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Allegato A
Seduta n. 132 del 22/3/2007
DISEGNO DI LEGGE: S. 1329 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, RECANTE DISPOSIZIONI VOLTE A DARE ATTUAZIONE AD OBBLIGHI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2374)
(A.C. 2374 - Sezione 1)
QUESTIONE PREGIUDIZIALE
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame si caratterizza per un contenuto eterogeneo, tale da abbracciare la disciplina delle seguenti materie: recuperi di aiuti di Stato in forma di esenzioni fiscali e prestiti agevolati, la candidatura di Milano all'Esposizione universale 2015, l'attuazione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; l'adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria; la pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco; l'accesso alle reti di comunicazione elettronica; i servizi post-contatore; la protezione del diritto d'autore; la compensazione dei contributi previdenziali; l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia agricola; modifiche alla disciplina dell'immigrazione; l'attuazione di norme comunitarie in materia di sostanze chimiche; l'adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di consulente del lavoro;
lo strumento del decreto-legge, prescelto per introdurre interventi plurisettoriali, appare decisamente in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione, che pone a presupposto dell'adozione di decreti-legge «casi straordinari di necessità ed urgenza». Il dettato costituzionale impone che il decreto-legge sia supportato dalla necessità di porre in essere interventi di immediata efficacia, non dilazionabili nel tempo, di carattere omogeneo e conformi al titolo, come ulteriormente precisato dalla legge 17 agosto 1988, n. 400;
oltre alla carenza dell'omogeneità di contenuto, il decreto-legge in esame non risulta supportato dai requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, come dimostrato dal fatto che alcune delle disposizioni in esame, quelle in materia di immigrazione ad esempio, sono state inserite in un precedente decreto-legge e, successivamente, stralciate. Esse vengono quindi riproposte a distanza di oltre due mesi dal precedente stralcio, con l'evidente dimostrazione dell'assenza di ragioni straordinarie di necessità ed urgenza;
neppure può essere invocata, come elemento unificante del contenuto del presente atto di urgenza, la necessità di recepire atti normativi comunitari o di adeguare l'ordinamento italiano alla normativa comunitaria, giacché, a questo scopo, l'ordinamento italiano prevede lo specifico strumento della legge comunitaria;
pur ammettendo la legge 4 febbraio 2005 n. 11, la possibilità di recepire la normativa comunitaria mediante decreto-legge, non è possibile riscontrare nel provvedimento in esame la ricorrenza dei presupposti previsti da tale legge. Nel decreto-legge
in esame si dà seguito a decisioni o a procedure contenziose o precontenziose in molti casi già note al momento dell'adozione dell'ultima legge comunitaria (legge 6 febbraio 2007, n. 13) ed in ogni caso la sede più congrua nella quale il Governo dovrebbe inserire tali disposizioni è quella del disegno di legge comunitaria per il 2007, da poche settimane deliberato dal Consiglio dei Ministri;
particolarmente censurabile appare l'articolo 5 del disegno di legge in esame, che apporta modifiche all'articolo 27 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo, per i lavoratori stranieri che siano dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, che il nulla-osta al lavoro di cui all'articolo 22 del medesimo testo unico, sia sostituito da una comunicazione effettuata dal committente da presentare allo sportello unico della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;
la disposizione da ultimo citata rappresenta l'ennesimo tentativo dell'attuale Governo di modificare surrettiziamente il testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione, come modificato dalla legge «Bossi-Fini», senza affrontare il normale dibattito parlamentare che sarebbe richiesto su un tema di tale importanza e delicatezza e sfruttando, al contrario, il canale preferenziale del decreto-legge,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2374.
n. 1. Maroni, Cota, Stucchi, Pini.