Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 141 del 4/4/2007
...
(Sezione 10 - Criteri nella scelta delle imprese da favorire con la procedura della «mobilità lunga» prevista dalla legge finanziaria 2007)
VILLETTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
al fine esplicito di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, l'articolo 1, comma 1189, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) prevede la possibilità di accedere alla «mobilità lunga» e, quindi, al prepensionamento per un numero massimo di 6000 lavoratori, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 10 gennaio 2007 al 28 febbraio 2007;
i requisiti richiesti ai suddetti lavoratori per accedere alla mobilità sono:
a) aver compiuto un'età anagrafica inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia (quindi 55 anni per gli uomini e 50 per le donne);
b) aver maturato un'anzianità contributiva non inferiore a 28 anni;
nella direttiva recante la definizione dei criteri generali ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministro interrogato indica i criteri per la concessione della mobilità lunga. Il primo è rappresentato dalla dimensione dell'organico «per evitare concessioni di micro-numeri di mobilità lunga che non avrebbero alcun effetto sulle problematiche occupazionali dei gruppi di imprese o delle imprese e che renderebbero la norma priva di effetti reali». Il secondo criterio consiste nel divieto, imposto alle imprese beneficiarie, di collocare in mobilità lunga i lavoratori che nel periodo di godimento della mobilità ordinaria, previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità, di cui alla legge n. 335 del 1995 e successive modifiche, «al fine di evitare che l'applicazione della norma in esame diventi un modo surrettizio per superare le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità in vigore dal 1o gennaio 2008»;
le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1189, della legge n. 296 del 2006 devono, per lavoratori da collocare in mobilità entro il 31 dicembre 2007, presentare domanda al ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007;
il 19 febbraio 2007, in deroga al termine fissato nella disposizione citata, il Governo ha stipulato un accordo con i sindacati e la Fiat. L'accordo in questione consente all'azienda di usufruire, per 2000 dei suoi dipendenti, della procedura della mobilità lunga e prepensionamento, anteriormente al 31 marzo 2007, termine valido per la presentazione da parte di tutte le altre imprese o gruppi di imprese della domanda al ministero del lavoro e della previdenza sociale -:
quali siano i criteri che saranno adottati dal Governo nella scelta delle imprese da favorire con la procedura in questione, anche in considerazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1189, della legge finanziaria per il 2007, che, delle 6000 unità previste, ne riserva esplicitamente 1000 alle grandi imprese in stato di insolvenza sottoposte ad amministrazione straordinaria e ulteriori 500 alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. (3-00791)
(3 aprile 2007)