole della classe di merito, fatta salva la sua applicazione retroattiva dopo l'accertamento giudiziale.
5. 228. Borghesi.
Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-quater.
*5. 33. Fratta Pasini, Valducci.
Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-quater.
*5. 34. Mazzocchi, Raisi, Saglia, Castellani, Urso, Minasso.
Al comma 2, dopo il capoverso 4-quater, aggiungere il seguente:
4-quinquies. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, salvo un diverso accertamento giudiziale, intenda liquidare il sinistro, questa deve comunicare per iscritto al proprio contraente tale intenzione, di talché il contraente può richiedere, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, con motivazione scritta dimostrante la sua non responsabilità nella causazione del sinistro, all'impresa di assicurazione di non procedere alla liquidazione, ovvero di procedere a nuova istruttoria.
5. 217. Raisi, Minasso.
Al comma 4, alle parole: In caso di durata poliennale premettere le seguenti: Per i contratti stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007,
*5. 39. Fratta Pasini, Nicola Cosentino, Valducci.
Al comma 4, alle parole: In caso di durata poliennale premettere le seguenti: Per i contratti stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007,
*5. 40. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Al comma 4, alle parole: In caso di durata poliennale premettere le seguenti: Per i contratti stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007,
*5. 41. D'Agrò, Formisano, Greco.
Al comma 4, sostituire le parole da: durata poliennale fino alla fine del comma, con le seguenti: di assicurazione di durata
ultraquinquennale, stipulato per un consumatore in data successiva al 30 giugno 2007, il contraente può recedere dal contratto quando siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula, nonché alla scadenza di ogni anno successivo, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, da comunicare anche mediante raccomandata, salvo che siano state espressamente convenute a favore del consumatore riduzioni di premio per la maggior durata contrattuale.
**5. 204. Saglia, Raisi, Mazzocchi.
Al comma 4, sostituire le parole da: durata poliennale fino alla fine del comma, con le seguenti: di assicurazione di durata ultraquinquennale, stipulato per un consumatore in data successiva al 30 giugno 2007, il contraente può recedere dal contratto quando siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula, nonché alla scadenza di ogni anno successivo, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, da comunicare anche mediante raccomandata, salvo che siano state espressamente convenute a favore del consumatore riduzioni di premio per la maggior durata contrattuale.
**5. 219. D'Elpidio.
Al comma 4, sostituire le parole da: durata poliennale fino alla fine del comma, con le seguenti: di assicurazione di durata ultraquinquennale, stipulato per un consumatore in data successiva al 30 giugno 2007, il contraente può recedere dal contratto quando siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula, nonché alla scadenza di ogni anno successivo, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, da comunicare anche mediante raccomandata, salvo che siano state espressamente convenute a favore del consumatore riduzioni di premio per la maggior durata contrattuale.
**5. 229. D'Agrò.
Al comma 4, sostituire le parole da: durata poliennale fino alla fine del comma, con le seguenti: superiore ai cinque anni, l'assicurato a partire dal sesto anno ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni" Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di assicurazione stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*5. 205. Mazzocchi, Raisi, Pedrizzi.
Al comma 4, sostituire le parole da: durata poliennale fino alla fine del comma, con le seguenti: superiore ai cinque anni, l'assicurato a partire dal sesto anno ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni" Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di assicurazione stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*5. 215. Fratta Pasini.
Al comma 4, sostituire le parole da: senza oneri fino alla fine del comma, con le seguenti: di assicurazione che sia stato in vita per almeno cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni". Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 218. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica ai contratti stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole:, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.
*5. 206. Mazzocchi, Raisi, Pedrizzi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica ai contratti stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole:, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.
*5. 214. Fratta Pasini.
Subemendamento all'emendamento 5.224.
All'emendamento 5.224, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.
0. 5. 224. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 224. Affronti, D'Elpidio.
(Approvato)
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'assicurato, al momento della stipula del contratto poliennale, ha ottenuto una riduzione del premio sotto forma di sconto, in caso di rescissione anticipata del medesimo deve restituire l'importo di tale riduzione.
5. 44. D'Agrò, Formisano, Greco.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale facoltà può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno cinque anni.
5. 225. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 5, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile con le seguenti: e non comporta nullità del contratto.
5. 301. Lionello Cosentino, Mantini, Laurini, Mazzocchi.
(Approvato)
Al comma 5, sostituire la parola: 1418 con la seguente: 1419.
5. 207. Urso, Lo Presti.
ART. 6.
(Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Misure in materia di estinzione dell'ipoteca nei mutui immobiliari). - 1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
2. Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 3, e senza alcun onere per il debitore.
3. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalità di trasmissione
della comunicazione di cui al comma 2, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da questi addetta o preposta a qualsiasi titolo.
4. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
5. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione dì cui al medesimo comma secondo modalità conformi alle previsioni del comma 3 ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 4, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca.
6. Ai fini del presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 4 per i mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi precedenti e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto.
6. 300. Burchiellaro, Lionello Cosentino, Marino, Ferdinando Benito Pignataro.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente:
«Art. 118-bis. - (Cancellazione dell'ipoteca a garanzia di mutui). - 1. Se il creditore è soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue e l'efficacia dell'iscrizione cessa automaticamente con il decorso di trenta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita, risultante dal titolo o dalla nota, salvo che il creditore, ricorrendo giustificato motivo ostativo, abbia presentato entro il suddetto termine, una nuova nota in conformità all'articolo 2850 del codice civile riportando in essa apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta tale dichiarazione, il conservatore procede entro il giorno successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca».
6. 2. Laurini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2878, primo comma, numero 2), del codice civile sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita come risultante dalla nota di iscrizione o dal titolo, salvo che, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, nello stesso termine il creditore, in conformità all'articolo 2850, non ne chieda la rinnovazione».
6. 200. Antonio Pepe.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o finanziaria con le seguenti: e finanziaria.
6. 204. Mantini, Laurini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si estingue aggiungere le parole: e l'efficacia dell'ipoteca cessa.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: non è
necessaria l'autentica notarile con le seguenti: l'onorario per la autentica notarile è ridotto al 25 per cento. L'atto può essere rilasciato in originale e non è soggetto a registrazione.
6. 4. Antonio Pepe.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si estingue aggiungere le parole: e l'efficacia dell'ipoteca cessa.
6. 202. Germontani.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dall'avvenuta estinzione fino alla fine del comma con le seguenti: dalla data di scadenza dell'obbligazione garantita risultante dalla nota di iscrizione o indicata in contratto. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio, nei trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione, con apposita dichiarazione e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
6. 201. Mantini, Laurini.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
6. 6. Antonio Pepe, Germontani, Saglia, Lamorte, Castellani.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non è necessaria l'autentica notarile con le seguenti: l'onorario per l'autentica notarile è ridotto al 35 per cento.
6. 203. Saglia, Germontani, Pedrizzi.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Se il debitore, avendo estinto il debito, anche anticipatamente, intenda comunque ottenere la formale cancellazione dell'ipoteca, il creditore è obbligato a rilasciargli, entro trenta giorni dalla richiesta, il relativo atto di consenso.
6. 8. Laurini.
Al comma 2, sopprimere le parole: A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. 9. Fava, Allasia, Garavaglia.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Per i mutui di cui all'articolo 6 estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. 0300. La Commissione.
ART. 7.
(Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali).
Al comma 1, sopprimere le parole da: per l'acquisto fino alla fine del comma.
7. 201. Lazzari, Saglia, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, dopo le parole: mutuo per l'acquisto aggiungere le seguenti: o per la ristrutturazione.
7. 209. Lazzari, Gianfranco Conte, Allasia, D'Agrò, Sanza, D'Ippolito Vitale, Formisano, Buontempo.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere le parole: adibite ad abitazione da parte di persone fisiche
7. 200. Lazzari, Saglia, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, dopo le parole: adibite ad abitazione aggiungere le seguenti:, ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale.
7. 300. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, dopo la parola: mutuo aggiungere le seguenti: in essere e a quelli.
Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6 e 7.
7. 207. Urso, Saglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e ai contratti di mutuo stipulati dopo il 1o gennaio 2002.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: di mutuo in essere con le seguenti: stipulati fino al 1o gennaio 2002;
al comma 7, sostituire le parole: della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 1o gennaio 2002.
7. 2. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e ai contratti di mutuo stipulati dopo il 1o gennaio 2004.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: di mutuo in essere con le seguenti: stipulati fino al 1o gennaio 2004;
al comma 7, sostituire le parole: della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 1o gennaio 2004.
7. 3. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e ai contratti di mutuo per i quali il periodo di ammortamento residuo sia pari almeno alla metà della durata complessiva.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: in essere con le seguenti: per i quali il periodo di ammortamento residuo sia inferiore alla metà della durata complessiva;
al comma 7, sostituire le parole: stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: di cui al comma 5.
7. 5. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e ai contratti di mutuo, per i quali il periodo di ammortamento residuo sia pari almeno a 15 anni.
Conseguentemente:
al comma 5, sostituire le parole: in essere con le seguenti: per i quali il periodo di ammortamento residuo sia inferiore a 15 anni;
al comma 7, sostituire le parole: stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: di cui al comma 5.
7. 4. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati precedentemente la prestazione in caso di estinzione anticipata non può superare l'ammontare di una singola rata mensile del mutuo.
*7. 8. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati precedentemente la prestazione in caso di estinzione anticipata non può superare l'ammontare di una singola rata mensile del mutuo.
*7. 202. Fedele, Lazzari, Saglia, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati precedentemente la prestazione in caso di estinzione anticipata è ridotta nella misura del cinquanta per cento.
**7. 6. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti stipulati precedentemente la prestazione in caso di estinzione anticipata è ridotta nella misura del cinquanta per cento.
**7. 203. Fedele, Lazzari, Saglia, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Sopprimere i commi 5 e 6.
Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole da: nei casi fino alla fine del comma.
7. 204. Lazzari, Saglia, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
ART. 8.
(Portabilità del mutuo; surrogazione).
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2, 5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 300. Lionello Cosentino.
(Approvato)
Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
ART. 9.
(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa).
Al comma 2, dopo le parole: assistenziali, fiscali aggiungere le seguenti: individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: e dà notizia alle Amministrazioni competenti all'accertamento dei presupposti di legge con le seguenti: ove sussistano i presupposti di legge e dà notizia alle amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
9. 300. (Testo modificato nel corso della seduta)Tomaselli, Merloni, Ferdinando Benito Pignataro.
(Approvato)
Al comma 3, dopo le parole: avvio dell'attività imprenditoriale aggiungere le seguenti: fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari inerenti l'autorizzazione per l'accesso all'attività.
9. 8. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione;
al comma 8, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: decreto di cui al comma 7, primo periodo;
al comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
al comma 10, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
9. 202. Mazzocchi, Raisi.
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione;
al comma 8, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: decreto di cui al comma 7, primo periodo;
al comma 10, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
*9. 14. D'Agrò, Formisano, Greco.
(Approvato)
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione;
al comma 8, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: decreto di cui al comma 7, primo periodo;
al comma 10, dopo le parole: data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
*9. 16. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
(Approvato)
Al comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
**9. 19. D'Agrò, Formisano, Greco.
Al comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
**9. 21. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Al comma 9, dopo le parole: dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, aggiungere le seguenti: e le disposizioni di cui ai commi da 8 a 8-quater dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
**9. 200. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.
9. 203. Pedrizzi, Buontempo, Saglia.
Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
9. 204. Antonio Pepe, Proietti Cosimi, Leo.
Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.
9. 205. Pedrizzi, Antonio Pepe, Saglia.
Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.
9. 206. Saglia, Lo Presti, Proietti Cosimi.
Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.
9. 207. Urso, Buontempo, Pedrizzi.
Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.
9. 208. Saglia, Raisi, Lamorte.
ART. 10.
(Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche).
Sopprimere il comma 2.
10. 1. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da presentare aggiungere le seguenti: allo sportello unico del comune, laddove esiste, o.
10. 8. D'Agrò, Formisano, Greco, Garavaglia, Marinello, Galli.
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: al comune fino alla fine del periodo con le seguenti: allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale in modo indifferenziato per zone o frazioni, ovvero in un giorno prestabilito.
*10. 6. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: al comune fino alla fine del periodo con le seguenti: allo sportello unico del comune territorialmente competente ai
sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale in modo indifferenziato per zone o frazioni, ovvero in un giorno prestabilito.
*10. 7. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: al comune fino alla fine del periodo con le seguenti: allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale in modo indifferenziato per zone o frazioni, ovvero in un giorno prestabilito.
*10. 241. Campa.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in modo indifferenziato per zone o frazioni, ovvero in un giorno prestabilito.
10. 220. Milanato
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole, ove prescritti con le seguenti: di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.
10. 9. Raisi, Minasso, Mazzocchi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'attività di estetista la dichiarazione di inizio attività è obbligatoria anche se l'attività è svolta in locali non aperti al pubblico. In tal caso i locali devono comunque avere i requisiti igienico-sanitari a tutela della salute dei consumatori. In caso di mancata dichiarazione è prevista la sanzione amministrativa pari a 5.000 euro.
10. 214. Garavaglia, Fava, Allasia.
Sopprimere il comma 3.
10. 12. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente con le seguenti: da presentare allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
*10. 14. Campa.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente con le seguenti: da presentare allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
*10. 15. Fava, Allasia, Garavaglia.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente con le seguenti: da presentare allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.
*10. 17. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi della normativa vigente, da presentare con le seguenti: da presentare, laddove esiste, allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, altrimenti al comune o.
10. 13. D'Agrò, Formisano, Greco.
Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 221.
10. 19. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
(Approvato)
Sopprimere il comma 4.
*10. 20. Campa.
Sopprimere il comma 4.
*10. 21. Mazzocchi, Raisi, Germontani, Minasso, Bono, Saglia.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. I titoli che consentono di accedere direttamente all'esame di abilitazione per lo svolgimento dell'attività di guida turistica, senza l'obbligo di frequentare corsi, sono:
a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento esame storia dell'arte;
b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento esame storia dell'arte;
c) laurea in lingua e letteratura straniera, con superamento esame storia dell'arte;
d) laurea in lettere, con superamento esame storia dell'arte;
e) laurea in architettura, con superamento esame storia dell'arte;
f) laurea in scienza del turismo, con superamento esame storia dell'arte;
g) altra laurea (con superamento esame storia dell'arte) ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità (universitaria/ministeriale).
4-bis. Può accedere direttamente all'esame di abilitazione, senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi, anche chi è già in possesso di abilitazione per guida turistica conseguita per altro ambito territoriale.
10. 28. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. L'esercizio della professione di guida turistica, così come disciplinato dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è subordinato al possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e all'iscrizione in albi o elenchi regionali. L'esercizio della professione è consentito con riferimento agli ambiti territoriali definiti dalle regioni, per i quali sia stata conseguita la relativa abilitazione; esso non può, in nessun caso, essere subordinato al rispetto di parametri numerici e al requisito della residenza. Sono ammessi all'esame i soggetti in possesso di laurea in materie umanistiche o architettura. L'esame deve accertare la conoscenza approfondita dei beni storico-artistici, della storia, della cultura e della realtà ambientale del territorio in cui deve essere esercitata la professione oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere e il possesso dei requisiti tecnico-professionali.
10. 24. Campa.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. L'esercizio della professione di guida turistica, così come disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale di cui alla citata legge ed all'iscrizione in albi o elenchi regionali. Esso non può, in alcun modo, essere subordinato al rispetto di parametri numerici né al requisito della residenza. Ai soggetti titolari di laurea in materie umanistiche
o architettura sono concessi crediti formativi per le specifiche materie oggetto del corso di studi, fermo restando l'obbligo di sostenere l'esame di abilitazione per l'accertamento di una conoscenza approfondita dei beni storico-artistici, della storia, della cultura e della realtà ambientale del territorio in cui deve essere esercitata la professione nonché dell'esatta conoscenza di una o più lingue straniere e dei requisiti tecnico-professionali.
10. 23. Campa.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'esercizio della professione di guida turistica, così come disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Esso non può, in alcun modo, essere subordinato al rispetto di parametri numerici né al requisito della residenza. Ai soggetti titolari di laurea in materie umanistiche o architettura sono concessi crediti formativi per le specifiche materie oggetto del corso di studi, fermo restando l'obbligo di sostenere l'esame di abilitazione per l'accertamento di una conoscenza approfondita dei beni storico-artistici, della storia, della cultura e della realtà ambientale del territorio in cui deve essere esercitata la professione, nonché dell'esatta conoscenza di una o più lingue straniere e dei requisiti tecnico-professionali.
10. 215. Rotondo.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'attività di accompagnatore turistico come disciplinato dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, è subordinata al possesso dell'attestato di superamento dell'esame di qualifica professionale al quale possono accedere i laureati nelle seguenti materie: lingue e letterature straniere, della facoltà di lettere, lingua e letteratura italiana moderna, storia, geografia, storia dell'arte, conservazione dei beni culturali; non sono subordinati all'obbligo dell'esame di qualificazione i possessori di laurea di base per accompagnatori turistici, il cui corso di studi è specifico e qualificante all'esercizio della professione. Per l'accesso all'esame decadono i parametri numerici e l'obbligo di residenza. Il superamento dell'esame di qualificazione ed il possesso della laurea per accompagnatori turistici danno diritto all'iscrizione alle liste nazionali previste all'articolo 2, comma 4, lettera g), della citata legge n. 135 del 2001 ed al rilascio di un badge e relativa carta d'identità professionale tradotta nelle lingue principali che permetta l'identificazione del professionista in esercizio in Italia e in qualsiasi parte del mondo si trovi.
*10. 25. D'Agrò, Formisano, Greco, Uggè, Galli.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'attività di accompagnatore turistico come disciplinato dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, è subordinata al possesso dell'attestato di superamento dell'esame di qualifica professionale al quale possono accedere i laureati nelle seguenti materie: lingue e letterature straniere, della facoltà di lettere, lingua e letteratura italiana moderna, storia, geografia, storia dell'arte, conservazione dei beni culturali; non sono subordinati all'obbligo dell'esame di qualificazione i possessori di laurea di base per accompagnatori turistici, il cui corso di studi è specifico e qualificante all'esercizio della professione. Per l'accesso all'esame decadono i parametri numerici e l'obbligo di residenza. Il superamento dell'esame di qualificazione ed il possesso della laurea per accompagnatori turistici dà diritto all'iscrizione alle liste nazionali previste all'articolo 2, comma 4, lettera g), della citata legge n. 135 del 2001 ed al rilascio di un badge e relativa carta d'identità professionale tradotta nelle lingue
principali che permetta l'identificazione del professionista in esercizio in Italia e in qualsiasi parte del mondo si trovi.
*10. 26. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Pagliarini, Venier.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: non possono fino alla fine del comma con le seguenti: sono subordinate al possesso dell'attestato di superamento dell'esame di qualifica professionale al quale possono accedere i soggetti in possesso di un diploma di laurea in materie umanistiche o architettura; non sono subordinati all'obbligo dell'esame di qualificazione i possessori di laurea di base per accompagnatori turistici. Per l'accesso all'esame decadono i parametri numerici e l'obbligo di residenza. L'esame deve accertare la conoscenza approfondita dei beni storico-artistici, della storia e della cultura, oltre alla conoscenza di una o più lingue straniere. Il superamento dell'esame di qualificazione ed il possesso di laurea di base per accompagnatore turistico danno diritto all'iscrizione alle liste nazionali previste all'articolo 2, comma 4, lettera g), della citata legge n. 135 del 2001 ed al rilascio di un badge e relativa carta d'identità professionale tradotta nelle principali lingue che permetta l'identificazione del professionista in esercizio in Italia e in qualsiasi parte del mondo si trovi.
10. 218. Germontani.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: all'obbligo fino alla fine del comma con le seguenti: al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001, che deve essere accertato attraverso esami e prove attitudinali disciplinati da leggi regionali.
10. 219. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e a requisiti di residenza.
10. 253. Bono.
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previsti dalle normative regionali.
10. 400. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*10. 242. Provera.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
*10. 254. Bono.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Ai soggetti titolari di laurea in lettere aggiungere le seguenti: che abbiano residenza in Italia.
Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che i soggetti che svolgono l'attività di guida turistica o accompagnatore turistico devono possedere la partita IVA.
10. 29. Mazzocchi, Raisi, Minasso.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: o accompagnatore turistico fino alla fine del comma con le seguenti: non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia
turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.
*10. 299. (Testo modificato nel corso della seduta)Affronti, D'Elpidio, Cioffi.
(Approvato)
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: o accompagnatore turistico fino alla fine del comma con le seguenti: non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.
*10. 300. (Testo modificato nel corso della seduta)Martella, Tuccillo, Suppa, Rotondo.
(Approvato)
Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle conoscenze relative alle specifiche categorie di beni culturali e paesaggistici oggetto di attività professionale a livello territoriale.
10. 255. Mantini.
Sopprimere il comma 5.
*10. 33. Uggè, Campa, Giudice, La Loggia, Fallica, Milanato, Zanetta.
Sopprimere il comma 5.
*10. 35. Greco, D'Agrò.
Sopprimere il comma 5.
*10. 197. Fava, Allasia, Garavaglia.
Sopprimere il comma 5.
*10. 259. Saglia.
Al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: All'articolo 123 del codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dalle province entro trenta giorni dalla richiesta, fermi i requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalle disposizioni vigenti, e a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province».
Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione» e;
sopprimere il comma 5-ter.
10. 209. Attili, Velo.
Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
**10. 57. Campa, Zanetta.
Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
**10. 58. Raisi, Minasso, Saglia.
Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione» e.
10. 60. Germontani, Raisi, Minasso, Saglia.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: dalla seguente: «dichiarazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle seguenti: «dichiarazione di inizio attività». Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: «da euro 742 a euro 2.970» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000».
*10. 61. Giudice, La Loggia, Uggè, Milanato, Fallica, Fratta Pasini, Campa, Zanetta.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: dalla seguente: «dichiarazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle seguenti: «dichiarazione di inizio attività». Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: «da euro 742 a euro 2.970» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000».
*10. 247. Raisi, Minasso, Saglia.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: dalla seguente: «dichiarazione» con le seguenti: dalle seguenti: «dichiarazioni di inizio attività, di disciplina».
**10. 66. Saglia, Raisi, Minasso.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: dalla seguente: «dichiarazione» con le seguenti: dalle seguenti: «dichiarazioni di inizio attività, di disciplina».
**10. 77. La Loggia, Uggè, Fratta Pasini, Campa, Giudice, Fallica, Zanetta.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: dalla seguente: «dichiarazione» con le seguenti: dalle seguenti: «dichiarazioni di inizio attività, di disciplina».
**10. 78. Attili, Meta.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: dalla seguente: «dichiarazione» con le seguenti: dalle seguenti: «dichiarazioni di inizio attività, di disciplina».
**10. 221. D'Agrò, Greco.
Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole:, al primo periodo, aggiungere le seguenti: le parole: «senza autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti» e.
*10. 200. Uggè, Fratta Pasini, Giudice, Fallica.
Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole:, al primo periodo, aggiungere le seguenti: le parole: «senza autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti» e.
*10. 201. Meta, Attili, Velo.
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: euro 10.000 a euro 15.000 con le seguenti: euro 3.000 a euro 8.000.
10. 222. Antonio Pepe, Proietti Cosimi, Saglia.
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: euro 10.000 a euro 15.000 con le seguenti: euro 5.000 a euro 10.000.
10. 223. Mazzocchi, Urso.
Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: euro 10.000 a euro 15.000 con le seguenti: euro 6.000 a euro 11.000.
10. 224. Saglia, Antonio Pepe, Leo.
Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.
*10. 92. Campa, Zanetta.
Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
*10. 94. Saglia, Raisi, Castellani, Minasso.
Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere la parola: 3.
**10. 97. (parte ammissibile) Saglia, Mazzocchi, Urso, Raisi, Minasso.
Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere la parola: 3.
**10. 235. (parte ammissibile) Campa, Zanetta.
Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: e, segnatamente, della capacità finanziaria con le seguenti: ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede;
Conseguentemente dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1 Al comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La capacità finanziaria deve essere dimostrata annualmente ma soltanto nei primi cinque anni di attività».
*10. 239. (parte ammissibile) Campa, Zanetta.
Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: e, segnatamente, della capacità finanziaria con le seguenti: ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede;
Conseguentemente dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1 Al comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La capacità finanziaria deve essere dimostrata annualmente ma soltanto nei primi cinque anni di attività».
*10. 270. (parte ammissibile) Saglia, Mazzocchi, Urso, Raisi, Minasso.
Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: e, segnatamente, della capacità finanziaria con le seguenti: ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede.
10. 260. Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «enti», ovunque ricorra, è soppressa, e ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: «enti» ed «ente», ovunque ricorrano, sono soppresse.
10. 81. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 123, comma 4, secondo periodo, la parola: «deve» è sostituita dalla seguente: «può».
10. 83. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 123, comma 4, secondo periodo, le parole: «dell'autoscuola» sono sostituite dalle seguenti: «di una o più autoscuole, qualora le stesse siano ubicate nelle immediate vicinanze fra loro o, in caso contrario, deve avvalersi della figura professionale del direttore didattico».
10. 82. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «insegnante di teoria o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «direttore didattico con comprovata esperienza».
10. 85. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza quinquennale maturata negli ultimi otto anni» e, al secondo periodo, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre la pena di cui all'articolo 348 dei codice penale, nonché, in caso di possesso di idoneità tecnica, il disposto del comma 9-bis».
10. 141. Giudice, Fallica.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza quinquennale maturata negli ultimi otto anni» e, al secondo periodo, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse.
Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis».
10. 143. Giudice, Fallica.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza
quinquennale maturata negli ultimi otto anni» e, al secondo periodo, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 213. La Loggia, Uggè, Giudice, Fallica, Milanato.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza triennale maturata negli ultimi cinque anni». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*10. 216. Attili, Lovelli.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza triennale maturata negli ultimi cinque anni». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*10. 228. Greco, D'Agrò.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza triennale maturata negli ultimi cinque anni». Le disposizioni del presentecomma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*10. 234. La Loggia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida ed abbia superato un esame appositamente istituito e regolamentato dalle amministrazioni provinciali sulla capacità gestionale di un'autoscuola. Tale esame deve svolgersi con una commissione di esame formata da rappresentanti della provincia, della motorizzazione e delle categorie delle autoscuole maggiormente rappresentative a livello nazionale».
10. 257. Pellegrino, Trepiccione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida ed abbia superato un esame appositamente istituito e regolamentato dalle amministrazioni provinciali sulla capacità gestionale di un'autoscuola».
*10. 84. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 123 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida ed abbia superato un esame appositamente istituito e regolamentato dalle amministrazioni provinciali sulla capacità gestionale di un'autoscuola».
*10. 146. Campa, Zanetta.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse.
**10. 202. La Loggia, Uggè, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse.
**10. 203. Meta, Attili, Velo.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-bis.1. Al comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole «insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato» sono sostituite dalle seguenti: «direttori didattici e maestri conducenti riconosciuti idonei da un'amministrazione provinciale, che rilascia specifici attestati».
10. 86. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «requisiti di idoneità» sono aggiunte le seguenti: «, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e dopo le parole: «idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale». Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante od istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.
*10. 151. La Loggia, Uggè, Giudice, Fallica, Milanato, Fratta Pasini.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «requisiti di idoneità» sono aggiunte le seguenti: «, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e dopo le parole: «idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale». Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante od istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.
*10. 230. Greco, D'Agrò.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «requisiti di idoneità» sono aggiunte le seguenti: «, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e dopo le parole: «idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale». Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio
decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. 212. Attili, Velo, Lovelli.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al comma 10 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «degli insegnanti e degli istruttori» sono sostituite dalle seguenti: «dei maestri conducenti e dei direttori didattici».
10. 87. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre la pena di cui all'articolo 348 del codice penale, nonché, in caso di possesso di idoneità tecnica, il disposto del comma 9-bis».
*10. 147. Meta, Attili, Velo, Lovelli.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre la pena di cui all'articolo 348 del codice penale, nonché, in caso di possesso di idoneità tecnica, il disposto del comma 9-bis».
*10. 148. Giudice, Fallica.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis».
**10. 149. Giudice, Fallica.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis».
**10. 231. D'Agrò, Greco.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al comma 12 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, le parole: «a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 5.000. Parimenti, chiunque insegna teoria o istruisce alla guida, senza essere a ciò autorizzato dall'ente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 2.000».
*10. 89. Raisi, Minasso, Saglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al comma 12 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 5.000. Parimenti, chiunque insegna teoria o istruisce alla guida, senza essere a ciò autorizzato dall'ente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 2.000».
*10. 157. Campa, Zanetta.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 123, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel regolamento sono stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, di cui al comma 2». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 206. La Loggia, Uggè, Giudice, Fallica.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Le modifiche, di carattere non sanzionatorio, all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprese quelle introdotte dalla legge di conversione del presente decreto, non si applicano alle autoscuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 207. Giudice, Fallica, La Loggia, Fratta Pasini, Milanato, Fedele, Uggè.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del richiamato regolamento.
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
al comma 7:
dopo le parole: adeguano le aggiungere la seguente: eventuali;
sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai
relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-quater.
**10. 169. La Loggia, Uggè, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del richiamato regolamento.
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
al comma 7:
dopo le parole: adeguano le aggiungere la seguente: eventuali;
sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-quater.
**10. 172. Fava, Allasia, Garavaglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del richiamato regolamento.
Conseguentemente:
al comma 6, sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-bis;
al comma 7:
dopo le parole: adeguano le aggiungere la seguente: eventuali;
sostituire le parole: da 2 a 5 con le seguenti: da 2 a 4, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-quater.
**10. 232. Greco, D'Agrò.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari, all'attrezzatura tecnica e didattica, all'organico e alla capacità finanziaria.
*10. 180. Fava, Allasia, Garavaglia.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari, all'attrezzatura tecnica e didattica, all'organico e alla capacità finanziaria.
*10. 181. Uggè, La Loggia, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari, all'attrezzatura tecnica e didattica, all'organico e alla capacità finanziaria.
*10. 182. Attili, Lovelli.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione ed informazione per l'utenza.
**10. 184. Velo, Attili.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione ed informazione per l'utenza.
**10. 208. La Loggia, Uggè, Fratta Pasini, Giudice, Fallica, Milanato, Fedele.
Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. Il Ministro dei trasporti, con decreto regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina opportunamente la procedura della dichiarazione di inizio attività di cui al comma 5. Il presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 210. Attili, Velo.
Sopprimere il comma 9.
*10. 188. Santelli, Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Sopprimere il comma 9.
*10. 233. Germontani.
ART. 11.
(Misure per il mercato del gas).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sul mercato nazionale con le seguenti:,
nonché di facilitare ai piccoli e medi operatori l'accesso al mercato nazionale.
11. 201. Lazzari, Fedele.
Al comma 2, sostituire le parole: con decreto dello stesso Ministero con le seguenti: con il medesimo decreto.
11. 200. Lazzari, Gianfranco Conte.
ART. 12.
(Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi).
Sopprimerlo.
*12. 1. Verro, Lazzari, Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.
Sopprimerlo.
*12. 2. Fava, Allasia, Garavaglia.
Sopprimerlo.
*12. 202. Ciocchetti, Barbieri, D'Agrò.
Sopprimerlo.
*12. 206. Raisi, Minasso, Saglia.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e modalità competitive conformi con le seguenti: con procedure di gara ad evidenza pubblica, in conformità.
12. 201. Saglia, Antonio Pepe, Germontani.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. con le seguenti: l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. deve verificare se corrispondono tuttora all'interesse pubblico le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A.
12. 6. Verro.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è altresì revocata l'autorizzazione con le seguenti: il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti devono verificare se permane l'interesse pubblico al permanere dell'autorizzazione.
12. 7. Verro.
Sostituire il comma 2 con il seguente
2. Qualora le verifiche di cui al comma 1 comportassero l'emersione di uno o più provvedimenti di revoca, gli effetti di tali revoche si estendono a tutti i rapporti convenzionati.
12. 8. Verro.
Sostituire il comma 3 con il seguente
3. Nell'ipotesi di revoca, la Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso secondo le previsioni di cui all'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. 10. Verro.
Al comma 3, sostituire le parole da: e al rimborso fino alla fine del comma, con le seguenti: ed alla corresponsione ai general contractors di quanto dovuto a termini di legge e di convenzione, ancorché revocata.
*12. 9. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.
Al comma 3, sostituire le parole da: e al rimborso fino alla fine del comma, con le seguenti: ed alla corresponsione ai general contractors di quanto dovuto a termini di legge e di convenzione, ancorché revocata.
*12. 204. Barbieri.
Sopprimere il comma 4.
**12. 11. Verro, Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli, Laurini.
Sopprimere il comma 4.
**12. 203. Barbieri.
Sopprimere il comma 4.
**12. 205. Mantini, Merloni.
Sopprimere il comma 4.
**12. 207. Affronti, D'Elpidio.
Sopprimere il comma 4.
**12. 208. Cosenza, Saglia.
Al comma 4, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: solo danno fino alla fine del capoverso con le seguenti: danno emergente.
12. 209. Mantini.
Al comma 4, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: e tiene conto fino alla fine del capoverso con le seguenti: ove trattasi di rivalutazione motivata della forte contrarietà dell'atto all'interesse pubblico originario.
12. 210. Mantini.
ART. 13.
(Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica).
Sopprimerlo.
*13. 1. Aprea, Garagnani.
Sopprimerlo.
*13. 200. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimerlo.
*13. 244. Barbieri, D'Agrò.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies;
sopprimere l'articolo 13-bis.
**13. 201. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
sopprimere i commi da 1-bis a 1-quinquies;
sopprimere l'articolo 13-bis.
**13. 157. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Sopprimere i commi da 1 a 1-quinquies.
13. 253. (riformulato, parte ammissibile) Villetti.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il secondo ciclo di istruzione si articola nei percorsi indicati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I titoli e le qualifiche professionali sono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche
e formative afferenti al sistema dell'istruzione e della formazione professionale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. I titoli e le qualifiche professionali rilasciati hanno valore nazionale purché corrispondenti ai livelli essenziali definiti dal Capo III del citato decreto legislativo n. 226 del 2005.
13. 240. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 1, primo periodo, premettere il seguente: Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.
13. 158. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*13. 6. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
*13. 202. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo l del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore».
Conseguentemente, all'articolo 13-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
13. 203. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: n. 226, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
13. 159. Aprea, Garagnani.
Al comma 1 sopprimere il secondo e il terzo periodo.
Conseguentemente, al comma 1-bis, sostituire le parole: istituti tecnico-professionali con le seguenti: liceo tecnologico e liceo economico.
13. 233. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 1-bis.
13. 204. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-bis, sopprimere le parole da: Gli istituti tecnici fino a: di cui al medesimo comma 1.
Conseguentemente, al comma 1-ter, sopprimere le parole da: Nel quadro fino a: comma 1-bis,
13. 205. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-bis, sostituire le parole da: gli istituti professionali di cui al comma 1 fino a: di cui al medesimo comma 1 con le seguenti: la scuola di formazione professionale di durata quadriennale, i cui percorsi possono essere realizzati presso le strutture formative regionali, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento di qualifiche triennali e diplomi professionali, a conclusione del quarto anno, di competenza delle regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale, appartengono al secondo grado d'istruzione
in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
Conseguentemente, al comma 1-ter:
sostituire le parole: di cui al comma 1-bis con le seguenti: del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
sostituire le parole da: la riduzione del numero degli attuali indirizzi fino a: aree di indirizzo con le seguenti: i livelli essenziali, ai quali devono corrispondere i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la realizzazione dei profili culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differenti livelli e che comunque certificano l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
13. 150. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 1-bis, sostituire le parole: tecnico-professionali con le seguenti: tecnici e professionali.
13. 232. Aprea, Garagnani.
Al comma 1-bis, sopprimere le parole da:; gli istituti di istruzione secondaria superiore fino alla fine del comma.
13. 160. Aprea, Garagnani.
Al comma 1-bis, sostituire la parola: collegamenti con le seguenti: ogni opportuno collegamento.
13. 206. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al compimento dell'obbligo scolastico concorrono anche i percorsi d'istruzione e formazione professionale realizzata presso le strutture formative regionali rispondenti ai requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
*13. 156. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al compimento dell'obbligo scolastico concorrono anche i percorsi d'istruzione e formazione professionale realizzata presso le strutture formative regionali rispondenti ai requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
*13. 207. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta, comunque, confermata la prosecuzione dei percorsi triennali d'istruzione e formazione, nonché i finanziamenti destinati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione dei relativi progetti da parte delle istituzioni accreditate dalle regioni.
13. 155. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Sopprimere il comma 1-ter.
*13. 168. Garagnani, Aprea.
Sopprimere il comma 1-ter.
*13. 208. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-ter, sopprimere le parole da: la riduzione del numero fino a: e in aree di indirizzo;
13. 209. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-ter, sopprimere le parole da: la scansione temporale fino a: risultati di apprendimento;
13. 254. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-ter, dopo le parole: risultati di apprendimento aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
13. 234. Aprea, Garagnani.
Al comma 1-ter, sopprimere le parole da: la conseguente riorganizzazione fino a: e di tirocini;
13. 210. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1-quater.
*13. 211. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1-quater.
*13. 236. Garagnani, Aprea.
Al comma 1-quater, dopo le parole: Ministro della pubblica istruzione aggiungere le seguenti:, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
13. 212. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1-quater, sostituire le parole: in sede di con le seguenti: d'intesa con la.
13. 235. Aprea, Garagnani.
Al comma 1-quater, sostituire le parole da: finalizzati al conseguimento fino alla fine del comma con le seguenti:, attuati dalle strutture regionali, ai fini del conseguimento di qualifiche triennali e diplomi professionali, a conclusione del quarto anno. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
13. 151. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Sopprimere il comma 1-quinquies.
*13. 213. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 1-quinquies.
*13. 237. Garagnani, Aprea.
Sopprimere il comma 2.
**13. 18. Aprea, Garagnani.
Sopprimere il comma 2.
**13. 214. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 2.
**13. 255. Villetti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini della realizzazione delle linee guida comunitarie, il Ministro della pubblica istruzione predispone l'attuazione di programmi di intervento per il raccordo tra istituzioni formative, mondo del lavoro e sistema territoriale, assegnando alle strutture dell'istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il compito di costituire i «Poli per l'istruzione e la formazione tecnica superiore». I «Poli» sono costituiti per garantire un'offerta formativa di qualità in tutto il
territorio regionale, attraverso il potenziamento della filiera formativa dell'IFTS e favorendo la completa attuazione del sistema educativo, così come previsto dalla 28 marzo 2003, n. 53. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
13. 241. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 2, sostituire il primo, secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti: I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. D'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e il Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia di offerta formativa, in ambito provinciale e sub-provinciale, tra le istituzioni scolastiche e formative, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le strutture che operano nell'ambito del sistema di istruzione, formazione tecnica superiore, i centri di ricerca, le università, le imprese operanti nell'ambito territoriale di riferimento, sono costituiti, anche in forma consortile e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del presidente della Repubblica, 8 marzo 1999, n. 275, gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale», che godono di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale. Gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale» sono costituiti al fine di promuovere, anche nella forma dell'alternanza scuola lavoro, il completamento e approfondimento delle competenze tecniche e professionali degli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero superato l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria superiore. Gli «istituti di alta formazione tecnica e professionale», dotati di propri organi di gestione, sono istituiti al fine di promuovere il raccordo tra istruzione superiore e mercato del lavoro, la diffusione della cultura tecnologica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo. I crediti per il passaggio coerente dai percorsi di alta formazione tecnica superiore ai percorsi di laurea e viceversa sono stabiliti da un apposito organismo regionale costituito a questo fine e rappresentativo dei soggetti coinvolti nella gestione degli istituti.
13. 30. Aprea, Garagnani.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere costituiti fino alla fine del periodo con le seguenti: ai fini del raggiungimento di livelli di eccellenza nei settori della formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, il Ministro della pubblica istruzione adotta, previo accordo con la Conferenza unificata, linee guida per la costituzione di «Poli per l'istruzione e la formazione tecnica superiore», anche per creare un raccordo con le scuole, i centri di formazione professionale, le strutture formative accreditate dalle regioni, le università, le imprese e i centri di
ricerca, presso cui gli studenti possono svolgere un periodo di apprendimento, che non costituisce rapporto individuale di lavoro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato.
13. 152. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, le strutture della formazione professionale accreditate.
13. 169. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 161. Aprea, Garagnani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
*13. 170. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
*13. 215. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le strutture della formazione professionale accreditate aggiungere le seguenti: che si innestano dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
13. 171. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: formazione tecnica superiore, delle regioni fino alla fine del periodo con le seguenti: formazione tecnica superiore delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione.
13. 218. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: formazione tecnica superiore, delle regioni con le seguenti: formazione tecnica superiore delle regioni.
13. 216. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: in relazione fino alla fine del periodo.
13. 217. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: loro realizzazione aggiungere la seguente: anche.
13. 256. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Con apposite convenzioni vengono definiti gli organi di gestione dei poli tecnico-professionali.
13. 219. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
13. 220. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: statali e paritari senza scopo di lucro.
13. 163. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: esclusi quelli privati o paritari.
13. 257. Villetti.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 162. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 222. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: e paritari fino a: e successive modificazioni,
13. 250. Folena, Provera, De Simone.
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti:, paritari e privati.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: senza scopo di lucro fino a: e successive modificazioni con le seguenti: nonché privati.
13. 153. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: senza scopo di lucro.
13. 223. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: appartenenti al sistema nazionale fino a: e successive modificazioni,
13. 238. Garagnani.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: nonché a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13. 172. Affronti, D'Elpidio.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: statali e paritari senza scopo di lucro.
13. 165. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: esclusi quelli privati o paritari.
13. 258. Villetti.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 164. Aprea, Garagnani.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: statali e paritari fino a: e successive modificazioni con le seguenti: e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
*13. 225. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: e paritari fino a: e successive modificazioni,
13. 251. Folena, Provera, De Simone.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: senza scopo di lucro.
13. 226. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da:, nel limite del 2 per cento fino a 70.000 euro annui.
13. 242. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 70.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
13. 259. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
13. 227. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'individuazione delle risorse umane e finanziarie per l'attuazione del presente articolo si provvede con successivo piano finanziario utilizzando anche i fondi depositati nelle contabilità speciali degli uffici scolastici provinciali.
13. 260. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 6-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*13. 154. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 6-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*13. 228. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Sopprimere il comma 7.
**13. 47. Garagnani, Aprea.
Sopprimere il comma 7.
**13. 229. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
13. 243. Fava, Allasia, Garavaglia, Goisis.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.
13. 261. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.
13. 167. Aprea, Garagnani.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 500 euro.
13. 173. Ferdinando Benito Pignataro, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 400 euro.
13. 252. Folena, De Simone.
Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.
13. 166. Aprea, Garagnani.
ART. 13-bis.
(Abrogazioni).
Sopprimerlo.
*13-bis. 200. Aprea, Garagnani.
Sopprimerlo.
*13-bis. 205. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
13-bis. 201. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13-bis. 202. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
13-bis. 203. Aprea, Garagnani.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
13-bis. 204. Aprea, Garagnani.
ART. 14.
(Misure in materia di autoveicoli).
Sopprimerlo.
14. 1. Lazzari, Fedele, Di Centa, Bernardo, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Saglia.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Il contributo con le seguenti: L'esenzione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Il medesimo contributo con le seguenti: La medesima esenzione;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 224, primo periodo, le parole: «, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti
di 80 euro per ciascun veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «di una esenzione dal costo documentato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, relativo alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico e di un contributo, ove ricorra, sul costo di trasporto effettuato con mezzi iscritti all'Albo gestori ambientali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e comunque nei limiti di 30 euro per ciascun veicolo»;
b) al comma 224, secondo periodo, le parole: «dai periodi secondo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo secondo»;
c) al comma 224, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La richiesta di cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico deve essere effettuata dal demolitore autorizzato a fronte della presentazione del certificato di rottamazione, rilasciato al momento del ritiro del veicolo da demolire e recante la dicitura esente dai costi di cancellazione dal PRA, ai sensi del presente comma. L'esenzione ed il contributo suddetti non spettano nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni»;
d) al comma 231, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ai fini dell'applicazione del comma 224, e le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano al venditore l'importo del contributo, ai fini dei commi 226, 227, 228, recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rispettivamente per i centri demolizione a decorrere dell'emissione del certificato di radiazione dal PRA e per le imprese costruttrici dal momento in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà».
14. 2. Lupi, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Stradella, Tortoli.
All'emendamento 14.7, sostituire la parola: nonché con la seguente: ovvero.
0. 14. 7. 100. La Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del comune dove è ubicata la sede di lavoro».
14. 7. Fava, Allasia, Garavaglia.