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Allegato B
Seduta n. 13 del 20/6/2006
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POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazione a risposta scritta:
NUCARA. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
come si evince dalla legislazione vigente e come ribadito dalla successiva Circolare sulla coesistenza redatta dal Ministero per le politiche agricole e forestali nello scorso mese di marzo;
la procedura di emissione di organismi geneticamente modificati ai fini della coltivazione prevede l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212;
il predetto decreto legislativo prevede all'articolo 1, ai fini della coltivazione di organismi geneticamente modificati, l'adozione di una specifica autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro della salute, previo parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate;
il mancato rispetto del divieto di coltivare organismi geneticamente modificati nei termini previsti dalla normativa
vigente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, secondo cui «chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 3 anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire»;
di tutte le varietà di mais geneticamente modificate già iscritte al Catalogo Comune Europeo, nessuna ad oggi risulta trascritta con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel Registro nazionale della Varietà -:
quale sia stato il parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà di mais utilizzate nel corso della prova condotta dall'INRAN presso l'Azienda Sperimentale «A. Menozzi», situata a Landriano (Pavia), nel corso del 2005 e di cui sono stati recentemente pubblicati risultati parziali;
le ragioni per le quali non si abbia riscontro dell'autorizzazione ministeriale richiesta ai fini della coltivazione di dette varietà geneticamente modificate;
le ragioni per le quali le varietà seminate dall'INRAN nell'azienda di Landriano non risultino essere state inserite nel Registro Nazionale delle Varietà in seguita a detta autorizzazione.
(4-00289)