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Allegato B
Seduta n. 132 del 22/3/2007
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POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Interrogazioni a risposta scritta:
LEOLUCA ORLANDO. - Al Ministro delle politiche per la famiglia, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la richiesta di detrazioni d'imposta di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 è prevista, oltre che per motivi inerenti al reddito, anche per questioni legate a «carichi di famiglia»; questi ultimi si individuerebbero per le tipologie di famiglia con il «coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato», con figli (secondo il loro numero, la loro età, e il loro essere portatori o meno di handicap), e con familiari a carico in mancanza del coniuge. Non è considerato invece il caso in cui il coniuge sia disabile con un handicap grave;
la Corte costituzionale nella sentenza dell'8 giugno 2005, n. 233, ha giudicato illegittimo l'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), per la parte in cui non contemplava il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto portatore
di handicap grave a fruire del congedo straordinario retribuito, nell'ipotesi in cui gli stessi genitori fossero impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché inabili. È stato così ritenuto incostituzionale non prevedere l'estensione del diritto al congedo parentale per quei lavoratori conviventi con fratelli o sorelle gravemente handicappati;
non è considerata anche in questo caso, l'ipotesi di estendere il congedo per il coniuge disabile con handicap grave -:
se non ritenga opportuno valutare l'ipotesi di assumere iniziative normative volte ad estendere il diritto per la detrazione d'imposta e per il congedo parentale anche per quei contesti familiari che soffrono della presenza di un coniuge con handicap grave.
(4-03031)
JANNONE. - Al Ministro per le politiche per la famiglia, al Ministro dell'economia e delle finanze - Per sapere - premesso che:
la Corte costituzionale con sentenza n. 388 del 2005 ha esteso il diritto al riconoscimento dell'indennità di maternità ai padri che esercitano una libera professione, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima;
la Corte ha comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche alla figura del lavoratore padre un'adeguata tutela;
il legislatore non ha emanato finora nessuna disposizione, per cui i soggetti sia padri che lavoratori autonomi, sono in attesa che le Casse di previdenza dei vari albi professionali cui sono iscritti applichino i relativi provvedimenti;
le Casse di previdenza sino ad oggi, non avendo la certezza dell'emanazione di leggi da parte del legislatore riguardo il provvedimento sollecitato dalla Corte costituzionale, non si espongono ad iniziative -:
quali misure o iniziative siano allo studio per superare detti dubbi applicativi;
se sia allo studio la redazione di proposte normative attuative finalizzate a rendere pienamente operativa la sentenza della Corte costituzionale.
(4-03037)