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Allegato B
Seduta n. 130 del 20/3/2007
TESTO AGGIORNATO AL 27 MARZO 2007
...
SOLIDARIETÀ SOCIALE
Interrogazioni a risposta immediata:
LA RUSSA, GASPARRI, AIRAGHI, ALEMANNO, AMORUSO, ANGELI, ARMANI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BONGIORNO, BONO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, CONTENTO, GIULIO CONTI, COSENZA, DE CORATO, FILIPPONIO TATARELLA, GIANFRANCO FINI, FOTI, FRASSINETTI, GAMBA, GERMONTANI, ALBERTO GIORGETTI, HOLZMANN, LAMORTE, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MARTINELLI, MAZZOCCHI, MELONI, MENIA, MIGLIORI, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PEDRIZZI, ANTONIO PEPE, PERINA, PEZZELLA, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAMPELLI, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SALERNO, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SILIQUINI, TAGLIALATELA, TREMAGLIA, ULIVI, URSO e ZACCHERA. - Al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza-quater, con l'ordinanza n. 1155 del 14 marzo 2007, pronunciata in sede cautelare, ha dichiarato l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto interministeriale del 13 novembre 2006 (firmato congiuntamente dai Ministri Turco, Mastella, Ferrero), indicante i limiti quantitativi massimi riferibili ad uso esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti;
nel dispositivo della stessa ordinanza, si legge che l'articolo 73, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), «non conferisce al decreto interministeriale un potere politico di scelta in ordine alla individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle sanzioni penali di cui al comma 1, bensì un potere di scelta e discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle competenze del ministero della salute»;
con la motivazione sopra addotta, i giudici amministrativi di primo grado del tribunale amministrativo regionale del Lazio hanno sindacato l'eccesso di potere amministrativo che si configura nel decreto interministeriale del 13 novembre 2006, anche alla luce della constatazione che «la scelta effettuata con il decreto impugnato non risulta supportata da alcuna istruttoria tecnica che giustifichi il raddoppio del parametro moltiplicatore»;
le più recenti ricerche della comunità scientifica nazionale hanno dimostrato come la cannabis sia fino a 25 volte più forte di quella in circolazione dieci anni fa e come la medesima sostanza stupefacente possa causare danni permanenti al pari dell'eroina e della cocaina, soprattutto se consumate in età adolescenziale;
dalle più recenti statistiche in materia di tossicodipendenze risulta che, in Italia, nel periodo intercorrente tra il 2001 e il 2005, il numero dei consumatori di cannabis, nella fascia di età compresa tra i 15 e 24 anni, è raddoppiato;
il giornale inglese The independent, promotore, dieci anni fa, di un'indegna campagna a favore della depenalizzazione dei reati commessi dai consumatori della marijuana, ha cambiato radicalmente indirizzo, come dimostra l'editoriale del 18 marzo 2007, in cui si sostiene, in particolare, come il consumo di cannabis sia causa di danni cerebrali;
all'indomani della pubblicazione dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Ministro interrogato ha annunciato l'intenzione del Governo di procedere alla riforma della normativa vigente in materia di tossicodipendenza -:
quali siano le linee guida che il Governo intenda perseguire in materia di lotta e contrasto alle tossicodipendenze, con particolare riferimento all'ipotesi di riforma normativa del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla cosiddetta legge «Fini-Giovanardi».
(3-00751)
NUOVA FORMULAZIONE
LA RUSSA, GASPARRI, AIRAGHI, ALEMANNO, AMORUSO, ANGELI, ARMANI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BONGIORNO, BONO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, CONTENTO, GIULIO CONTI, COSENZA, DE CORATO, FILIPPONIO TATARELLA, GIANFRANCO FINI, FOTI, FRASSINETTI, GAMBA, GERMONTANI, ALBERTO GIORGETTI, HOLZMANN, LAMORTE, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MARTINELLI, MAZZOCCHI, MELONI, MENIA, MIGLIORI, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PEDRIZZI, ANTONIO PEPE, PERINA, PEZZELLA, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAMPELLI, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SALERNO, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SILIQUINI, TAGLIALATELA, TREMAGLIA, ULIVI, URSO e ZACCHERA. - Al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza-quater, con l'ordinanza n. 1155 del 14 marzo 2007, pronunciata in sede cautelare, ha dichiarato l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto interministeriale del 4 agosto 2006 (firmato congiuntamente dai Ministri Turco, Mastella, Ferrero) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2006, n. 268, indicante i limiti quantitativi massimi riferibili ad uso esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti;
nel dispositivo della stessa ordinanza, si legge che l'articolo 73, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), «non conferisce al decreto interministeriale un potere politico di scelta in ordine alla individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle sanzioni penali di cui al comma 1, bensì un potere di scelta e discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle competenze del ministero della salute»;
con la motivazione sopra addotta, i giudici amministrativi di primo grado del tribunale amministrativo regionale del Lazio hanno sindacato l'eccesso di potere amministrativo che si configura nel decreto interministeriale citato, anche alla luce della constatazione che «la scelta effettuata con il decreto impugnato non risulta supportata da alcuna istruttoria tecnica che giustifichi il raddoppio del parametro moltiplicatore»;
il tribunale amministrativo regionale del Lazio, successivamente alla decisione adottata in sede cautelare, si è pronunciato anche nel merito, decretando l'annullamento del cosiddetto «decreto Turco», dal momento che, secondo i giudici, la cannabis ha un principio attivo più potente rispetto a quello di altre sostanze stupefacenti e, pertanto, è sufficiente una dose minima per «indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie, senza considerare che per il secondo dei suddetti parametri è prevista un'alta incidenza ed intensità di effetti disabilitanti, intesi proprio come grave scadimento della performance pisco-motoria nell'esecuzione di compiti complessi» che, quindi, «il raddoppio del fattore moltiplicatore, da 20 a 40, non appare certo congruo»;
le più recenti ricerche della comunità scientifica nazionale hanno dimostrato come la cannabis sia fino a 25 volte più forte di quella in circolazione dieci anni fa e come la medesima sostanza stupefacente possa causare danni permanenti al pari dell'eroina e della cocaina, soprattutto se consumate in età adolescenziale;
dalle più recenti statistiche in materia di tossicodipendenze risulta che, in Italia, nel periodo intercorrente tra il 2001 e il 2005, il numero dei consumatori di cannabis, nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni, è raddoppiato;
il giornale inglese The Independent, promotore, dieci anni fa, di un'indegna campagna a favore della depenalizzazione dei reati commessi dai consumatori della marijuana, ha cambiato radicalmente indirizzo, come dimostra l'editoriale del 18 marzo 2007, in cui si sostiene, in particolare, come il consumo di cannabis sia causa di danni cerebrali;
all'indomani della pubblicazione dell'ordinanza dei tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Ministro interrogato ha annunciato l'intenzione del Governo di procedere alla riforma della normativa vigente in materia di tossicodipendenza -:
quali siano le linee guida che il Governo intende perseguire in materia di lotta e contrasto alle tossicodipendenze, con particolare riferimento all'ipotesi di riforma del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla cosiddetta legge «Fini-Giovanardi».
(3-00751)
VACCA e CANCRINI. - Al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
sono di particolare rilevanza le segnalazioni proposte dall'Amnesty International nazionale e le notizie riportate dalla stampa in ordine alla difficoltà di acquisire notizie sulle vicende relative alle decine di migliaia di minori immigrati non accompagnati nel nostro Paese;
sono gravi le conseguenze cui questi minori «invisibili» possono andare incontro, essendo gli stessi spesso coinvolti, secondo le cronache, in fatti di prostituzione, di violenza, di mendicità o di lavoro illegale -:
quali provvedimenti il Governo abbia assunto o intenda assumere al fine di rintracciare i minori che versino in tale condizione e per evitare che altri vengano a trovarvisi, in particolare al fine di evitare il coinvolgimento di detti minori in fatti di allarme sociale o delittuosi che possano coinvolgerli quali autori e/o quali vittime.
(3-00758)