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Allegato B
Seduta n. 134 del 26/3/2007
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TRASPORTI
Interrogazione a risposta in Commissione:
LOCATELLI. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
da notizie di stampa si apprende che martedì 20 marzo 2007 all'aeroporto di Ciampino è stato comunicato ai passeggeri, per lo più bergamaschi diretti alla scalo di Orio al Serio, che il volo da loro prenotato (con la compagnia Ryanair) era stato cancellato;
dopo la cancellazione del volo alcuni passeggeri (circa ottanta) sono riusciti a prenotare il volo in programma per il mattino seguente, alle ore 6,50;
gli altri cento (circa) viaggiatori, invece, causa ripetuti «inconvenienti tecnici» (così giustificati dalla compagnia), hanno accumulato un ritardo di ben 18 ore. Tra l'altro questi continui ritardi hanno scatenato la vivace protesta da parte dei passeggeri determinando la necessità di un intervento delle forze dell'ordine;
quasi tutti i passeggeri hanno dovuto affrontare l'odissea legata all'organizzazione del pernottamento notturno. Infatti, tranne i pochi fortunati che hanno trovato una stanza d'albergo nelle vicinanze, i viaggiatori sono stati costretti a bivaccare nelle sale d'attesa dello scalo durante la notte. Tra questi anche una decina di ragazzini di ritorno dall'Accademia nazionale di danza. Alcuni di loro non avevano nemmeno il denaro per la cena e dalla compagnia non è arrivato il benché minimo aiuto;
non è la prima volta che chi viaggia con compagnie low cost si trova ad affrontare tali disagi -:
se il Ministro sia a conoscenza di tale vicenda;
se non intenda, per quanto di sua competenza, intervenire al fine di far sì che tutte le compagnie che operano sul nostro territorio garantiscano standards di qualità e sicurezza adeguati.
(5-00878)
Interrogazioni a risposta scritta:
FABRIS. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
tra i compiti dello Stato vi è anche quello di garantire la sicurezza e l'incolumità di ciascuna persona che circoli sul territorio nazionale;
la sicurezza degli utenti delle strade, nel nostro Paese, è assicurata anche dall'utilizzo di una segnaletica stradale riconoscibile e a norma;
la mancanza, infatti, di un'adeguata segnaletica stradale, può, in molti casi,
provocare sia seri pericoli per i conducenti che divenire anche causa di contenziosi tra gli utenti e le amministrazioni centrali e periferiche, con evidenti costi per entrambe le parti;
le cause della inadeguatezza della segnaletica stradale sono da imputarsi, nella maggior parte dei casi, ad inefficiente manutenzione e controllo da parte di coloro che ne avrebbero l'obbligo per legge quali ANAS ed Enti Locali;
risulta opportuno ricordare in proposito che durante la passata legislatura si è reso necessario emanare una direttiva ministeriale recante norme per «La corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione», tesa ad uniformare le molteplici applicazioni ed interpretazioni da parte degli enti proprietari delle strade in materia di regolamentazione della circolazione stradale;
nonostante la richiamata direttiva, però, ancora oggi, si registrano evidenti discrasie applicative e provvedimenti non conformi ai dettati normativi del codice della strada, causa sempre più spesso di evidenti pregiudizi economici e per lo Stato e per i cittadini del nostro Paese -:
quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine porre rimedio alla spiacevole situazione illustrata nella presente interrogazione.
(4-03076)
FABRIS. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la legge 6 giugno 1974, n. 298 ha istituito l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ha disciplinato gli autotrasporti di cose ed ha istituito un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;
lo scopo della legge succitata è stato quello di contribuire al miglioramento del settore degli autotrasporti, gravemente danneggiato dagli operatori abusivi e contaminato da imprese che esercitano concorrenza sleale basando la loro competizione economica sulla disapplicazione delle norme del codice della strada in materia di sovraccarico e stipulando contratti di lavoro irregolari;
l'articolo 9 del decreto legislativo n. 284 del 2005 attribuisce al comitato centrale per albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi il compito di «curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo» (lettera a);
l'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 in materia di interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, integra le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
in particolare, la legge n. 454 del 1997 definisce la posizione di autonomia del comitato centrale (lettera a) e di diretta collaborazione con il Ministro dei trasporti «per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose» (lettera b) e prevede che il comitato esprima «pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti» (lettera c);
in occasione della firma delle ultime due intese con le associazioni di categoria (segnatamente l'intesa del 20 ottobre 2006 e l'intesa del 7 febbraio 2007) il comitato centrale per l'albo non è stato informato delle questioni oggetto del confronto con le associazioni né convocato, nonostante la sua costante ed attiva presenza durante precedenti incontri per la sottoscrizione di protocolli d'intesa;
all'interno del protocollo d'intesa del 7 febbraio 2007, viene più volte citata la consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e mai richiamato il ruolo del
comitato centrale, pur avendo questi organismi pari dignità e ruoli diversi nell'ambito della riforma del settore;
nonostante la presenza di uno specifico punto nel verbale dell'intesa del 20 ottobre 2006, ad oggi non è stata ancora emanata una normativa contabile che escluda i fondi del comitato centrale dai provvedimenti cosiddetti «taglia spese», pur essendo fondi provenienti dalle quote degli iscritti e non avendo dunque natura di entrata tributaria -:
se il Ministro interrogato, alla luce di quanto descritto dalla presente interrogazione, sia a conoscenza dei motivi per i quali il comitato centrale per albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi non sia stato convocato in occasione della firma delle intese con le associazioni di categoria svoltesi il 20 ottobre 2006 ed il 7 febbraio 2007, in difformità di quanto disposto dalla normativa citata in premessa;
se e quali iniziative il Governo intenda adottare per escludere i fondi del comitato centrale dai provvedimenti cosiddetti «taglia spese», secondo quanto previsto dal verbale dell'intesa del 20 ottobre 2006.
(4-03078)