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Allegato B
Seduta n. 141 del 4/4/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta in Commissione:
CORDONI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 143 del 2004 ha previsto il raddoppio del punteggio per gli insegnanti che svolgano il proprio servizio presso le scuole di montagna, le isole minori ed il carcere;
numerosi sono gli insegnanti precari, che per usufruire del doppio punteggio e di conseguenza mantenere la posizione in graduatoria, hanno scelto le disagiate sedi di montagna;
nel 2006 la legge finanziaria n. 296 del 2006 ha decretato che a partire dal 1o settembre 2007 verrà abolito il doppio punteggio, fatta salva la situazione pregressa dall'anno 2003/2004 all'anno 2006/2007;
la Corte costituzionale con la sentenza n. 11 del 2007, ha ritenuto valido il raddoppio del punteggio esclusivamente per il servizio prestato nelle scuole di montagna rispondenti ai requisiti previsti dalla legge n. 90 del 1957 (in riferimento alle cosiddette scuole pluriclasse), escludendo da tale beneficio il servizio prestato in tutte le scuole collocate in Comuni dichiarati di montagna, atteso che «il riconoscimento del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico contrasta con gli articoli 3 e 97 della Carta costituzionale»;
il Ministero dell'Istruzione, interpretando la sentenza 11/2007 in modo retroattivo, ha deciso di abolire il doppio
punteggio dal 2003/2004 al 2006/2007 escluso per le pluriclassi elementari di montagna, di fatto utilizzando la sopraccitata legge del 1957;
nella provincia di Massa Carrara, esattamente nel Comune di Zeri (comune di montagna), è esistente una pluriclasse a livello di scuola media, probabilmente l'unica scuola media di montagna con una pluriclasse in Toscana;
tale situazione risulta essere assimilabile a quella prefigurata dalla legge n. 90 del 1957, in quanto ad oggi la scuola dell'obbligo (elementare e media) corrisponde alla scuola elementare del 1957 -:
se il Governo non ritenga corretto equiparare e ritenere valido il punteggio di coloro che hanno insegnato e stanno insegnando nelle scuole medie pluriclasse di montagna.
(5-00921)
Interrogazioni a risposta scritta:
PELLEGRINO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
i direttori dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), sono rappresentati da un sindacato di categoria denominato ANQUAP, che vanta circa 10.000 unità in tutta Italia non sufficienti per entrare a far parte delle rappresentanze sindacali nelle trattative con l'ARAN, poiché lo sbarramento è rappresentato dal 5 per cento su base nazionale;
ai D.S.G.A. mancherebbe una figura intermedia «il Coordinatore Amministrativo» (uno per ciascuna scuola) per coadiuvarli nello svolgimento delle mansioni di lavoro a loro assegnate, figura professionale prevista dalla sequenza contrattuale dell'8 marzo 2002 e dal C.C.N.L. del 24 luglio 2003, confermata anche dalla tabella di pagamento prevista per tale profilo professionale, cosicché attualmente i D.S.G.A. svolgono le mansioni da direttore e da ragioniere;
la situazione economica è rimasta invariata con gli attuali contratti di lavoro, sia per quanto riguarda il lavoro ordinario, che per quello straordinario anch'esso limitato ad un massimo di cento ore in un anno, mentre il monte ore da sopportare supera tale limite, poiché i D.S.G.A. devono sopperire alla mancanza della figura del ragioniere contabile -:
se il Governo intenda assumere provvedimenti per verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e se confermato, ritenga opportuno disporre quanto necessario alla risoluzione.
(4-03177)
MANCUSO. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nelle scuole superiori della Provincia di Novara, in special modo nelle classi 2a e 4a è stato distribuito e sottoposto agli alunni un questionario della Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Psicologia;
tale questionario è stato fatto compilare senza l'autorizzazione firmata dei genitori (obbligatoria per quegli alunni ancora minorenni);
le domande contenute sono di svariato genere e riguardano anche la sfera sessuale, la salute, la religione ed altri parametri coperti da privacy;
il questionario, in teoria anonimo, consente invece di poter risalire all'alunno che l'ha compilato: alcune domande specifiche, unite all'indicazione obbligatoria di scuola, classe, sezione, sesso ed età e numero d'ordine, possono far risalire all'identità dell'alunno cui è stato sottoposto;
in alcuni casi l'alunno, alla voce «numero d'ordine» è stato invitato ad inserire il proprio numero con cui risulta iscritto nel registro di classe, rendendolo facilmente identificabile-:
se sia lecito che ad alunni, in gran parte minorenni, vengano somministrati questionari senza previa autorizzazione scritta dei genitori;
quali provvedimenti intenda prendere il Governo, per impedire la diffusione e la somministrazione di questionari che violano palesemente la sfera personale.
(4-03209)