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Allegato A
Seduta n. 141 del 4/4/2007
(A.C. 626-A/R - Sezione 8)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la regione Lazio, la regione Campania, la regione Veneto, la regione Sicilia, la regione Puglia e la regione Umbria hanno già da tempo provveduto ad istituire la figura del garante delle persone detenute o di uno specifico difensore civico delle persone private della libertà personale;
nelle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna e Abruzzo è in corso l'iter di approvazione di una proposta di legge istitutiva del garante dei detenuti;
la provincia di Milano si è dotata di un garante provinciale dei detenuti;
il comune di Roma, il comune di Bologna, il comune di Genova, il comune di Torino, il comune di Nuoro, il comune di Brescia, il comune di Reggio Calabria, il comune di Pesaro, il comune di Biella, il comune di San Severo (Foggia) hanno deliberato l'istituzione di un garante comunale, o difensore civico ad hoc, per la popolazione detenuta nelle case di reclusione o case circondariali cittadine;
è prevedibile che, a seguito dell'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nell'ambito della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, altri enti locali si dotino in futuro di simili istituti,
impegna il Governo
a) a sollecitare, per quanto di competenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a valutare l'opportunità di istituire, laddove non si sia ancora provveduto, il garante per le persone detenute o private della libertà personale o figure analoghe in ambito regionale;
b) ad istituire un tavolo di coordinamento fra il Garante nazionale ed i garanti regionali, o figure analoghe, istituiti dalle regioni italiane;
c) a rinnovare, o sottoscrivere, protocolli di intesa e di collaborazione fra l'amministrazione penitenziaria e gli enti locali, con particolare riferimento al funzionamento dei garanti comunali, provinciali, regionali o figure analoghe, prevedendo anche la promozione di reti regionali dei garanti dei diritti.
9/626-A-R/1. Mellano, Poretti, D'Elia, Buglio, Beltrandi, Turco.
La Camera,
premesso che:
la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, agli articoli 74, 75, 76 e 77, ha istituito i consigli di aiuto sociale (CAS), organismi da costituire in ogni tribunale, presieduti dal presidente del tribunale stesso e composti dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale;
i consigli di aiuto sociale avevano compiti sia di assistenza ai detenuti liberandi
e liberati ed alle loro famiglie, sia di promozione di iniziative volte al loro reinserimento sociale;
quando parte delle competenze dei CAS passarono a regioni e comuni (con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), il Ministero inviò a tutti i tribunali due circolari dando disposizioni precise sulla prosecuzione delle attività non trasferite e sulla chiusura dei CAS (circolare n. 524740/11.4.C. e circolare n. 2481/4934 del 12/12/77), delle quali si riporta parte del contenuto: «Per quanto concerne i Consigli [....] essi cesseranno dal 31 dicembre 1977 l'assistenza post-penitenziaria, l'assistenza soltanto economica alle famiglie dei detenuti nonché l'assistenza ed il soccorso alle vittime del delitto. Proseguiranno, invece, le attività non trasferite di cui agli articoli 74 e 75 della legge n. 354 del 1975, e segnaleranno ai soggetti bisognosi le forme di assistenza trasferita alle regioni e ai comuni competenti per il territorio, ai quali vorranno altresì fornire ogni altra necessaria collaborazione ai sensi dell'articolo 75 della legge citata. In tal senso si orienteranno anche i comitati per l'occupazione degli assistiti, che non potranno più svolgere interventi assistenziali diretti. [....] Per quanto, infine, concerne le attività trasferite, le direzioni degli istituti comunicheranno le dimissioni dei detenuti, a norma dell'articolo 43, soltanto ai centri di servizio sociale che si collegheranno con i comuni per gli intervalli di assistenza e di avviamento al lavoro (articolo 90 del regolamento di esecuzione); richiederanno agli stessi centri le visite dei liberandi che necessitano di una particolare assistenza nella imminenza della liberazione (articolo 46 della legge e articolo 83 del regolamento di esecuzione); segnaleranno, infine, ai magistrati di sorveglianza gli operatori comunali, provinciali e regionali che abbiano necessità di visitare i liberandi per accertarsi dei loro bisogni particolari in vista della liberazione»;
nel giugno 2003 il gruppo consiliare «Radicali - Lista Emma Bonino» della Regione Piemonte ha promosso una attività di monitoraggio al fine di conoscere la situazione relativa all'applicazione della legge n. 354 del 1975. A tal fine, è stata inviata la richiesta ai presidenti dei 164 tribunali italiani in cui avrebbero dovuto essere istituiti i CAS di fornire notizie sulla costituzione ed operatività di tali organismi. Dalle risposte ricevute è stato constatato che tali organismi, anche là dove costituiti, non erano mai stati operativi (su novantuno risposte ricevute ottantasei risposte segnalano che i centri non sono stati costituiti, quattordici precisano che i centri sono costituiti ma non operativi, mentre da due risposte si evince che i centri sono in via di costituzione);
l'attuale istituzione del Garante nazionale si colloca in un contesto di figure e di azioni che hanno il compito specifico di occuparsi del reinserimento sociale e rieducativo dei detenuti quali gli educatori professionali, gli assistenti sociali, le equipe trattamentali, le associazioni del privato sociale ammessi all'assistenza volontaria, i gruppi operativi degli enti locali (GOL), i consorzi dei servizi sociali accanto ai garanti comunali, provinciali e regionali laddove costituiti,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative legislative volte ad abrogare le norme dell'ordinamento penitenziario di fatto non più applicate o comunque superate dalla legislazione successiva, con particolare riferimento alla disciplina riguardante i consigli di aiuto sociale.
9/626-A-R/2. Beltrandi, Mellano, Turco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del testo in esame contempla l'istituzione di una Commissione
nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani;
in sede di discussione del provvedimento è stato recepito il criterio generale secondo cui i componenti della Commissione nazionale non devono essere strapagati, anche e soprattutto per ragioni di decenza pubblica;
Governo e sindacati stanno elaborando un memorandum sulla riforma della pubblica amministrazione, concernente il costo del lavoro troppo alto e la produttività troppo bassa dei pubblici dipendenti, nonché la qualità dei servizi pubblici;
si è deciso di perseguire una politica di contenimento della spesa pubblica e, pertanto, ogni nuovo e ulteriore onere per il bilancio dello Stato finisce con il ricadere negativamente sui cittadini, sulle famiglie e sui servizi essenziali ad essi erogati;
le cariche pubbliche si ricoprono al fine di servire i cittadini e non già per arricchirsi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere, attraverso le opportune iniziative normative, anche alle altre autorità ed organismi pubblici, la disciplina relativa alla fissazione di un tetto massimo delle indennità, utilizzando quale parametro le indennità nette dei membri del Parlamento.
9/626-A-R/3. Brigandì, Garavaglia, Goisis, Fava, Pini.
La Camera,
premesso che:
è stata più volte sollevata, anche nel corso del dibattito sul provvedimento in esame, la prolematica inerente la evidente ed incomprensibile diversificazione delle remunerazioni dei componenti degli organi delle autorità indipendenti;
a fronte dei sacrifici richiesti ai cittadini italiani dalla legge finanziaria e della necessità di ridurre la spesa pubblica, non può non considerarsi l'opportunità di prevedere una armonizzazione e riduzione delle spese sostenute da tutte le autorità indipendenti,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, finalizzate a una revisione, in tempi brevi, delle indennità dei componenti delle autorità indipendenti nell'ottica di una riduzione della spesa pubblica e di una uniformità di trattamento che non crei disparità tra i componenti delle diverse autorità indipendenti.
9/626-A-R/4. Mazzoni.
La Camera,
premesso che:
l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, che svolge anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, costituisce un'evidente ingerenza nelle competenze e nelle funzioni della magistratura di sorveglianza, la quale (ex articolo 69, comma 2, dell'ordinamento penitenziario) ha il compito di esercitare la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti e, inoltre, sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali;
l'ordinamento già prevede idonee garanzie per i soggetti che si trovano in situazioni di disagio sociale detenuti nelle carceri. Il proliferare di nuove authority, come quella appunto della Commissione, che svolge anche le funzioni di Garante, non garantisce il recupero del detenuto, anzi può favorire situazioni di disordine e di anarchia all'interno delle strutture carcerarie, senza risolvere il problema;
il buonsenso, il rispetto delle regole e l'esperienza passata impongono di procedere con molta cautela in un ambito come quello relativo al pianeta carcerario, mirando ad un provvedimento che deve essere configurato in maniera tale da garantire i diritti umani e da non aggravare quelle condizioni di anarchia e di disordine che già caratterizzano buona parte delle carceri italiane,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative affinché l'attività del Garante non si sovrapponga, nelle funzioni e nelle competenze, alla figura del magistrato di sorveglianza, con un ricorso eccessivo e pretestuoso da parte dei detenuti per la tutela dei loro diritti, che può ingenerare situazioni di anarchia, insicurezza e disordine, che aggraverebbero la già difficile situazione delle carceri del Paese.
9/626-A-R/5. Garagnani.
La Camera,
impegna il Governo
a riconosere, con apposito provvedimento, o con norma ad hoc, o attraverso la sollecitazione di un adeguato provvedimento di ordine amministrativo, i poteri ispettivi previsti per la funzione di garante nazionale anche ai garanti regionali dei diritti delle persone private della libertà, o figure analoghe, nell'ambito della regione di competenza.
9/626-A-R/6.(Testo modificato nel corso della seduta). Turco, D'Elia, Mellano, Beltrandi, Buglio, Poretti.