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Allegato A
Seduta n. 141 del 4/4/2007
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(Sezione 6 - Riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato dal personale Ata e Itp presso gli enti locali di provenienza)
BURGIO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), prospettando una presunta interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha, di fatto, avuto l'effetto di ridurre le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico-pratici (Itp), ai sensi della citata legge n. 124 del 1999;
lo stesso comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 ha avuto l'effetto, secondo l'interrogante, di disconoscere i diritti acquisiti di questi lavoratori e di cancellare i procedimenti ancora pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria intentati da questi lavoratori, al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti;
la legge finanziaria per il 2007 non contiene alcuna norma di abrogazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005;
la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e - secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al personale in questione «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza» - ha emesso numerose sentenze in base alle quali centinaia di lavoratori Ata e Itp della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all'attività lavorativa prestata;
altre decine di migliaia di lavoratori nella stessa situazione giuridica, ma ancora in attesa di sentenza definitiva del procedimento da essi intentato, vedono a tutt'oggi negati (per effetto della citata norma inserita nella legge finanziaria per il 2006) i propri diritti acquisiti, con una perdita salariale e ripercussioni negative sul calcolo pensionistico stimabili in alcune migliaia di euro -:
quali iniziative urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare
al fine di ripristinare, secondo quanto disposto dalla legge n. 124 del 1999 e stabilito da ripetute sentenze della Corte di cassazione, il diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato dal personale Ata e Itp presso l'ente locale di provenienza e se non ritenga opportuno intervenire affinché siano adottati immediatamente i provvedimenti necessari ad evitare il protrarsi di situazioni inique, vessatorie e di disparità tra lavoratori. (3-00787)
(3 aprile 2007)