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Allegato A
Seduta n. 136 del 28/3/2007
PROPOSTE DI LEGGE: MAZZONI; MASCIA ED ALTRI; BOATO E MELLANO; DE ZULUETA: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE (A.C. 626-1090-1441-2018-A/R)
(A.C. 626-A/R - Sezione 1)
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Poteri di accertamento, di controllo e di denuncia della Commissione).
1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi del presente comma sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
2. In caso di inottemperanza da parte di soggetti pubblici, la Commissione può rivolgersi agli uffici sovraordinati ai quali è rimessa la valutazione in ordine alla responsabilità disciplinare del dipendente inadempiente.
3. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una segnalazione da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.
4. Nel procedimento dinanzi alla Commissione, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie e documenti.
5. La Commissione, quando verifica l'esistenza di comportamenti non conformi alle norme interne e internazionali in materia di diritti umani, richiede al soggetto interessato di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
6. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui il soggetto interessato, che intenda disattendere la richiesta formulata ai sensi del comma 5, non comunichi il dissenso motivato o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita dal soggetto medesimo, la Commissione può rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.
7. Qualora il soggetto di cui al comma 4 sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il
dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al comma 6 o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.
8. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.
9. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'autorità interessata di tenere il comportamento dovuto.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
Capo I
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
ART. 3.
(Poteri di accertamento, di controllo e di denuncia della Commissione).
Sopprimerlo.
3. 1. Cota, Stucchi.
Sopprimere i commi 1 e 2.
3. 2. Cota, Stucchi.
Subemendamento all'emendamento 3. 500 della Commissione
All'emendamento della Commissione 3.500, parte consequenziale, comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: le parti con le seguenti: i soggetti pubblici.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: le parti forniscono informazioni o esibiscono con le seguenti: sono esibiti.
0. 3. 500. 1. Contento.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: può richiedere fino alla fine del comma con le seguenti:, verificate le condizioni di procedibilità, informa le parti interessate.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La Commissione può richiedere alle parti interessate di fornire informazioni e di esibire documenti. Se le parti rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla Commissione, esse sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se le parti forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
sopprimere il comma 3.
3. 500. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e privati.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: I soggetti aggiungere la seguente: pubblici.
3. 67. Contento.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e privati aggiungere le seguenti: che svolgono un servizio pubblico.
3. 68. Contento.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo che ciò contrasti con norme che impongono la segretezza degli atti.
3. 60. Costa.
Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*3. 3. Cota, Stucchi.
Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*3. 12. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*3. 17. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore, Costa.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 4.000 a euro 24.000 con le seguenti: 300 a euro 10.000.
3. 61. Boscetto, Santelli.
Sopprimere il comma 2.
3. 62. Costa.
Sopprimere il comma 3.
*3. 4. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 3.
*3. 63. Costa.
Sopprimere il comma 4.
**3. 5. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 4.
**3. 64. Costa.
Al comma 4, sopprimere le parole: e hanno facoltà di presentare memorie e documenti.
3. 6. Cota, Stucchi.
Sopprimere i commi da 5 a 9.
*3. 7. Cota, Stucchi.
Sopprimere i commi da 5 a 9.
*3. 65. Costa.
Al comma 5, sopprimere le parole: e internazionali.
3. 66. Boscetto, Santelli.
Al comma 5, sostituire la parola: anche con le seguenti: promuovendo un tentativo di conciliazione ovvero, quando l'accordo non è raggiunto,
3. 70. Contento.
(Approvato)
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: di cui al comma 6 con le seguenti: di trenta giorni.
3. 8. Cota, Stucchi.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: può rivolgersi con le seguenti: si rivolge, ove ne ricorrano i presupposti,
3. 501. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rivolgersi all'autorità giudiziaria competente con le seguenti: segnalare il caso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
3. 71. Contento.
Sopprimere i commi 7, 8 e 9.
3. 9. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 8.
*3. 10. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 8.
*3. 13. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Sopprimere il comma 8.
*3. 14. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore.
Sopprimere il comma 9.
**3. 11. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 9.
**3. 15. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore.
Al comma 9, sostituire le parole da: richiedere all'autorità giudiziaria fino alla fine del comma con le seguenti: segnalare il caso al Ministro competente il quale, entro trenta giorni, riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica le iniziative assunte.
3. 72. Contento.