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Allegato B
Seduta n. 144 del 16/4/2007
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SALUTE
Interrogazione a risposta scritta:
BERTOLINI. - Al Ministro della salute, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la legge 194/1978 all'articolo 12 recita: «Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza»;
all'articolo 4 della stessa legge si aggiunge: «Per l'interruzione volontaria della gravidanza, entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico, istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia»;
la stessa legge all'articolo 16 recita: «Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di Grazia e Giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero»;
la relazione al Parlamento sulla legge 194 del Ministero della Giustizia sull'autorizzazione
alle minorenni ad abortire, al capitolo «Richieste di aborto da parte di donne minorenni», rivela che nel 2006 i giudici hanno concesso 1.360 autorizzazioni all'aborto. Il numero è in aumento e l'età media del ricorso all'aborto da parte di minorenni è in calo ogni anno e sta passando da 17 a 16 anni;
nella relazione del 2006 si evidenzia altresì che oltre il 60 per cento delle minorenni non interpella nessuno del proprio nucleo familiare e si rivolge direttamente ai consultori. Nel caso manchi il consenso dei genitori o non lo si voglia richiedere, come accade in oltre la metà dei casi, si ricorre al giudice tutelare dei minori;
il Rapporto del Ministero sottolinea che al giudice le minorenni dichiarano quasi sempre che il figlio «è un serio ostacolo ai progetti di vita futura». La maggior parte adduce motivi «psicologici» e circa il 30 per cento parla di motivi di studio. Ma c'è un altro aspetto assai preoccupante che emerge da questi dati: quasi tutte queste ragazze rifiutano a priori la possibilità di far nascere il figlio e di non riconoscerlo, lasciandolo in ospedale, per cancellare in modo radicale il problema;
il Rapporto rileva anche che è in aumento il ricorso all'aborto clandestino. Dieci anni fa c'erano stati 25 procedimenti penali per questo tipo di reato, l'anno scorso sono raddoppiati. Le persone coinvolte in aborti clandestini, diminuiscono nel Nord Italia e nelle Isole, ma raddoppiano al Centro e crescono di poco al Sud -:
se siano a conoscenza di ulteriori circostanze di cui vogliano mettere al corrente la Camera dei Deputati;
se ritengano che le disposizioni di legge siano correttamente osservate, soprattutto in relazione alle motivazioni addotte dalle giovani minorenni a sostegno della richiesta di interruzione volontaria di gravidanza;
se non ritengano allarmante che la media dell'età delle minorenni che ricorrono all'aborto continui ad abbassarsi;
se non ritengano opportuno promuovere iniziative legislative che permettano di adeguare la normativa vigente ai cambiamenti intervenuti nella società italiana dall'approvazione della legge 194/1978;
se non ritengano necessario promuovere campagne di informazione che rendano edotto chi intenda sottoporsi a interruzione volontaria di gravidanza, sulla possibilità di far nascere il figlio e di non riconoscerlo, lasciandolo in ospedale;
se non ritengano necessario prevedere iniziative di sostegno economico per le minorenni in stato di gravidanza, che possano rappresentare un contributo concreto e non simbolico, per aiutarle nella difficile decisione di affrontare la gravidanza, senza ricorrere all'aborto.
(4-03292)