Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 144 del 16/4/2007
...
RIFORME E INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
CRISCI. - Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
il comma 558 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) consente agli Enti che abbiano rispettato il patto di stabilità di procedere alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, che abbia particolari requisiti, mediante trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato;
il successivo comma 561 esclude la possibilità per gli Enti che non avessero rispettato il patto di stabilità di procedere a qualsiasi tipo di assunzione;
con il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito in legge 26 febbraio 2007, n. 17 si dispone la disapplicazione per l'anno 2007 del citato comma 561 in favore degli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2006;
appare evidente che il legislatore abbia voluto dare una risposta in senso
positivo al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dalla Legge Finanziaria in materia di stabilizzazione;
tale incongruenza non è stata eliminata per gli Enti di piccole dimensioni non sottoposti al vincolo di stabilità, per i quali sono posti maggiori limiti alla possibilità di procedere alla stabilizzazione dei dipendenti con contratto a tempo determinato, che abbiano parimenti i requisiti di cui al comma 558, rappresentati sia dal confronto con la spesa storica dell'anno 2004 e sia dalla possibilità di coprire solo i posti vacanti per cessazioni intervenute nell'anno 2006;
tale circostanza rappresenta un diverso trattamento tra gli enti sottoposti al patto di stabilità e quelli di minori dimensioni, che parrebbe lesivo del principio di uguaglianza fissato dalla Costituzione -:
se non ritenga dover adottare con urgenza ogni utile provvedimento, anche di carattere interpretativo per consentire agli enti non sottoposti al vincolo di stabilità di poter procedere alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato nei limiti della spesa per il personale sostenute nell'anno 2004 e quindi senza alcun ulteriore limite legato alla copertura dei posti resisi vacanti per cessazioni intervenute nell'anno precedente.
(4-03272)