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Allegato B
Seduta n. 138 del 30/3/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta in Commissione:
MISURACA, STRADELLA, GIUSEPPE FINI e ROMELE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia di piccola proprietà contadina è contenuta nella legge n. 604 del 1954 e prevede le seguenti modalità, alternative tra loro, per ottenere i benefici previsti dalla legge (in particolare riduzione delle imposte di registro e ipocatastali):
a) la presentazione del certificato direttamente all'atto della registrazione;
b) la produzione di una attestazione provvisoria nella quale l'Assessorato all'Agricoltura dichiari lo svolgimento degli accertamenti necessari per il rilascio del certificato definitivo: in tal caso l'agevolazione è concessa al momento della registrazione dell'atto, ma il contribuente entro tre anni dalla stessa deve produrre il certificato definitivo e l'Amministrazione
finanziaria può recuperare le imposte ordinarie entro il termine di tre anni, decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il certificato definitivo;
c) una mera dichiarazione del contribuente di volersi avvalere dell'agevolazione: in tal caso le imposte devono essere versate per intero, con successivo diritto a recuperare l'eventuale eccedenza entro il termine di tre anni dal pagamento, presentando all'ufficio impositore l'istanza di rimborso corredata del certificato definitivo;
risulta che, solitamente, tra la richiesta del certificato all'Assessorato competente e la sua presentazione all'Amministrazione sono necessari tre anni, e che per i tempi lunghi spesso vi sono addirittura dimenticanze;
in provincia di Alessandria, i locali Uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno emesso negli ultimi mesi nei confronti di aventi diritto ai benefici della piccola proprietà contadina, circa 300 richieste di pagamento delle normali imposte di registro ed ipotecarie per mancata o tardiva consegna del certificato definitivo attestante il diritto ai suddetti benefici ex lege n. 604 del 1954;
con sentenza 12 luglio 2005, n. 14671, la sezione V della suprema Corte di cassazione ha considerato illegittimo un avviso di liquidazione emesso dall'ufficio impositore per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e di bollo a carico di un contribuente a causa della mancata produzione, nei termini previsti dalla citata legge n. 604 del 1954, del certificato rilasciato dall'assessorato provinciale all'Agricoltura attestante i requisiti soggettivi dell'avente diritto e oggettivi dell'immobile traslato necessari per il godimento delle agevolazioni fiscali;
nella citata sentenza, la Corte di cassazione ha dichiarato l'illegittimità dell'avviso di accertamento sul presupposto, valevole come principio generale dell'ordinamento, che «la responsabilità per comportamenti, attivi od omissivi, è correlabile solo a condotte le quali siano comunque imputabili a colpa dell'obbligato» e pertanto, una volta verificato che il contribuente ha tempestivamente richiesto all'ente preposto il rilascio del certificato definitivo e dopo aver appurato che la tardiva presentazione del medesimo certificato è avvenuta non per negligenza del contribuente ma «per colpa degli uffici competenti», che hanno «indebitamente ritardato il rilascio della documentazione», non possono essere negate le agevolazioni fiscali previste per la formazione e/o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina;
la pronuncia n. 14671 del 2005 conferma precedenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità formatisi sull'argomento, in precedenza infatti, la Cassazione, pur esprimendosi per il rigoroso rispetto dei termini di decadenza previsti dagli articoli 4 e 5 della legge n. 604 del 1954, aveva ritenuto ammissibili i ritardi non colpevoli del contribuente come si legge nella sentenza della sezione tributaria 23 ottobre 2003, n. 15953, laddove viene evidenziato che: «La mancata osservanza del termine non comporta, peraltro, la perdita del beneficio per il richiedente tutte le volte in cui essa dipenda dalla omissione dell'ufficio tenuto al rilascio della certificazione, considerato che, non essendo consentito un accertamento giudiziale diretto dei requisiti per le agevolazioni, l'omissione dell'ufficio stesso priva il contribuente dell'unico strumento, dal carattere assorbente, di documentazione degli stessi»;
la legge Bassanini, sulla semplificazione amministrativa, inoltre prevede che la Pubblica Amministrazione non debba richiedere al cittadini documentazione prodotta dai suoi uffici, seppur appartenenti a settori diversi -:
se sia a conoscenza del problema;
se non sia il caso di intervenire, evadendo con celerità le richieste di pagamento in tutti quei casi in cui la mancata produzione del certificato di possesso dei requisiti non sia dovuto al contribuente,
ma alla stessa amministrazione pubblica, evitando così un inutile contenzioso tra i beneficiari e l'amministrazione finanziaria alla luce delle sentenze della Corte di cassazione.
(5-00905)