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Allegato A
Seduta n. 137 del 29/3/2007
...
(A.C. 626-A/R - Sezione 4)
ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Ufficio della Commissione).
1. Alle dipendenze della Commissione è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
2. L'organico dell'ufficio di cui al comma 1, in misura non superiore a cento unità, è determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data del primo insediamento della Commissione.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
4. Le spese di funzionamento dell'ufficio della Commissione sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio della Commissione nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere della stessa Commissione.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 7.
(Ufficio della Commissione).
Sopprimerlo.
7. 1. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1;
al comma 3, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.
7. 2. Cota, Stucchi.
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Entro tre mesi dalla costituzione della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta della Commissione, è istituito il ruolo del personale dipendente dall'ufficio della Commissione nel limite di cento unità. Con il medesimo decreto è definito il trattamento giuridico ed economico del personale assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
2. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, la Commissione provvede nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nel ruolo mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità della Commissione.
2-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, l'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in
aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo nelle amministrazioni di provenienza e del ruolo di cui al comma 1.
7. 503. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, dopo le parole: ufficio composto da aggiungere le seguenti: personale di ruolo. Per facilitare l'avvio dell'attività della Commissione la stessa può avvalersi di.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accesso al ruolo organico della Commissione avviene per pubblico concorso, le cui modalità di svolgimento, da definirsi con proprio regolamento, devono tener conto delle competenze e delle caratteristiche della Commissione.
7. 61. De Zulueta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'accesso al ruolo organico della Commissione avviene per pubblico concorso, le cui modalità di svolgimento, da definirsi con proprio regolamento, devono tener conto delle competenze e delle caratteristiche della Commissione.
7. 62. De Zulueta.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.
7. 3. Cota, Stucchi.
Al comma 2, sostituire le parole: L'organico con le seguenti: I criteri di selezione e il numero dei componenti.
7. 60. De Zulueta.
Al comma 2, sostituire le parole: cento unità con le seguenti: venti unità.
7. 63. Costa.
Al comma 2, sostituire le parole: cento unità con le seguenti: venticinque unità.
7. 14. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 2, sostituire le parole: cento unità con le seguenti: quaranta unità.
7. 15. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 2, sostituire le parole: cento unità, con le seguenti: cinquanta unità.
*7. 4. Cota, Stucchi.
Al comma 2, sostituire le parole: cento unità con le seguenti: cinquanta unità.
*7. 16. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 2, sostituire le parole: cento unità con le seguenti: cinquanta unità.
*7. 65. Boscetto, Santelli.
Al comma 2, dopo le parole: cento unità aggiungere le seguenti: e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 3.
7. 500. La Commissione.
Sopprimere il comma 3.
7. 6. Cota, Stucchi.
Al comma 3, sostituire le parole: 3.300.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
7. 66. Costa.
Al comma 3, sostituire le parole: 3.300.000 euro con le seguenti: 1.500.000 euro.
7. 17. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 3, sostituire le parole: 3.300.000 euro con le seguenti: 1.6500.000 euro.
7. 67. Boscetto, Santelli.
Al comma 3, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
7. 501. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2007, con le seguenti: dall'anno 2008.
7. 7. Cota, Stucchi.
Sopprimere i commi 4 e 5.
7. 8. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 5.
7. 9. Cota, Stucchi.
Al comma 5, sostituire le parole: 1.500.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
7. 70. Costa.
Al comma 5, sostituire le parole: 1.500.000 euro con le seguenti: 1.000.000 di euro.
*7. 18. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 5, sostituire le parole: 1.500.000 euro con le seguenti: 1.000.000 di euro.
*7. 71. Boscetto, Santelli.
Al comma 5, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
7. 502. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 5, sostituire le parole: dall'anno 2007 con le seguenti: dall'anno 2008.
7. 11. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 6.
7. 12. Cota, Stucchi.
Al comma 6, sopprimere le parole:, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
*7. 13. Cota, Stucchi.
Al comma 6, sopprimere le parole:, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
*7. 19. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 6, sopprimere le parole:, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
*7. 20. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore.
Al comma 6, sostituire le parole da: con regolamento fino alla fine del comma con le seguenti:, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
7. 504. La Commissione.
(Approvato)