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Allegato B
Seduta n. 130 del 20/3/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta orale:
MARINELLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 143 del 2004 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università» prevedeva che il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna (ossia al di sopra dei 600 metri sul livello del mare) fosse valutato in misura doppia, cioè in 24 punti anziché 12;
di recente è intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 11/2007, ha dichiarato incostituzionale retroattivamente la legge n. 143 del 2004;
alla luce di tale sentenza deriverebbe che gli insegnanti precari che hanno usufruito di tale punteggio si vedranno decurtati del doppio punteggio acquisito, mentre coloro che in questi anni sono passati di ruolo, usufruendo di tale agevolazione, potranno rimanere nella posizione maturata;
numerosi sono i casi di insegnanti precari che, dovendo tutelare le loro posizioni in graduatoria o per guadagnare punteggi, si sono adattati alle sedi montane più disagiate pur di non essere superati, dovendo affrontare quotidianamente, con molte difficoltà, anche centinaia di chilometri per raggiungere il posto di lavoro, scoprendo ora non solo che i loro sacrifici sono stati vani, ma che sono stati indebitamente superati da chi nel frattempo è entrato in ruolo;
il Governo attuale già aveva disposto l'abolizione del doppio punteggio a partire dal mese di settembre 2007, facendo salvi tutti i diritti acquisiti dagli insegnanti interessati, appare opportuno che lo stesso si pronunci affinché il doppio punteggio maturato venga riconosciuto ai professori precari, così come sta facendo per quelli che, in questi quattro anni, sono passati di ruolo usufruendo del doppio punteggio;
le leggi dichiarate incostituzionali, secondo quanto disposto dall'articolo 136 della Costituzione italiana, perdono efficacia dal giorno della pubblicazione della sentenza, che quindi non è di per sé retroattiva. Spetta all'interprete che applica la sentenza (il Governo in questo caso) stabilire la portata applicativa della stessa, adottando quei provvedimenti atti a bilanciare e salvaguardare gli interessi in gioco, con equità e giustizia nei confronti di tutti -:
che cosa intenda fare il Ministro interrogato nei confronti di chi sarebbe nel frattempo entrato in ruolo se il doppio punteggio non fosse stato applicato, soprattutto nel caso di chi, nella certezza del doppio punteggio, si è sobbarcato spese e distanze che oggi risultano essere state del tutto inutili;
quali proposte intenda porre in essere per evitare ulteriori contenziosi e dirimere in tempi brevi ed in modo chiaro e definitivo l'intera questione, anche in previsione dell'aggiornamento ormai imminente delle graduatorie, rispetto alle quali è necessario, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, una puntuale e articolata valutazione.
(3-00747)
Interrogazioni a risposta scritta:
ANTONIO PEPE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
diverse organizzazioni sindacali, hanno rappresentato il disagio dei docenti precari di strumento musicale per i quali, in riferimento alla classe di concorso A077, non sono stati definiti i titoli d'accesso e pertanto non si sono mai avviate regolari procedure di abilitazione;
per i predetti docenti le uniche opportunità di rendere strutturale il proprio rapporto di lavoro sono state conseguenti a provvedimenti legislativi che, a sanatoria, hanno individuato specifiche categorie di aventi titolo a partecipare a concorsi abilitanti speciali;
la legge finanziaria 2007, all'articolo 1, comma 605, lettera c) prevede al 2 maggio 2005 il termine per dichiarare il possesso dell'abilitazione in Educazione musicale, unito alla inclusione negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, come requisiti per l'accesso nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di Strumento Musicale nella Scuola media di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 333 del 20 agosto 2001;
la data del 2 maggio 2005 lascia fuori diversi aventi titolo, alcuni dei quali si
erano già inseriti con riserva nelle graduatorie permanenti biennali di Educazione musicale e che, per motivi riferibili ai conservatori non hanno conseguito l'abilitazione entro la data di cui sopra ma solo successivamente, perciò rimarranno definitivamente esclusi dalla possibilità di avere accesso alle graduatorie permanenti non per colpa propria -:
quali misure urgenti intenda adottare per evitare situazioni di grave sperequazione ai danni di diversi docenti e se non ritenga, al fine di far fronte alla situazione di grave disagio sopra descritta, di proporre urgentemente al Parlamento la modifica legislativa del termine del 2 maggio 2005, eventualmente da far slittare di alcuni mesi, quale data ultima per dimostrare il possesso del titolo di abilitazione in Strumento Musicale nella Scuola Media.
(4-02984)
MUSI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'I.T.I. «Medi» di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli è un Istituto con una grande tradizione e svolge la sua mission con competenza e con un bagaglio di valori essenziali, necessari per trasmetterli ai giovani alunni dell'Istituto che è inserito in un territorio in cui la scuola si distingue per essere baluardo dello Stato che deve continuamente contrastare episodi di illegalità e microcriminalità;
i dipendenti, docenti ed ATA, vivono nella scuola un clima negativo che non aiuta il perseguimento degli obiettivi didattici ed educativi dell'Istituto, attraversato da una profonda crisi di gestione che si trascina da diversi anni;
a nulla è valso l'intervento - che l'interrogante giudica timido - del Direttore Generale della Campania, dottor A. Bottino, che ha inviato diversi ispettori, i quali hanno riscontrato notevoli e gravi responsabilità amministrative, tali da indurre alla denuncia di reati che sarebbero stati posti in essere dal DSGA della scuola che, approfittando dell'atteggiamento acquiescente del dirigente scolastico, ha chiesto - e ottenuto - un altro incarico presso altra scuola, concessogli dal Direttore A. Bottino;
nel corso dell'anno scolastico 2005-2006, a seguito e per effetto di circostanziata denuncia della RSU della scuola, i cui componenti - contro il parere del Dirigente Scolastico - sono stati poi vessati e addirittura denunciati dalla predetta DSGA, il Dirigente del CSA di Napoli, su ordine del Direttore regionale e sulla base della relazione degli ispettori, disponeva il trasferimento per incompatibilità ambientale della DSGA;
la predetta DSGA, essa stessa componente della RSU, è stata reintegrata nel proprio posto dal Giudice del lavoro che - rilevando la mancanza del nulla osta dell'Organizzazione provinciale, che nella fattispecie specifica doveva essere rilasciato dalla RSU stessa (articolo 18, comma 4 del CCNQ, confermato da nota ARAN del 28 novembre 2007 prot. n. 0010054/06), circostanza regolarmente realizzata nell'ambito della procedura disciplinare, per il trasferimento d'ufficio e non eccepita dall'amministrazione in sede di dibattimento - non ha potuto tenere nel debito conto il provvedimento disciplinare del trasferimento per incompatibilità, nel frattempo decaduto per mere questioni procedurali, addebitabili unicamente al comportamento colpevole dell'Amministrazione che pur avendo seguito il prescritto iter non ha neanche opposto alcun reclamo, di seconda istanza avverso la sentenza del Giudice adito;
è stata anche disposta un'ulteriore ispezione ministeriale, che si è poi interrotta e che, comunque, non ha prodotto alcun esito;
la stragrande maggioranza del personale, in servizio nell'Istituto, con apposita istanza debitamente sottoscritta, ha direttamente coinvolto lo stesso Ministro Fioroni, spiegando le ragioni del malessere
che, se non affrontate e risolte rappresentano un grave pregiudizio alle normali attività della scuola -:
quali iniziative, il Ministro interrogato intenda adottare e, soprattutto, se non ritenga opportuno attivare un risolutivo e ultimo intervento, sotto la propria responsabilità, al fine di accertare le responsabilità dell'Amministrazione periferica che, con i propri atti, ha ulteriormente aggravato la già difficile situazione esistente, piuttosto che attivarsi per risolverla, situazione che attualmente ha una ricaduta negativa sul personale, sulle famiglie e sugli alunni dell'I.T.I. «Medi» che, proprio per le particolari difficoltà insite nel territorio in cui operano, meritano il massimo dell'offerta educativa e formativa che lo Stato può e deve erogare ai suoi cittadini.
(4-02995)