Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 137 del 29/3/2007
...
(A.C. 626-A/R - Sezione 3)
ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Sostituzione).
1. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono di intesa e senza ritardo.
2. Alla nomina del sostituto provvedono, di intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del relativo mandato di componente della Commissione.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 6.
(Sostituzione).
Sopprimerlo.
6. 1. Cota, Stucchi.