Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 127 del 15/3/2007
...
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
nel corso degli ultimi mesi le Organizzazioni Sindacali dei Vigili del Fuoco hanno sollecitato il Parlamento e il Governo a prendere in considerazione le richieste provenienti dal Corpo Nazionale e relative alla condizione lavorativa e allo status professionale e giuridico dei VV.F.;
tali richieste muovono dall'esperienza degli effetti negativi della legge n. 252 del 2004 e del decreto attuativo 217 del 2005 che - riferendo i compiti del Corpo al terreno dell'ordine pubblico e della difesa civile (antiterrorismo) piuttosto che all'ambito della protezione civile e del soccorso ai cittadini - hanno riformato il rapporto di lavoro dei VV.F. irrigidendo l'organizzazione del lavoro, esasperando gli aspetti gerarchici, determinando un'eccessiva centralizzazione delle funzioni a detrimento dei margini di autonomia tecnica e gestionale della dirigenza diffusa, tracciando carriere incerte, trascurando il tema cruciale della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, frustrando il ruolo contrattuale delle OO.SS. e negando la partecipazione democratica delle Rsu;
le stesse OO.SS. - anche alla luce dell'ultima legge Finanziaria - lamentano scarsa attenzione per le problematiche del Corpo e insufficienti investimenti e considerano la situazione del Corpo Nazionale grave sia per ciò che concerne le disfunzioni conseguenti alla confusione legislativa che regola i rapporti tra il Dipartimento dei VV.F. e la Protezione Civile, sia sul versante economico (in molti comandi, tra i quali Potenza, Matera e Firenze, a causa dei tagli indiscriminati che hanno portato alla riduzione del 50 per cento del capitolo di spesa, non vi è il carburante per la locomozione dei mezzi di soccorso, mancano risorse per la loro manutenzione e, soprattutto, per garantire continuità all'attività periferica di formazione ed addestramento del personale) e retributivo (non solo per effetto di una vacanza contrattuale ad oggi protrattasi per oltre 14 mesi, ma anche per la mancanza di risorse aggiuntive finalizzate alla specifica valorizzazione di un lavoro molto esposto al rischio ed al disagio professionale);
la compresenza di personale professionista (permanente) e volontario (discontinuo)
presenta molteplici e complesse problematiche, relative in primo luogo alle modalità di impiego e allo status giuridico. Si pensi, a titolo di esempio, agli effetti indotti dalle disparità di carriera, paradossalmente a detrimento della componente professionale. Se un Vigile del Fuoco professionista o permanente deve seguire, dopo aver vinto il concorso, un corso della durata di un anno per essere inserito in una Squadra, deve svolgere circa sedici anni di servizio prima di acquisire il diritto di diventare Capo Squadra e ben circa ventitré per potere aspirare alle funzioni di Capo Reparto, il Vigile del Fuoco volontario o discontinuo, invece - tale dopo aver frequentato un corso di 120 ore presso il Comando provinciale di residenza -, può divenire Capo Squadra volontario dopo cinque anni di servizio e Capo Reparto dopo dieci;
i distaccamenti volontari tendono ad essere, per le conclamate carenze sopra ricordate, non di supporto, ma sostitutivi dell'attività istituzionale del Corpo, spesso abbassando, anche in ragione di ciò, gli standard qualitativi del servizio;
i VV.F. Volontari, chiamati in servizio in misura sempre maggiore per fronteggiare le pesanti carenze di organico (determinando con ciò l'inevitabile abbassamento degli standard qualitativi del servizio e la sua sempre maggiore precarizzazione), spesso sono privi di mezzi e attrezzature adeguati e sono sprovvisti di formazione professionale continua e completa, elementi necessari ad una funzione-chiave di tutela e protezione dei cittadini, a maggior ragione in un quadro normativo insufficiente sul piano delle tutele prevenzionistiche della salute e della sicurezza, inadeguate ai rischi propri della funzione;
in materia di salute e sicurezza, le OO.SS. hanno segnalato che la tipologia del lavoro espone gli operatori a condizioni di estremo stress psico-fisico e che il 70 per cento degli operatori del soccorso, al momento della quiescenza, si trascina una malattia o un infortunio professionale permanente, contratto durante l'attività lavorativa: basti rammentare i numerosi casi di Vigili del Fuoco in quiescenza che hanno contratto malattie polmonari causate dall'esposizione all'amianto e che, stante la peculiarità e l'atipicità della esposizione, non sono adeguatamente tutelati dalle normative vigenti;
in ragione di ciò i Sindacati di Categoria ritengono necessario restituire a questi lavoratori un sistema assistenziale che tenga conto dell'usura psico-fisica e, di conseguenza, un accesso al trattamento pensionistico con condizioni di maggior favore, sia rispetto al montante contributivo necessario, sia rispetto all'età anagrafica;
le problematiche sopra esposte suscitano preoccupazioni in ordine ad una possibile e progressiva sostituzione del Corpo Nazionale dei VV.F. con un Corpo di volontariato, preoccupazioni che appaiono ulteriormente fondate alla luce dell'intenzione, da più parti ribadita, di aumentare le sedi dei VV.F. Volontarie in tutto il territorio nazionale senza che ciò avvenga attraverso uno sviluppo armonico e finanziariamente compatibile e, soprattutto, senza un potenziamento della componente permanente, la quale, secondo gli standard europei, si dovrebbe attestare attorno alle 45.000 unità;
i Sindacati di Categoria sostengono l'urgenza di potenziare la componente permanente sulla base di due argomentazioni: ciò comporterebbe, in prima istanza, l'azzeramento delle carenze dovute alla mancata sostituzione, sin dal 2002, del personale posto in quiescenza (dal 2008 altre 3.500 unità) e, in secondo luogo, consentirebbe, sia attraverso uno specifico concorso pubblico, sia attraverso la stabilizzazione dei lavoratori discontinui/precari, l'assunzione di circa 15.000 unità operative professioniste con le quali, unitamente all'assolvimento della preziosa funzione di supporto del volontariato, garantire un presidio più puntuale ed omogeneo di tutto il territorio nazionale (sanando i gravi squilibri esistenti in termini di composizione numerica e qualitativa
delle squadre, di carichi di lavoro e di durata dei turni);
sussiste una differenza fondamentale tra il volontariato quale istituto di assistenza e la professione di Vigile del Fuoco quale strumento di Soccorso Primario -:
se i Ministri interpellati non considerino opportuno, alla luce di quanto esposto, impegnarsi per consentire ai VV.F. volontari che aspirino a una condizione lavorativa stabile di essere assunti all'interno del Corpo Nazionale come permanenti, ponendo termine alle distorsioni e disparità di trattamento oggi conseguenti alla coesistenza tra figure stabili e figure precarie;
se i Ministri interpellati non ritengano opportuno e urgente apportare alla riforma del 2004 modifiche che - affrontando i problemi del Corpo dei VV.F. nel generale contesto della Pubblica amministrazione - riaffermino le funzioni e le strutture organizzative dei VV.F. nell'ambito del soccorso tecnico urgente e della Protezione civile e, nell'ambito del sistema complesso ed integrato a cui fa capo quest'ultima, riservino un peso adeguato alle autonomie regionali e locali e, al tempo stesso, istituiscano una sede organizzativa centrale con funzioni di coordinamento, guida e impulso delle funzioni di protezione civile, nella quale il Corpo dei VVF., unitamente ai vari altri soggetti competenti, sia la garanzia di una piena valorizzazione del momento tecnico afferente la previsione, prevenzione, pianificazione e gestione degli eventi emergenziali e di una maggiore razionalità nell'uso delle risorse umane e materiali.
(2-00418)«Burgio, Mascia».
Interrogazioni a risposta scritta:
OLIVA e RAO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
con la legge finanziaria 2007 articolo 1, comma 774, il legislatore ha ritenuto di dare l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995;
tale «interpretazione» opera quindi ex tunc, vale a dire dal 17 agosto 1995;
al successivo comma 776 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 15, comma 5, della legge n. 724/1994;
con tali interventi il legislatore è di fatto intervenuto «tagliando» le pensioni di reversibilità liquidate prima del 31 dicembre 1994 agli eredi di dipendenti pubblici;
con queste modifiche si andrebbe ad incidere direttamente sul contenzioso in atto, determinando di fatto un pregiudizio per tutti coloro che nutrivano fondate aspettative di vedersi riconosciuto per via giudiziaria legittimi diritti;
la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sicilia, sul presupposto di una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 774 -:
se il Ministro interrogato non ritenga di dover promuovere iniziative anche normative dirette a sanare l'ingiustizia che il descritto intervento normativo, contenuto nella legge finanziaria 2007, ha prodotto.
(4-02937)
LEOLUCA ORLANDO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in data 14 novembre 2005, quattro direttori centrali dell'Inps, con il beneplacito del Direttore generale, hanno formulato una proposta di «implementazione per lo sviluppo del ruolo di servizio dell'Istituto»; in tale proposta è stato previsto, tra l'altro, il trasferimento della rivista ufficiale dell'Ente «Sistema Previdenza», e dei giornalisti che compongono la sua redazione, dall'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne alla Direzione centrale Studi e Ricerche;
con determina del Direttore generale n. 23 del 6 dicembre 2005 è stato disposto il trasferimento della rivista e dei suoi redattori;
la rivista in questione, essendo uno strumento di comunicazione esterna, da circa 30 anni è sempre stata prodotta dall'Ufficio Comunicazione;
con il trasferimento dei giornalisti componenti la redazione della rivista ad altro Ufficio è stata preclusa agli stessi la possibilità di usufruire dei benefici di cui alla legge n. 150 del 2000, una norma che prevede il riconoscimento del ruolo dei giornalisti all'interno della Pubblica Amministrazione;
il budget per la pubblicazione della rivista, ancorché gestito dall'Ufficio Comunicazione, è stato assegnato alla Direzione centrale Studi e Ricerche ben dopo otto mesi dal trasferimento e in misura drasticamente ridotta;
la periodicità della pubblicazione da bimestrale è stata trasformata in quadrimestrale, e la responsabilità della direzione della rivista, paradossalmente, continua a ricadere ancora nell'ambito delle prerogative del capo dell'Ufficio Comunicazione;
a 15 mesi dall'adozione del provvedimento, nonostante l'impegno profuso dai redattori, non è stato pubblicato nessun numero della rivista in questione -:
come intenda intervenire il Ministro di fronte a un provvedimento che ha dequalificato le professionalità dei redattori della rivista Sistema Previdenza e che pare assumere le caratteristiche di una vera e propria operazione di mobbing nei loro confronti.
(4-02938)
RAITI, ASTORE, RAZZI e PALOMBA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il combinato disposto dell'articolo 1, commi 774 e 776, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) ha notevolmente modificato la disciplina delle pensioni di reversibilità;
l'articolo 1 comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 modificava, in peius, il quantum delle pensioni di reversibilità liquidate secondo la previgente normativa (articolo 6, legge n. 965 del 1965 e articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973). Detta normativa previgente statuiva che le pensioni di reversibilità per i dipendenti pubblici erano da liquidare per un importo corrispondente al 50 per cento della pensione base del dante causa, che costituisce parte minore dell'intera pensione percepita, oltre l'indennità integrativa speciale in misura intera che ne costituisce parte preponderante;
l'articolo 1 comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non trovava applicazione per le pensioni liquidate sino al 31 dicembre 1994 e per pensioni di reversibilità ad esse riferite come sancito dall'articolo 15 comma 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
il comma 774 della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), mascherandosi da norma interpretativa, va a puntualizzare quanto disposto dall'articolo 1 comma 41, della legge 8 agosto 1995, in cui è stabilito che la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime con liquidazione della stessa nella misura del 60 per cento di quello che era l'importo complessivo mensile, inglobando in esso anche l'indennità integrativa speciale della pensione del dante causa;
l'abrogazione del suddetto comma 5 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad opera del comma 776 dell'articolo 1 della legge Finanziaria per il 2007, va a stravolgere ciò che in questi anni ha costituito un punto fermo - più volte confermato da una consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti - sul
periodo di applicazione della normativa di cui all'articolo 1 comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
tutto ciò, in termini monetari, può essere tradotto in una decurtazione del 30 per cento sulla pensione di reversibilità percepita dal coniuge nella cui base pensionabile è inglobata anche l'indennità integrativa speciale che gli veniva liquidata totalmente secondo la normativa previgente all'articolo 1 comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
con l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 tale decurtazione potrà essere applicata anche alle pensioni liquidate prima del 31 dicembre 1994;
da fonti di stampa, si apprende che un giudice della Corte dei Conti siciliana abbia impugnato innanzi alla Corte costituzionale i predetti commi della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006);
nell'ordinanza di rimessione, il giudice contabile sottolinea la contraddittorietà delle norme della legge Finanziaria 2007 che da una parte riconoscono valore retroattivo alla nuova disciplina «mascherandola» come norma interpretativa, dall'altra riconosce la validità dell'articolo in oggetto, decretandone l'abrogazione -:
se non ritenga opportuno e necessario assumere iniziative per armonizzare quanto disposto dai commi 774 e 776 della legge 296 del 2006 (Finanziaria per il 2007) con la normativa in materia pensionistica, con la finalità di contenere i seri danni che stanno subendo i nuclei familiari composti da un unico componente vedovo/a con un unico reddito derivante dalla pensione di reversibilità.
(4-02941)
SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il 5 marzo 2007, la direzione aziendale del Polo chimico di Castellanza (Varese), ex Montedison, ha formalmente comunicato ai sindacati la richiesta di apertura della procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessata attività della linea di produzione della melanina;
secondo l'azienda la decisione è legata alle notevoli perdite economiche accumulate negli ultimi anni;
il provvedimento riguarda 81 lavoratori su 144 attualmente in forza e scatterà dal 2 aprile 2007;
nei prossimi giorni si svolgerà un incontro tra azienda e sindacati che ritengono il provvedimento «grave ed estremamente negativo non solo per i riflessi industriali ed occupazionali che inevitabilmente condizionerà i lavoratori alla Società "Agrolinz" Melanine International Italia S.r.l., ma anche tutte le altre realtà produttive ad essa collegata»;
Filcem Cgil e Femca Cisl di Varese hanno fatto sapere che nei prossimi giorni attiveranno tutte le azioni sindacali opportune per sensibilizzare e sollecitare le istituzioni europee, nazionali e locali, affinché si realizzino tutte le condizioni atte -:
se non ritengano opportuno e urgente intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, a tutela dei diritti, della dignità e delle professionalità dei lavoratori coinvolti, nell'intento di garantire loro un futuro occupazionale certo e sereno e per scongiurare quanto deciso dai vertici aziendali, a salvaguardia dell'attuale presidio industriale.
(4-02947)