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Allegato B
Seduta n. 138 del 30/3/2007
...
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interpellanza:
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
in base ai commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la Scuola superiore della pubblica amministrazione viene soppressa dal 31 marzo 2007, termine prorogato al 15 giugno 2007 dal decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, dopo quasi 50 anni di attività e proprio mentre le Poste italiane ne emettono il francobollo commemorativo;
nelle suindicate disposizioni normative è previsto che la Scuola superiore della pubblica amministrazione sia sostituita da un'Agenzia per la formazione, della quale faranno parte anche l'Istituto diplomatico, la Scuola superiore di economia e finanza e la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno che tuttavia manterranno, a differenza della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la loro autonomia organizzativa nell'ambito delle rispettive amministrazioni, pur venendo coordinate dall'Agenzia;
simile Agenzia per la formazione, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e contabile, dovrebbe svolgere, tra le altre, le seguenti attività: accreditamento di istituti pubblici e privati per la formazione di personale a tutti i livelli della pubblica amministrazione; ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di formazione ed ammodernamento della pubblica amministrazione; reclutamento e formazione dei dirigenti della pubblica amministrazione;
risulta agli interpellanti che una pluralità di aspetti attinenti alle procedure istitutive ed alle attività dell'Agenzia in questione siano allo studio di una Commissione appositamente istituita dal Governo, che dovrà elaborare i contenuti di uno o più regolamenti governativi autorizzati, ai sensi dei menzionati commi, a modificare anche le disposizioni legislative vigenti in materia;
risulta, altresì, agli interpellanti che i docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione siano oggi previsti in numero di 30, provenienti da università, alta amministrazione e magistratura, con incarichi a termine di due o tre anni ed impegnati oltre che nella didattica diretta, nella programmazione dei corsi e nel coordinamento di circa 400 incaricati per singoli corsi o lezioni. Sistemi analoghi di corpi docenti che svolgono funzioni di programmatori e coordinatori della didattica sono utilizzati presso le corrispondenti istituzioni di altri Paesi, quali la francese Ecole nationale d'administration (ENA). Anche in Germania, peraltro, è emerso che la formazione della pubblica amministrazione federale sia in larga parte affidata a professori universitari, confermando che la pluralità delle provenienze (accademia, alta dirigenza, magistratura), offre una soluzione indicata alle esigenze di formazione della classe dirigente pubblica, nettamente superiore ad altre soluzioni;
tra le attività attualmente svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione si richiama, tra l'altro, un ampio ed articolato programma, finanziato anche dall'Unione europea, di master e corsi di diversa natura nelle sedi del meridione d'Italia (Acireale, Caserta e Reggio Calabria), mirato a favorire le amministrazioni del Mezzogiorno nelle loro capacità di utilizzo compiuto ed efficiente delle risorse previste nell'ambito dei fondi strutturali europei per il periodo 2007-2013;
la Regione Toscana, attualmente governata dal centrosinistra, ha depositato il 27 febbraio 2007 un ricorso alla Corte costituzionale in riferimento all'articolo 1, commi 581, 583 e 585 della legge n. 296 del 2006, sottolineando, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della centralizzazione della funzione di accreditamento delle istituzioni formative, la lesione della sfera di autonomia delle regioni e degli enti locali ed il mancato coinvolgimento delle regioni medesime -:
quali siano i criteri adottati dal Governo per la nomina dei componenti della Commissione che sta elaborando i regolamenti attuativi previsti ai sensi dei commi da 580 a 585 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ivi compresi i criteri per valutare i potenziali
conflitti di interesse tra i componenti di tale consesso e gli enti privati di formazione, e se corrisponda al vero che tutti i suddetti componenti appartengano alla stessa parte politica, segnatamente al centrosinistra, e che non vi siano rappresentanti delle organizzazioni della dirigenza pubblica;
se il Governo intenda sottoporre i regolamenti sopra citati al parere delle Commissioni parlamentari competenti prima della loro definitiva adozione e se sia stato previsto che la nomina del Direttore dell'Agenzia per la formazione sia sottoposta al Parlamento, in analogia alle nomine delle autorità indipendenti;
quali siano le motivazioni per la soppressione unicamente della Scuola superiore della pubblica amministrazione, mentre la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, l'Istituto diplomatico e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, seppur destinate a «fare parte» della istituenda Agenzia, manterranno la loro autonomia organizzativa nell'ambito dei rispettivi ministeri, nonostante la Camera dei deputati abbia impegnato il Governo con ordine del giorno 9/1746-bis.B/78, tra l'altro, a valutare l'opportunità di prevedere che con l'istituzione dell'Agenzia per la formazione si proceda contestualmente alla soppressione delle precedenti scuole e istituti inquadrati nei rispettivi ministeri (Istituto diplomatico, Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e Scuola superiore dell'economia e delle finanze)»;
se un'eventuale restituzione dei docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione alle Università di appartenenza non comporti, in realtà, alcuna riduzione di spesa per lo Stato, ma al contrario un aggravio degli oneri in ragione della sostituzione dei docenti con esperti esterni oppure con società private di formazione e se siano state previste e quali siano le procedure per la nomina dei docenti della futura Agenzia per la formazione;
se come conseguenza di questo nuovo assetto non sembri inevitabile prefigurare che la selezione e la formazione dei dirigenti saranno affidate a scelte totalmente discrezionali dell'Agenzia, con l'ulteriore e ben più grave conseguenza di una formazione politicizzata ed indirizzata secondo interessi di parte, tale da far emergere una volontà di condizionamento e controllo dell'attuale Governo sui dirigenti pubblici, i quali, invece, devono garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione;
se non si ritenga necessario e doveroso un dibattito parlamentare aperto e trasparente sulla formazione delle classi dirigenti della pubblica amministrazione, tenute a svolgere un ruolo essenziale per lo sviluppo del Paese, ed in particolare sui criteri in base ai quali la suddetta Commissione sta delineando tale «storica riforma», come è stata sinteticamente definita dal Governo in sede di risposta all'interrogazione 5-00728 dei colleghi Boscetto e Paoletti Tangheroni, ritenuta, invece, dagli interpellanti distruttiva per la formazione della classe dirigente pubblica;
se, per consentire il predetto doveroso dibattito parlamentare, nonché il corretto funzionamento ed il completamento delle attività in corso della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in attesa peraltro delle decisioni della Corte costituzionale, non ritenga necessaria un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni recate dai commi da 580 a 585 della legge finanziaria 2007, sopra richiamati.
(2-00447)«Stagno d'Alcontres, Germanà».
Interrogazione a risposta scritta:
CAPEZZONE. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la legge 135 del 2001 ha provveduto a riformare la legislazione nazionale in materia turistica, costituendo una normativa organica del settore e definendo i principi fondamentali e gli strumenti di politica del turismo.
In particolare:
a) articolo 1 e l'articolo 2 definiscono le competenze delle regioni e il ruolo svolto dagli enti locali nel proprio ambito territoriale nel settore turistico;
b) il comma 1 dell'articolo 5 definisce i cosiddetti Sistemi Turistici Locali (STL) come contesti turistici omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali, appartenenti anche a regioni diverse caratterizzate dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale o caratterizzati dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate;
c) il comma 4 dello stesso articolo 5 stabilisce che «le regioni, nei limiti delle risorse di cui al fondo del successivo articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo degli STL (Sistemi Turistici Locali) predisposti da soggetti pubblici o privati»;
d) l'articolo 6 istituisce, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, apposito fondo di finanziamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero Industria, Commercio e Artigianato). Tale fondo è ripartito tra le regioni per il 70 per cento al fine di finanziare interventi di promozione degli STL per progetti che riguardano ambiti interregionali (Progetti Interregionali di Sviluppo Turistico), di cui all'articolo 5 comma 5 e per il restante 30 per cento attraverso bandi di concorso cui partecipano le regioni con propri progetti finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, cofinanziando con il 50 per cento la relativa spesa;
nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5 della legge 135 del 2001, entrava in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di riforma del titolo V della Costituzione, che ha rimesso la materia del turismo alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni;
il Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 («Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico») teneva conto della modifica costituzionale, limitandosi, di fatto, a dettare principi e criteri destinati ad essere attuati dalla normativa regionale nonché a demandare direttamente alle regioni la disciplina di determinati profili della materia, senza apparentemente dettare alcuna normativa idonea a surrogare l'eventuale mancato esercizio della potestà attuativa rimessa alle Regioni;
la Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi nei giudizi di legittimità costituzionale per via principale intentati da alcune Regioni avverso diverse norme dalla legge n. 135/2001 (Sentenza 197/2003) ribadiva che «a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva di quella statale (cfr. sentenza n. 510 del 2002), fatto naturalmente salvo il potere governativo di ricorso previsto dall'articolo 127 della Costituzione»;
al fine di applicare le competenze assegnate in materia turistica dalla riforma del titolo V della Costituzione, le Regioni avrebbero potuto legiferare ex novo o, in alternativa, dotarsi di proprio regolamento d'attuazione della legge nazionale;
in realtà gli STL hanno generato un quadro decisamente eterogeneo e disarticolato: alcune regioni non hanno ancora recepito l'articolo 5 della legge 135/01 (e sono quelle più evolute turisticamente), altre pur non avendo ancora recepito l'articolo 5, sono orientate a procedere al riconoscimento degli STL e infine ci sono altre regioni che hanno già recepito l'articolo 5 ma non hanno definito un proprio regolamento attuativo per la disciplina del settore turistico;
il decreto ministeriale del 18 novembre 2003, intervenuto in materia degli STL interregionali e sovraregionali in attuazione degli articoli 5 e 6 della citata legge, ha reso operativo il fondo di cofinanziamento a favore degli STL finalizzati a progetti di sviluppo interregionale prevedendo che le regioni predispongano piani d'intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica;
se da un lato l'utilizzo di detti finanziamenti presuppone l'approvazione preventiva di leggi regionali che recepiscano anche l'articolo 6 della legge 135/01, dall'altro l'utilizzo di dette risorse vincolate nello scopo e nella destinazione per espressa previsione della legge 135 del 2001 impedisce disposizioni aventi efficacia retroattiva, ovvero il legislatore regionale non può consentire erogazioni a sanatorie di spesa per progetti già eseguiti;
è inoltre accaduto che finanziamenti siano stati utilizzati anche da parte di regioni che non avevano preventivamente recepito le prescrizioni della legge 135 del 2001;
con il decreto legge 18 maggio 2006, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, le funzioni di competenza statale in materia di turismo sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri (delegate al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri), per esercitare le quali si avvale di apposita struttura costituita presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
lo stesso decreto legge ha stabilito la necessità che il Ministro dello sviluppo economico concerti con il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri «l'individuazione e l'utilizzazione anche residuale delle risorse finanziarie destinate al turismo»;
fra i compiti assegnati a tale struttura figurano l'applicazione della legge 135 del 2001, la redazione e l'aggiornamento, attraverso le Conferenze nazionali del Turismo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, il cofinanziamento e monitoraggio dei Progetti interregionali di sviluppo turistico, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge 135 del 2001 -:
se una regione che non abbia recepito le prescrizioni della legge 135/01, possa utilizzare i relativi fondi ad essa assegnati annualmente dal ministero;
quale sia lo stato di avanzamento dei 45 progetti interregionali presentati dalle regioni e finanziati dal Ministero, ed in particolare quali siano i contributi assegnati alle singole regioni per la promozione e lo sviluppo dei STL;
quali siano le risultanze delle verifiche operate dagli organi preposti al controllo sul corretto utilizzo da parte delle regioni delle risorse ad esse assegnate, in virtù della legge 135/01;
se le regioni che hanno utilizzato dette risorse per realizzare progetti diversi da quelli riguardanti la promozione dei STL, siano tenute a restituire i finanziamenti utilizzati impropriamente.
(4-03135)