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Allegato A
Seduta n. 141 del 4/4/2007
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(Sezione 12 - Riconoscimento a pieno titolo della pensionabilità dell'indennità di amministrazione per i pensionati Inpdap)
SATTA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di calcolo della pensione per i dipendenti statali e stabilisce che, dal 1o gennaio 1993, la pensione si compone di una «quota A», che corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive, maturate al 31 dicembre 1992, calcolato secondo la normativa precedente, e una «quota B», che corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive, maturate a partire dal 1o gennaio 1993, calcolato secondo le norme più svantaggiose del citato decreto legislativo;
l'indennità di amministrazione, istituita nell'ambito della perequazione dei trattamenti del pubblico impiego e per il riconoscimento delle specifiche professionalità, è stata, perciò, da sempre, corrisposta in via fissa e continuativa, al pari dello stipendio. La natura stipendiale dell'indennità di amministrazione è stata anche confermata dal contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 16 maggio 2001, che stabilisce: «l'indennità di amministrazione è corrisposta per 12 mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente»;
diverse sentenze della Corte dei conti, tra cui la n. 33/A03 del 23 gennaio 2003 - sezione Sicilia, la n. 202 del 24 marzo 2005 - sezione Lombardia e la n. 408 del
27 gennaio 2006 - sezione Sicilia, hanno stabilito che l'indennità di amministrazione sia computata nella «quota A» della pensione, con effetto dal 1o gennaio 1996;
la sentenza n. 467 del 2006 della Corte dei conti - sezione Sardegna stabilisce, per contro, che «l'indennità di amministrazione è divenuta pensionabile dal 1o gennaio 1996, ma solo per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile, previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge n. 177 del 1976 e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 724 del 1994. In sintesi, gli elementi retributivi, resi pensionabili dal 1o gennaio 1996, sono assoggettati a contribuzione e confluiscono in pensione solo per la parte eccedente la maggiorazione del 18 per cento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973»;
con tale sentenza, che non prevede espressamente la computabilità in «quota A» dell'indennità di amministrazione, ma solamente in «quota B», è stato rigettato il ricorso dei pensionati Inpdap delle agenzie fiscali, al contrario di quanto è previsto per i pensionati Inps, per i quali è stabilita la piena pensionabilità di tutti gli emolumenti, a qualunque titolo, percepiti;
i pensionati Inpdap, nonostante abbiano svolto nella loro vita lavorativa pari compiti ed assunto pari responsabilità rispetto ai lavoratori gestiti dall'Inps, sono fortemente penalizzati a causa di una norma discriminante, che l'interrogante ritiene chiaramente incostituzionale -:
quali urgenti provvedimenti normativi il Ministro interrogato intenda adottare, al fine di riconoscere integralmente l'indennità di amministrazione nella «quota A» della pensione, con la relativa corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria almeno dal 1o gennaio 2001, ponendo fine, in tal modo, ad un'ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento da parte dell'Inpdap rispetto all'Inps.
(3-00793)
(3 aprile 2007)