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Allegato B
Seduta n. 129 del 19/3/2007
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COMUNICAZIONI
Interrogazione a risposta scritta:
SMERIGLIO. - Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in base alle leggi 7 giugno 1975, n. 227, e 10 febbraio 1982, n. 39, il Ministro delle poste e telecomunicazioni fu autorizzato ad un programma di interventi straordinari finalizzati alla realizzazione di alloggi di servizio da assegnare ai propri dipendenti (costruiti con finanziamento pubblico in attuazione delle suddette leggi);
il ministero delle poste e telecomunicazioni, conseguentemente, affidò all'«Italposte - Edilizia di interesse pubblico s.p.a. - Roma» la realizzazione dei suddetti alloggi di servizio per i dipendenti dell'allora amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);
con la legge 29 gennaio 1992, n. 58 gli alloggi della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici furono trasferiti all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è stata trasformata nell'Ente Poste Italiane;
con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1997 è stata autorizzata la trasformazione dell'Ente Poste Italiano nella società «Poste Italiane s.p.a.»;
a norma dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, venne trascritta a favore di Poste Italiane s.p.a. la titolarità dei beni per i quali fu accertata la proprietà della ex amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
nell'anno 1999, molti locatari degli appartamenti di proprietà di Poste Italiane s.p.a. hanno fatto ricorso al Tribunale Civile di Roma per la determinazione dei canoni d'affitto;
i giudici interessati al contenzioso nominarono diversi Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) con il compito di calcolare, esaminato lo stato degli immobili, l'esatto canone dovuto, da determinarsi con i parametri della legge 27 luglio 1978, n. 392, previi abbattimenti di cui al regolamento di attuazione emanato con il decreto ministeriale 19 luglio 1984;
tutte le sentenze delle cause civili tra i locatari e Poste Italiane s.p.a., emesse dai Giudici del Tribunale di Roma, hanno condannato Poste Italiane s.p.a. a rimborsare
ai locatari ricorrenti la differenza tra quanto richiesto e quanto dovuto in funzione della ridefinizione dei canoni d'affitto, riconoscendo che il legislatore aveva comunque inteso assoggettare la concessione degli immobili in questione ad una disciplina peculiare ispirata a quella generale propria della Edilizia Residenziale Pubblica;
infatti all'articolo 5, comma 2, lettera b), legge 23 dicembre 1999, n. 488, il legislatore, nel confermare indirettamente la cedibilità nell'ambito della dismissione del patrimonio pubblico, già prevista con la legge 24 dicembre 1993, n. 560, anche degli immobili di proprietà di Poste Italiane s.p.a. e concessi in assegnazione, stabilisce, per l'eventualità di una concessione a terzi del patrimonio non comprato, che «all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica», così di fatto equiparando la disciplina degli immobili di proprietà di Poste Italiane s.p.a. a quella propria dell'Edilizia Residenziale Pubblica;
come previsto dall'articolo 1, comma 2, legge 24 dicembre 1993, n. 560, che prevedeva la possibilità di alienazione degli alloggi di servizio di proprietà di Poste Italiane SpA, la Società inviò ai locatari, nel novembre 2002, richiesta di assenso all'acquisto dell'immobile in concessione;
una parte dei locatari si dichiarò disponibile all'acquisto rimandando però le procedure alla soluzione delle cause pendenti di cui sopra;
nell'anno 2005 gli inquilini concessionari degli immobili che avevano avuto una sentenza favorevole dal Tribunale Civile di Roma - ricevendo quindi un rimborso da Poste Italiane s.p.a - presentandosi presso gli uffici di Poste Italiane s.p.a., Direzione generale Immobili e Acquisti, per regolarizzare il diritto di acquisto dell'immobile, hanno ricevuto, da parte di quest'ultima, come richiesta «indispensabile» per poter avviare la pratica di vendita, il «rimborso della somma ricevuta come da sentenza del Tribunale più la somma pari al 50 per cento di quanto versato da Poste Italiane s.p.a. per spese legali versate da Poste Italiane s.p.a. al legale dei ricorrenti;
l'importo in questione ammonta, a seconda dei casi, da un minimo di 5.000 euro ad oltre 15.000 euro;
tale importo, come richiesto da Poste Italiane s.p.a., dovrà essere versato in un'unica soluzione, su un conto corrente intestato a Poste Italiane s.p.a., riportando la dicitura «canoni arretrati» sulla causale del bollettino. Dopo tale versamento, si potrà procedere alla vendita dell'immobile, previo pagamento di tutti gli arretrati dei canoni d'affitto ricalcolati da Poste italiane s.p.a. a partire dall'anno 1996 a tutt'oggi, ovviamente non come determinato dal CTU e dalla sentenza del Tribunale di Roma;
a seguito di questa procedura, pretesa da Poste Italiane s.p.a., molti affittuari si sono trovati costretti, per far valere il proprio diritto di acquisto, ad adire nuovamente le vie legali contro Poste Italiane s.p.a.;
in risposta a tale azione giudiziaria promossa dai locatari, Poste Italiane s.p.a., costituendosi in ciascun giudizio, ha eccepito la non applicabilità agli immobili in questione della normativa propria dell'Edilizia Residenziale Pubblica e la mancanza del diritto dei locatari di acquistare gli immobili stessi in quanto scaduta la concessione in forza della quale godevano degli alloggi, chiedendo altresì al giudice di definire i conduttori degli immobili detentori sine titulo condannandoli a rilasciare immediamente gli immobili stessi -:
se siano a conoscenza dei fatti sopraindicati e, in ogni caso, se non si ritenga opportuno effettuare i dovuti accertamenti;
se non si ritenga necessario, in attesa della sentenza del Tribunale sulla applicabilità o meno, agli alloggi di proprietà di Poste Italiane s.p.a. e concessi in locazione, della normativa propria dell'Edilizia Residenziale Pubblica di convocare, stante
la legislazione in materia riguardante un periodo antecedente alla privatizzazione dell'Ente Poste Italiane, un tavolo congiunto con Poste Italiane SpA e le rappresentanze degli inquilini, al fine di risolvere la controversia in atto o, comunque, di diramare una circolare o un atto similare che valga da interpretazione autentica della materia in oggetto;
se non ritenga tale intervento necessario alla luce di una procedura messa in atto da Poste Italiane SpA che appare all'interrogante totalmente lesiva nei confronti dei locatari che si sono trovati costretti a ricorrere ad un tribunale per vedere riconosciuti i loro diritti previsti per legge.
(4-02971)