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Allegato B
Seduta n. 13 del 20/6/2006
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzioni in Commissione:
La XIII Commissione,
premesso che:
l'accordo sottoscritto dall'Unione europea e dagli Stati Uniti il 10 marzo 2006 in materia vitivinicola ha riconosciuto la reciprocità di alcune pratiche enologiche statunitensi;
l'accordo ha evitato l'instaurarsi di un pericoloso contenzioso che avrebbe potuto avere effetti deleteri per le nostre esportazioni vitivinicole negli USA;
tuttavia un punto particolarmente delicato dell'accordo è rappresentato dalla possibilità di commercializzare vini statunitensi che hanno subito un trattamento di «invecchiamento artificiale», attraverso l'aggiunta di trucioli di legno, con lo scopo di imitare i risultati dell'invecchiamento tradizionale in botti di legno;
l'autorizzazione di immissione in commercio di tali vini pone indubbiamente i produttori statunitensi in una situazione di vantaggio commerciale, trattandosi di una pratica assai più economica rispetto al tradizionale invecchiamento;
è quindi in stato di avanzata discussione una proposta di regolamento della Commissione europea che autorizza anche i produttori europei ad avvalersi dell'uso dei trucioli di legno quale pratica enologica;
tale possibilità apre scenari complessi anche in merito alla qualificazione e specialità delle produzioni vitivinicole italiane, caratterizzate dall'elevata qualità e legame con il territorio e la tradizione;
occorre, cioè, tener ben distinta la produzione di qualità a denominazione d'origine, per la quale l'utilizzo di tale pratica risulterebbe incomprensibile per il consumatore, visto il legame tra tradizione, ambiente e territorio che caratterizza tali vini, dalle produzioni più commerciali, per le quali la pratica di invecchiamento attraverso i trucioli può consentire una maggiore concorrenzialità su taluni mercati esteri;
occorre comunque evitare che i trucioli di legno possano essere utilizzati quali veicolanti di altre sostanze aromatiche allo scopo di immettere nel vino sostanze che determinino «gusti» o profumi particolari;
è indispensabile porre il consumatore nella condizione di poter identificare chiaramente le produzioni di qualità ed è così necessario rafforzare la politica promozionale in favore dei vini di qualità italiani,
impegna il Governo:
a porre in atto ogni sforzo affinché la normativa comunitaria riconosca la specificità delle produzioni europee a denominazione d'origine e consenta al consumatore di poter individuare al meglio la qualità di tali produzioni; escludendo l'utilizzo di pratiche enologiche non tradizionali dai vini di qualità prodotti in regioni determinate, nonché con chiare indicazioni in etichetta sull'utilizzo di tali pratiche sugli altri vini;
a proseguire l'azione di rafforzamento della promozione sui mercati esteri, assicurando risorse almeno pari a quelle - 50 milioni di euro - recate nel 2005 dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 35/05, convertito nella legge 80/05;
ad adottare iniziative normative miranti alla riforma della legislazione in materia di denominazione d'origine dei vini, al fine di sancire che esse rappresentano «patrimonio economico, culturale e dell'ingegno nazionale, come tali protette nell'ambito degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà intellettuali».
(7-00010) «Delfino, Ruvolo, Martinello».
La XIII Commissione,
premesso che:
negli ultimi venticinque anni, i primi 5 Paesi europei esportatori di vino (Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) hanno diminuito la loro quota di mercato sul totale delle esportazioni mondiali dal 76 per cento al 65 per cento o (-14,5 per cento), a fronte di una crescita dei volumi esportati del 41,0 per cento;
le evoluzioni di cui sopra sono state, di fatto, determinate dalla crescente presenza sul mercato dei cosiddetti Paesi nuovi produttori, primi fra tutti gli USA (dall'1,0 per cento al 4,5 per cento), il Sud Africa (dallo 0,0 per cento al 3,2 per cento) ed i Paesi dell'Oceania (dallo 0,0 per cento al 7,2 per cento) e del Sud America (dall'1,0 per cento al 7,4 per cento);
sempre con riferimento agli ultimi venticinque anni, i consumi di vino si sono fortemente ridotti nei principali Paesi produttori ed esportatori e, in specie, in Francia (-28,3 per cento) e Italia (-38,9 per cento), mentre sono cresciuti in modo significativo nei principali Paesi nuovi produttori e, in particolare, negli USA (+21,2 per cento), in Australia (+44,8 per cento) e in Cina (+295,3 per cento);
dai dati di cui sopra risulta evidente che per un Paese come l'Italia (che, più di altri, ha ridotto i consumi interni) lo sbocco commerciale rappresentato dalle esportazioni ha assunto rilevanza crescente, così come è divenuta crescente la concorrenza da parte dei Paesi nuovi produttori;
nonostante la situazione di crescente concorrenza e difficoltà, cui sono esposti i tradizionali Paesi produttori europei, la Commissione UE, lo scorso 10 marzo, ha sottoscritto, a Londra, un accordo bilaterale con gli USA (ossia con uno dei principali Paesi nuovi produttori e, quindi, principali Paesi concorrenti) per consentire l'importazione nella UE di vini americani ottenuti con pratiche enologiche non ammesse in Europa, tra le quali l'invecchiamento artificiale attraverso l'impiego di trucioli di legno in loco delle tradizionali botti del tipo barrique;
la Commissione UE, a seguito della sottoscrizione del suddetto accordo, nell'ambito del negoziato attualmente in corso per la revisione dell'OCM vitivinicola, ha proposto di estendere l'adozione della stessa pratica enologica anche in Europa e di lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere in quale categoria di prodotti autorizzarla, senza tuttavia prevederne, in nessun caso, l'indicazione in etichetta;
la suddetta proposta della Commissione è stata approvata dalla maggioranza dei delegati nazionali che compongono il Comitato gestione Vino della UE e, per quanto riguarda l'Italia, risulta sia stato espresso l'orientamento di consentire l'impiego dei trucioli per i soli vini da tavola;
la situazione di crescente concorrenza nel settore del vino dovrebbe essere affrontata, in specie nei Paesi di maggiore e più consolidata tradizione produttiva, non tanto sul piano della competitività in base ai costi di produzione, quanto sulla qualificazione dei prodotti espressione delle peculiarità produttive dei territori d'origine;
alla luce di quanto sopra risulta evidente che l'apertura a pratiche enologiche come quella che prevede l'uso dei trucioli di legno in loco dell'invecchiamento in botte è da considerare unicamente ispirata ad una logica di breve periodo, volta a fare fronte a situazioni di competitività contingenti, ma, di fatto, destinata a negare strategie di sviluppo di lungo periodo fondate sulla tutela e sulla valorizzazione delle nostre produzioni vitivinicole,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative necessarie, affinché nell'ambito della imminente riforma dell'OCM vitivinicola non sia introdotta la possibilità di fare ricorso all'impiego dei trucioli di legno, in luogo
delle tradizionali tecniche di invecchiamento in botte, ovvero, il ricorso a tale pratica sia sempre e comunque indicato in etichetta;
ad adottare tutte le iniziative necessarie, affinché la Commissione UE, nelle sedi WTO, richieda che i prodotti vitivinicoli ottenuti con l'impiego di trucioli di legno e più, in genere, con pratiche enologiche non ammesse nella UE, possano accedere sul mercato comunitario solo recando l'indicazione in etichetta di dette pratiche;
ad adottare tutte le iniziative, affinché, sia nelle sedi WTO, sia nell'ambito di accordi bilaterali, siano definite regole precise riguardo all'utilizzo di diciture tradizionali o di menzioni di qualità di vini di Paesi terzi e, in specie, alla loro limitazione d'uso ai soli casi in cui lo stesso è riconosciuto dalla normativa interna del paese d'origine, non costituisce situazioni di concorrenza sleale e non trae in inganno il consumatore riguardo all'origine, alla natura o alla qualità del vino.
(7-00011) «Dozzo, Alessandri».