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Allegato B
Seduta n. 13 del 20/6/2006
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interpellanza:
La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro per le politiche per la famiglia, per sapere - premesso che:
la normativa italiana vigente prevede il congedo retribuito biennale in maniera frazionata per facilitare il lavoro di cura di lavoratori e lavoratrici che debbono assistere figli o familiari affetti da disabilità;
molti lavoratori che si trovano in questa situazione lamentano che, contrariamente a quanto prevede la normativa vigente, i giorni di ferie maturati e la tredicesima mensilità risultano decurtati, provocando gravi danni alle famiglie che vivono il dramma dell'assistenza alla disabilità;
la legge vigente e i vari interventi normativi hanno espresso indirizzi che escludono che i permessi possano incidere sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
il Ministero del lavoro, nel proprio parere del 5 maggio 2004 ha affermato, rifacendosi a direttive comunitarie, che ferie e tredicesima mensilità non possono essere decurtate;
il Dipartimento della funzione pubblica, con una propria nota circolare (8 marzo 2005, n. 208) ha confermato la medesima indicazione rispetto alla tredicesima mensilità;
il Consiglio di Stato (Parere del 9 novembre 2005, n. 3389) ha stabilito che tredicesima mensilità e ferie non possono essere decurtate quando i permessi sono fruiti in modo non cumulativo agli altri congedi parentali, ricollegandosi alla normativa sulla paternità e sulla maternità (testo unico, decreto legislativo 151/2001);
l'INPS con proprie note circolari ha ripreso le indicazioni del Consiglio di Stato nel tentativo di rispondere ad un dubbio interpretativo che crea notevole sperequazioni e disparità di trattamento -:
quali iniziative intendano promuovere per risolvere il problema della decurtazione delle giornate di ferie e della tredicesima mensilità per chi gode dei congedi parentali retribuiti biennali goduti in forma frazionata;
se non si ritenga di dover adottare un atto interpretativo che possa finalmente eliminare la confusione che si registra da
parte di datori di lavoro (pubblici e privati) e di Enti previdenziali a livello territoriale, con interventi ed interpretazioni che di fatto tendono a restringere i diritti sanciti dalla legge e quindi a stravolgere l'intento del legislatore, al fine di sostenere con una concreta azione positiva famiglie già così pesantemente provate.
(2-00021) «Bellillo».
Interrogazione a risposta in Commissione:
CAMPA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 42 del 2006 ha introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi con l'intento, in attuazione dei criteri direttivi di delega, di estendere la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali anche a situazioni precedentemente escluse dalla stessa totalizzazione,
il decreto legislativo n. 42, difatti, per gli assicurati ai quali si applichi (almeno pro-quota) il sistema di calcolo retributivo della pensione, estende la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi per le pensioni di vecchiaia e introduce per la prima volta la possibilità di totalizzazione per le pensioni di anzianità;
la nuova disciplina, sia nella formulazione letterale sia nelle intenzioni del legislatore, sembrava finalmente attribuire la possibilità di usufruire della totalizzazione anche ai soggetti iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (soppresso a decorrere dal 1o gennaio 1998 dalla legge n. 230 del 1997); pertanto la nuova disciplina, permettendo di cumulare i periodi contributivi presso differenti gestioni al fine di maturare il diritto alla pensione, sembrava finalmente porre termine ad una situazione che penalizzava oltremodo tali lavoratori, anche in considerazione del fatto che alcuni di loro hanno dovuto cessare l'attività di spedizioniere a causa della riduzione del volume delle operazioni doganali determinati dalla progressiva liberalizzazione degli scambi;
a tale conclusione si giungeva, in particolare, considerando che il Fondo in questione potrebbe farsi rientrare tra le «forme sostitutive» dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (A.G.O.), per le quali espressamente l'articolo 1 del decreto legislativo n. 42 prevede la possibilità di cumulare i periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali;
l'Ufficio legislativo dell'INPS, rispondendo alla richiesta di chiarimenti formulata da un soggetto iscritto al soppresso Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali, ritiene di interpretare restrittivamente la nuova disciplina introdotta dal decreto n. 42 del 2006, affermando che «la formulazione letterale della norma non prevede la possibilità che gli iscritti al Fondo degli spedizionieri doganali di cui alla legge n. 230 del 1997, in quanto soppresso e non specificamente richiamato dal citato decreto legislativo n. 42 del 2006, possano accedere alla facoltà di totalizzazione»; inoltre lo stesso istituto previdenziale comunica nella risposta che «l'estensione in via interpretativa, della facoltà di totalizzazione prevista dal decreto n. 42 del 2006 anche agli iscritti al predetto Fondo degli spedizionieri doganali è stata oggetto di apposita richiesta di parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo stato in attesa di definizione» -:
se il Ministro non ritenga che tale interpretazione dell'INPS del decreto legislativo n. 42 determini una ingiusta e penalizzante disparità di trattamento a carico dei soggetti iscritti al soppresso Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali e quindi se non ritenga di risolvere la questione esprimendo invece quanto prima un parere favorevole alla estensione in via interpretativa della facoltà di totalizzazione anche ai soggetti iscritti al citato Fondo aderendo, così,
all'interpretazione data dalla Commissione Lavoro in sede di approvazione del provvedimento. Se non ritenga altresì di dare istruzioni in tal senso all'INPS, in modo da permettere finalmente di maturare il diritto alla pensione a soggetti che talvolta non dispongono di altre adeguate entrate familiari.
(5-00030)
Interrogazioni a risposta scritta:
MIGLIORI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
come da documenti in possesso dell'interrogante, la direzione provinciale di Firenze dell'Inps ha rigettato una richiesta di certificazione del diritto a pensione e dell'incentivo al posticipo del pensionamento, in quanto la legge n. 243 del 2004 non prevede i benefìci richiesti per gli iscritti al fondo di previdenza integrativa dell'ago (esattoriali);
il «bonus» di cui alla legge di riforma del sistema previdenziale si applica, secondo il messaggio n. 41265 del 17 dicembre 2004 dell'Inps, anche ai lavoratori esattoriali come ad altre figure «particolari»;
è necessario, a parere dell'interrogante, chiarire definitivamente da parte del ministero la sussistenza o meno dei diritti in questione -:
quali definitive interpretazioni in merito siano state assunte o stiano per essere assunte anche al fine di omogenei e trasparenti comportamenti dell'Inps in materia, soprattutto considerando i diritti dei lavoratori esattoriali altrimenti incomprensibilmente compressi.
(4-00306)
CESINI e LICANDRO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
la Cgil, Cisl, Uil siciliane denunciano l'esclusione di 20 mila braccianti dall'elenco anagrafico 2005 dell'Inps senza possibilità, dunque, di godere delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate;
la legge prevede che gli elenchi annuali vengano stilati sommando quelli trimestrali e la circolare dell'Inps prevede l'esclusione nel caso di inadempienze o colpe ma anche nel caso di colpe gravi il principio del giudizio definitivo -:
se e come i Ministri, secondo le proprie competenze, intendano salvaguardare i diritti e le tutele di questa categoria di lavoratori.
(4-00311)