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Allegato A
Seduta n. 137 del 29/3/2007
...
(A.C. 626-A/R - Sezione 7)
ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Funzioni e poteri del Garante).
1. Nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante:
a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della
libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che sono ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente legge;
c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;
d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;
e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), il Garante:
a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;
b) nel rispetto della normativa applicabile ai soggetti pubblici in materia di protezione dei dati personali ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, prende visione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;
c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);
d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;
e) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.
3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere c), d) ed e), il Garante, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale, nonché visita, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le
caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza.
4. Al Garante non si applica la disciplina prevista dall'articolo 3 della presente legge.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 11.
(Funzioni e poteri del Garante).
Sopprimere il comma 1.
11. 2. Cota, Stucchi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*11. 4. Cota, Stucchi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*11. 32. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: esercita la vigilanza diretta con la seguente: concorre.
11. 62. Contento.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, degli internati fino a: libertà personale con le seguenti: e degli internati.
11. 40. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: altre forme aggiungere la seguente: equivalenti.
11. 63. Contento.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11. 5. Cota, Stucchi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: alle istanze e.
11. 18. Cota, Stucchi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e dagli internati.
11. 19. Cota, Stucchi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: ai sensi fino alla fine della lettera.
Conseguentemente:
all'articolo 12, sopprimere il comma 2;
all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole da: ai sensi fino a: presente legge,
11. 64. Contento.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
11. 6. Cota, Stucchi.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: a salvaguardarne la dignità con riguardo.
11. 20. Cota, Stucchi.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, al comma 3:
sostituire le parole: lettere c), d) ed e) con le seguenti: lettere c) ed e);
sopprimere le parole da:, nonché visita fino alla fine del comma.
11. 21. Cota, Stucchi.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*11. 7. Cota, Stucchi.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*11. 33. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*11. 43. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: procedure fino a medesimi con le seguenti: condizioni di trattamento di coloro che sono trattenuti.
11. 34. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*11. 8. Cota, Stucchi.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*11. 35. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*11. 44. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore, Costa.
Sopprimere il comma 2.
11. 9. Cota, Stucchi.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: delle strutture indicate alla lettera a) con le seguenti: degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli istituti penali, delle comunità per minori e degli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione.
11. 22. Cota, Stucchi.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: senza necessità di autorizzazione o preavviso con le seguenti: previi autorizzazione o preavviso.
11. 10. Cota, Stucchi.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: di autorizzazione o.
11. 36. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:, senza restrizione alcuna,
11. 11. Cota, Stucchi.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere le parole:, fermo restando il divieto di cui alla lettera b).
11. 23. Cota, Stucchi.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: privata della libertà con la seguente: detenuta.
11. 24. Cota, Stucchi.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: di cui alla lettera c)con le seguenti: delle informazioni e dei documenti che ritenga necessari.
11. 25. Cota, Stucchi.
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
11. 26. Cota, Stucchi.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
11. 27. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 3.
*11. 12. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 3.
*11. 37. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Sopprimere il comma 3.
*11. 45. Boscetto, Santelli, Carfagna, Biancofiore, Costa.
Al comma 3, sostituire le parole: senza necessità di autorizzazione o preavviso, con le seguenti: previi autorizzazione o preavviso.
11. 13. Cota, Stucchi.
Al comma 3, sopprimere le parole: senza restrizione alcuna.
11. 14. Cota, Stucchi.
Al comma 3, sopprimere le parole da:, nonché visita fino alla fine del comma.
11. 28. Cota, Stucchi.
Sopprimere il comma 5.
11. 15. Cota, Stucchi.
Al comma 5, sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 150.000 euro.
11. 60. Costa.
Al comma 5, sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
11. 38. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Al comma 5, sostituire le parole: 600.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
11. 61. Boscetto, Santelli.
Al comma 5, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
11. 500. La Commissione.
Al comma 5, sostituire le parole: dall'anno 2007 con le seguenti: dall'anno 2008.
11. 16. Cota, Stucchi.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis - (Compatibilità con le prerogative della magistratura di sorveglianza e con quelle del difensore del detenuto) - 1. In nessun caso le attività, determinazioni e iniziative del Garante possono limitare, pregiudicare, ritardare le determinazioni o l'esercizio delle funzioni della magistratura di sorveglianza, ovvero porre in essere situazioni di contrasto con le medesime.
2. Parimenti, quando le attività, determinazioni e iniziative del Garante concernono
una o più specifiche persone private della libertà personale, esse non possono risultare contrastanti o incompatibili con la difesa legale degli interessati. A tal fine il Garante informa preventivamente dei propri interventi il difensore legale della persona interessata.
11. 01. Benedetti Valentini, Bocchino, Contento, Cirielli, Holzmann.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis - 1. I poteri ispettivi previsti all'articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 3 sono estesi ai garanti regionali dei diritti delle persone private della libertà, o figure analoghe, nell'ambito della regione di competenza.
11. 060. (parte ammissibile).Mellano.