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Allegato B
Seduta n. 132 del 22/3/2007
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzioni in Commissione:
La IV Commissione,
premesso che:
il comma 519 dell'articolo 1 della legge Finanziaria per il 2007, prevede che le amministrazioni continuino ad avvalersi prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. È da rilevare, che, per coloro che abbiano prestato servizio per 30 mesi e congedati nel corso dell'anno 2006, anche per un solo giorno, prima dell'entrata in vigore della legge Finanziaria per il 2007, non ricorrono i presupposti della norma citata a differenza di coloro che, in virtù di un contratto stipulato anteriormente alla data del 29 settembre 2006, ed in servizio al 31 dicembre 2006, che, verranno, a seguito del comma citato, stabilizzati definitivamente;
è necessario, inoltre, evidenziare che in data 28 febbraio 2007, lo Stato Maggiore della Marina Militare, ha provveduto a predisporre il congedo, previsto in data 5 marzo 2007, di 240 ufficiali in ferma prefissata del V corso AUFP, allo scadere dei trenta mesi di ferma, senza che fosse loro concessa la possibilità di accedere alla ulteriore ferma di 12 mesi, quest'ultima concessa ai precedente quattro corsi AUFP. La Direzione Generale per il personale Militare, su sollecitazione degli ufficiali del V Corso AUFP rispondeva in modo interlocutorio agli stessi, lasciando comunque intendere che era intenzione dell'Amministrazione indire un bando per la ferma di altri 12 mesi, cosa che poi non è avvenuta. È, da ultimo, da sottolineare che concessione dell'ulteriore ferma di dodici mesi per gli ufficiali citati, avrebbe loro consentito di maturare i requisiti previsti dal comma 519 della legge Finanziaria per il 2007, ai fini della loro stabilizzazione definitiva;
è necessario ricordare che lo Stato Maggiore della Difesa non ha ancora avviato le procedure relative alla stabilizzazione del proprio personale a differenza di altri comparti ministeriali;
per quanto riguarda l'ottavo corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) della Marina per il conseguimento della nomina a sottotenente di vascello/guardia marina in ferma prefissata per l'anno 2007, revocato (sia lo stesso bando sia gli atti relativi alla procedura concorsuale) con decreto del Generale di Corpo d'armata, motivato, a quanto consta ai firmatari esclusivamente con una riduzione degli stanziamenti operata dall'articolo 1, comma 570 della Finanziaria, si fa presente che, da un'analisi compiuta, in riferimento all'articolo 12 della legge di Bilancio 2007, circa il numero massimo di ufficiali ausiliari delle tre Forze armate da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2007 (in particolare per la Marina militare questo numero è stabilito in 491 unità), è da rilevare che oggi in servizio vi sia un numero di ufficiali pari alla metà di quello stabilito di 491 unità, pertanto, secondo i firmatari del presente atto, la revoca del bando non può essere giustificata e motivata, dato che la legge di bilancio ha autorizzato l'impegno ed il pagamento delle spese relative a n. 491 unità di ufficiali ausiliari della Marina militare,
impegna il Governo:
ad adottare opportune iniziative per stabilizzare tutto il personale della Difesa ai sensi del citato comma 519, articolo 1, della legge Finanziaria per il 2007 visto che vi hanno provveduto già altri comparti ministeriali;
per quanto riguarda il primo punto della premessa, ad adottare provvedimenti per stabilizzare coloro che abbiano prestato
servizio per 30 mesi e congedati nell'anno 2006, anche per un solo giorno, come detto nella premessa;
per quanto riguarda il secondo punto della premessa, ad adottare opportune iniziative per stabilizzare il personale del V corso AUFP;
per quanto riguarda l'ultimo punto della premessa, ad intervenire per valutare la possibilità di mantenere il bando ovvero, in alternativa, di ridurre il numero dei posti messi a concorso per non «mortificare» la scelta di giovani che, con spirito di servizio e desiderosi di rappresentare il nostro Paese, hanno subìto danni dalla revoca del bando.
(7-00146) «Fallica, Cossiga, Cicu».
La IV Commissione,
premesso che:
a partire dal 2004 non è mai stato bandito, per indisponibilità di fondi nell'apposito capitolo di spesa del bilancio della Difesa, un concorso per consentire agli ufficiali, risultati vincitori di concorso per l'immissione nelle Forze Armate nel ruolo di complemento con una ferma triennale, il successivo passaggio in servizio permanente effettivo;
in tale situazione, in assenza di apposita norma, le Forze Armate (esercito-marina-aeronautica) dovranno provvedere al congedo degli ufficiali di cui sopra disperdendo, in tal modo, un potenziale professionale già disponibile al Ministero della Difesa, i cui ingenti costi, per la formazione e l'addestramento, sono già stati sostenuti;
pur in presenza del sopraccitato notevole spreco delle risorse economiche a disposizione del Ministero della Difesa, non devono essere sottaciute le conseguenze di natura finanziaria e morale ricadenti su tali Ufficiali che, dopo aver superato apposita selezione concorsuale di ammissione, dopo tre anni di servizio, vengono congedati precludendo loro, stante l'indisponibilità di ulteriori bandi di concorso, il transito in servizio permanente;
è, inoltre, doveroso sottolineare come i tre anni trascorsi nelle Forze Armate non possano produrre alcun beneficio per il reinserimento nel mondo del lavoro in quanto le specializzazioni conseguite non trovano alcuna rispondenza nei sistemi lavorativi e produttivi civili;
ulteriori elementi di natura giuridico-legislativa sono a conferma di quanto premesso;
la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) all'articolo 1, commi 417 e seguenti ha stabilito, tra i molteplici obiettivi, la graduale riduzione del fenomeno del precariato nella pubblica Amministrazione mediante l'istituzione di un «fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato;
inoltre, per gli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di concorrere alla stabilizzazione di tali rapporti di lavoro, la stessa legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) all'articolo 1, comma 513, ha altresì autorizzato assunzioni, con valenza sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1, legge del 30 dicembre 2004, n. 311 all'uopo appositamente incrementato, per i Corpi di polizia, per un contingente di personale non superiore a 2.000 unità;
la stessa legge (finanziaria 2007) al comma 514, ha autorizzato l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco; ed infine ai commi 515 e seguenti in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha autorizzato le assunzioni di personale mediante reclutamenti straordinari nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nella magistratura ordinaria e contabile, senza prevedere analoghe procedure di assunzioni per il personale delle Forze
Armate, pur in presenza di un'analoga condizione di precariato diffuso e crescente;
alla graduale riduzione del fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione, di contro, a decorrere dal 2007, la stessa legge finanziaria per il 2007, al comma 571, ha ridotto del 15 per cento gli oneri previsti dalla tabella «A» allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331 nonché dalla tabella «C» allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226;
tali risorse, destinate alla professionalizzazione delle Forze Armate, vengono così decurtate per il solo esercizio finanziario 2007 di circa 120 milioni di euro, 125 milioni per il 2008 e 130 milioni per il 2009 e tutto ciò, in aperto contrasto legislativo e soprattutto morale vista la vigenza del modello professionale delle forze armate a 190.000 unità così come statuito dalla legge del 14 novembre 2000, n. 331, dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226;
giova, peraltro, ricordare che proprio in virtù della «speciale» allocazione di risorse per la professionalizzazione di cui alle sopraindicate normative, le Forze Armate furono escluse nella legge 311/2004 (finanziaria 2005) dal novero delle Amministrazioni cui si applicava il blocco delle assunzioni (comma 95) e, per analogia, anche del «Fondo per le assunzioni connesse ad indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza» (comma 96) che parzialmente vi derogava, ed ora sembra anche dal «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» come introdotto dalla recente finanziaria (legge n. 296 del 27 dicembre 2006);
inoltre, con la contrazione odierna del 15 per cento delle risorse per il professionale e la contemporanea esclusione dal fondo di cui sopra, peraltro rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2007, sono state ridotte notevolmente risorse ed è stata preclusa l'accessibilità a quelle destinate ai fondi per la stabilizzazione dei pubblici dipendenti in analoghe condizioni di impiego precario;
tale impianto normativo, da un lato pone per la pubblica amministrazione l'obiettivo ampiamente condivisibile di ridurre il disagio sociale derivante da preoccupanti forme di precariato nell'ambito del pubblico impiego, dall'altro, con siffatta distonia legislativa, penalizza, in particolare, le aspettative del personale militare più giovane assunto in forza di speciali ferme quali gli Ufficiali di complemento e in ferma prefissata attualmente in servizio o in congedo per la scadenza dei termini di arruolamento che, in virtù di tale contrazione finanziaria, vedono svanire le già ridotte possibilità di stabilizzazione offerte dal cosiddetto modello professionale;
a tale situazione di disagio si aggiunga l'impossibilità di dare luogo a manifestazioni di aperto dissenso o sciopero a causa del gap di rappresentanza sindacale,
impegna il Governo
ad adottare tempestivamente le iniziative necessarie per consentire il transito in servizio permanente degli ufficiali di complemento a ferma prefissata delle Forze Armate e dei volontari in ferma breve e prefissata e, nel contempo, trattenere in servizio il personale per il quale è in scadenza, nel corrente anno, il termine temporale della ferma prefissata.
(7-00147) «Evangelisti».