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Allegato B
Seduta n. 14 del 27/6/2006
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazioni a risposta scritta:
GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge 11 gennaio 1979, n. 12 disciplina l'Ordinamento della professione di Consulente del Lavoro;
l'articolo 25 della citata legge attribuisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della giustizia, la vigilanza sul Consiglio Nazionale dell'Ordine;
per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti del lavoro è previsto un biennio di praticantato ed il superamento di un esame di abilitazione all'esercizio della professione, su base regionale, con due
prove scritte (diritto del lavoro e legislazione sociale nonché diritto tributario) ed una orale su di un vasto gruppo di materie;
in base all'articolo 3, comma 1 sub lettera d) della citata legge, la Commissione d'esame è composta, fra gli altri, da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine fra i membri dei Consigli Provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi Consigli Provinciali;
il Consiglio Nazionale dell'Ordine, per l'attuazione della norma che precede, avrebbe dovuto dotarsi di un Regolamento allo scopo di emanare criteri precisi, uniformi su tutto il territorio nazionale, trasparenti, razionali, pubblici ed imparziali, riguardanti le modalità di scelta dei designati dai Consigli Provinciali ed il possesso di determinati requisiti (esempio anzianità, titolo di studio, specializzazione eccetera);
in assenza di tale regolamentazione dovrebbero essere adottati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine criteri di scelta dei componenti le Commissioni esaminatrici egualmente improntati a razionalità, imparzialità, uguaglianza, buon andamento, pubblicità, rappresentatività ed uniformità su tutto il territorio nazionale;
il criterio, da sempre seguito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, è stato quello di considerare il designato dal Consiglio Provinciale capoluogo di Regione come membro di diritto nel mentre gli altri due componenti venivano scelti a rotazione fra i designati dagli altri Consigli Provinciali appartenenti alla stessa Regione anche per il rispetto di un principio di «rappresentatività» e per esigenze logistiche in quanto gli esami si svolgono nel capoluogo di Regione;
appare, pertanto, chiaro che ci si trova di fronte ad una «consuetudine» caratterizzata dalla diuturnitas e dall'opinio juris seu necessitatis;
il Consiglio Provinciale di Napoli cura la tenuta dell'Albo in cui sono iscritti oltre 1.250 consulenti del lavoro ed è, nella Categoria, il secondo d'Italia. Ha sempre avuto in Commissione d'esame, dal 1982, il proprio designato. Le altre 4 province della Campania, ex adverso, non raggiungono, nel complesso 800 iscritti. Nell'ultima sessione d'esami - 2005-2006 - i candidati di Napoli erano 600 su 729 partecipanti;
per la sessione 2006-2007 (le prove scritte si terranno nei giorni 15 e 16 novembre 2006) il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha deliberato, nella seduta del 27 aprile 2006, i componenti consulenti del lavoro nelle Commissioni esaminatrici «sulla base delle designazioni effettuate dai Consigli Provinciali», escludendo il designato dal Consiglio Provinciale di Napoli;
dal verbale del Consiglio Nazionale dell'Ordine della seduta del 27 aprile 2006 le designazioni dei Commissari d'esame risultano, invece, così giustificate:
a) alcune Regioni hanno inviato i nominativi decisi dalle Consulte Regionali;
b) per le province autonome non si è seguito alcun criterio;
c) il Friuli-Venezia Giulia ne ha indicato solo tre;
d) per le altre Regioni si è seguito il criterio della rotazione;
relativamente alla rotazione non viene nemmeno specificato se essa sia da intendersi completa (id: riguardante anche il capoluogo di Regione) ovvero da riferirsi solo alle altre province della stessa Regione;
l'esclusione del designato dal Consiglio Provinciale di Napoli deriverebbe, alla luce dei novelli criteri, dalla mancata designazione dei tre consulenti del lavoro ad opera di una non meglio individuata Consulta Regionale ragion per cui per la Campania, per la prima volta dopo 25 anni, si sarebbe adottato un criterio di rotazione «completa»;
le Consulte Regionali non sono previste dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12 né una loro «decisione» può assurgere ad autonomo e/o concorrente criterio di scelta dei Commissari d'esame in presenza di una consuetudine, in vigore da oltre 25 anni, formatasi a cagione dell'assenza di un Regolamento idoneo a definire i criteri per la scelta dei Commissari d'esame fra i designati dai singoli Consigli Provinciali di ciascuna Regione;
una volta designato dal proprio Consiglio Provinciale, un Commissario d'esame in pectore ha il diritto, inoltre, di essere scelto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine e non dalla Consulta;
i Consigli Provinciali di ogni singola Regione, così come operato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ben potrebbero autodeterminarsi nella scelta dei Commissari d'esame designandone, in complesso, solo tre senza devolverne la decisione alle Consulte Regionali pena la spoliazione di una prerogativa istituzionale che la legge assegna esclusivamente ai Consigli Provinciali ed al Consiglio Nazionale dell'Ordine;
il Consiglio Nazionale dell'Ordine, dal canto suo, non può devolvere un proprio compito d'istituto a soggetti esterni non individuati nemmeno nella legge n. 12 del 1979;
le singole designazioni da parte dei Consigli provinciali per la sessione d'esame 2006-2007 sono state sollecitate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con circolare n. 898 del 13 febbraio 2006 che contiene, peraltro, solo l'invito alla deliberazione consiliare, con conseguenziale notifica allo stesso Organo entro il termine del 20 aprile 2006, e nessun riferimento ad un eventuale atto decisionale delle cosiddette Consulte Regionali quale unico criterio idoneo ad evitare l'applicazione della «rotazione completa»;
se anche si volesse dar credito alle Consulte, come organizzazioni di fatto, non si potrebbe giammai, vigente una consuetudine ed un consolidato principio di rappresentatività, procedere per i Consigli Provinciali non aderenti alle stesse all'applicazione di criteri di rotazione completa non validi erga omnes e, per di più, senza motivazione;
nella seduta del 27 aprile 2006 sono stati, perciò, adottati nuovi criteri, irrazionali, discriminatori e, quanto meno, dubbi sul piano della legittimità e dell'eccesso di potere con violazione dei principi fondamentali cui dovrebbe uniformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione;
l'irrazionalità consiste nell'aver abbandonato, senza alcuna giustificazione o motivazione, «la consuetudine» con il correlato criterio di rappresentatività particolarmente rilevante per il Consiglio Provinciale di Napoli alla luce dei dati forniti in precedenza;
in tema di discriminazione, si rappresenta, poi, che le Regioni Lazio e Puglia, fra le altre, non hanno fatto pervenire alcuna «decisione» delle rispettive Consulte ma, ad onta di ciò, i designati dai Consigli Provinciali di Roma e Bari risultano regolarmente nelle Commissioni d'esame con ciò rispettandosi, solo per loro, il criterio consuetudinario da sempre seguito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine e non quello della rotazione completa così come attuato per la Campania;
risulta, perciò, incomprensibile sul piano della trasparenza, pubblicità, rappresentatività, imparzialità ed uniformità l'esclusione dalla Commissione d'esame del designato dal Consiglio Provinciale di Napoli;
qualsivoglia, pur auspicabile, principio di «pari dignità» dei singoli Consigli Provinciali deve essere valido erga omnes e la «rotazione completa» applicata nei confronti di tutti e ciò a prescindere dalla devoluzione della potestà designativa ad Organismi non previsti dall'Ordinamento professionale;
in assenza di un Regolamento non può che sopravvivere il criterio «consuetudinario» adottato fino alle designazioni per gli esami 2005-2006 -:
se non ritenga opportuno e doveroso l'intervento del Suo dicastero nell'ambito dell'attività di vigilanza sul Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro attesa quella che, secondo l'interrogante, è una palese violazione di principi di equità, imparzialità, rappresentatività ed uniformità ad opera della delibera di nomina dei Commissari d'esame testé riportata.
(4-00316)
SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
l'azienda Speedline, specializzata nella produzione di cerchi in lega, si è insediata a Bolzano nel 1988 in seguito ad un accordo tra il gruppo di proprietà dell'armatore veneziano Zacchello già proprietario di due stabilimenti a Tabina (Venezia), uno specializzato nella produzione di cerchi per auto e un altro, la Speedline Competition, specializzato nella produzione di cerchi in lega di magnesio, ed il gruppo Aluminia (EFIM) che a quei tempi attraversava una fase di ristrutturazione;
a Bolzano era destinata la produzione di ruote auto e di ruote per veicoli industriali;
la proprietà è passata nel 1998 alla multinazionale statunitense Amcast che, a seguito di una grave crisi finanziaria (dopo aver cercato di dichiarare fallimento), l'ha ceduta nel 2003 al Gruppo Mazzucconi l'attuale proprietario del marchio Speedline;
al momento dell'acquisizione del gruppo Speedline, la famiglia Mazzucconi presentò progetti ambiziosi: la produzione di un milione di pezzi l'anno con l'apertura di un altro stabilimento a Taranto, progetto che tuttavia non ha visto mai la luce;
l'anno scorso la crisi del settore auto, complice la forte concorrenza internazionale specialmente sulle ruote di bassa gamma, ha fatto sì che la produzione di cerchi per automobili venisse fortemente ridimensionata;
a Bolzano continua la produzione di cerchi per veicoli industriali e al momento dell'accordo sul piano di ristrutturazione, la proprietà si era impegnata ad insediare a Bolzano un centro di ricerca che doveva essere di supporto alle innovazioni tecnologiche ed alla prevista espansione del mercato del settore con il rinnovo della gamma di prodotti;
lo stabilimento di Bolzano che occupava 420 dipendenti si ritrova, oggi con 130 addetti, 90 lavoratori in cassa integrazione e con la sola produzione di cerchi per veicoli industriali, settore per il quale al momento non c'è crisi, anzi attualmente la richiesta del mercato è addirittura superiore alla capacità produttiva dello stabilimento;
il resto è storia di questi giorni: il Gruppo Mazzucconi decide di vendere i terreni dello stabilimento bolzanino (quelli limitrofi e destinati in origine all'espansione dello stesso stabilimento) alla Holding Podini, lasciando i lavoratori nell'incertezza del futuro;
a parere dell'interrogante, dietro tale operazione, c'è la volontà di spostare la produzione altrove, tenuto conto del fatto che la produzione di ruote per veicoli industriali continua ad essere redditizia;
sempre a parere dell'interrogante, quando una realtà produttiva industriale come la Speedline chiude i battenti ne va della sorte di tante famiglie e se consideriamo anche l'indotto è chiaro a tutti che diventa una vera e propria emergenza sociale;
il 3 luglio prossimo scadono i tre anni di cassa integrazione ed è previsto un incontro con il ministro delle attività produttive -:
se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori,
nell'intento di scongiurare quanto deciso dall'azienda anche affinché sia garantito il rispetto degli accordi a suo tempo previsti e siano mantenuti gli attuali livelli occupazionali.
(4-00351)