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Allegato B
Seduta n. 145 del 17/4/2007
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata:
VOLONTÈ, PERETTI, GALLETTI, RONCONI, DRAGO, D'AGRÒ, FORMISANO, MEREU, LUCCHESE e COMPAGNON. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per il 2006 prevedeva, in via sperimentale, la possibilità di destinare il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del 2005 a enti no profit iscritti all'albo delle entrate rientranti in determinate categorie: sostegno del volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute, finanziamento della ricerca scientifica, dell'università, della ricerca sanitaria ed altre;
il 1o febbraio 2007, rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo sui ritardi nell'erogazione dei fondi citati, il Sottosegretario Lettieri dichiarava che «allo stato non è possibile per l'agenzia fornire dati di dettaglio circa gli effettivi fruitori del beneficio. Tali elementi - non appena resi definitivi - saranno comunicati al ministero dell'economia e delle finanze ai fini della successiva assegnazione, da parte dei dicasteri competenti, agli interessati secondo le modalità previste all'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006»;
al momento, secondo quanto segnalato da numerosi soggetti ammessi al finanziamento, non risulterebbero ancora assegnate le risorse spettanti, mentre si teme già per la prossima erogazione dei fondi 2006 -:
se l'agenzia delle entrate sia finalmente in grado di assegnare i fondi che i contribuenti hanno liberamente deciso di devolvere agli enti prescelti, già pesantemente danneggiati da questi ritardi, in quanto la loro attività dipende quasi esclusivamente dalla libera contribuzione dei cittadini.
(3-00819)
NARDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Governo ha dichiarato di voler caratterizzare la legge finanziaria per il 2007 con il richiamo al concetto dell'equità fiscale, considerandola, quindi, anche quale manovra redistributiva;
nella legge finanziaria per il 2007 è contenuta la previsione della revisione degli estimi catastali degli immobili;
i problemi inerenti alla suddivisione del territorio nazionale in zone censuarie e alla determinazione delle tariffe d'estimo sono stati oggetto di vari provvedimenti legislativi, al fine di ottenere una corretta determinazione degli estimi catastali, onde ripartire in maniera equa, rapportata cioè all'effettivo valore delle unità immobiliari, i necessari e conseguenti oneri tributari;
quindi, le zone censuarie devono essere determinate sulla base delle caratteristiche ambientali e socio-economiche similari in tutto il relativo territorio;
possono essere individuate microzone, sia sull'intero territorio comunale, sia su porzioni di esso o di più comuni, e, quindi, in base a caratteristiche di omogeneità riferite alla posizione dell'immobile, ai requisiti urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, alla dotazione di servizi e di infrastrutture urbane;
il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ha dettato i criteri per la determinazione delle tariffe d'estimo, basate sui criteri di redditività media degli immobili e del loro valore di mercato;
nonostante la chiarezza delle norme, non vi è stata in molti casi una loro completa applicazione per svariate cause, alcune di carattere burocratico, come, ad esempio, il mancato rinnovo della commissione censuaria centrale, di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure l'incongruenza tra le banche dati dei comuni e quelli
dell'agenzia del territorio, non essendo normate le riconciliazioni delle divergenze e non esistendo termini perentori entro cui provvedere all'omogeneizzazione degli estimi;
infine, questo status quo ha consentito ad alcuni comuni di lucrare un indebito aumento del gettito fiscale, derivante da un'iniqua applicazione della legge, come avviene per molti comuni confinanti con Roma e con le altre grandi città italiane;
ad esempio, il comune di Frascati ha incluso il proprio territorio in un'unica zona censuaria, pur in presenza di situazioni urbanistiche estremamente diversificate, con l'assurda conseguenza che, laddove il confine divide il territorio di Frascati dalle zone periferiche di Roma, i valori fondiari di abitazioni vicine e simili divergono fino ad essere gli uni il triplo degli altri -:
se il Governo sia al corrente dell'esistenza di tali sperequazioni tra i cittadini e quali iniziative intenda porre in essere per farle cessare, determinando un'equa omogeneizzazione della valutazione catastale di immobili simili tra comune e comune.
(3-00820)
MUNGO e MIGLIORE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 25 ottobre 2005, il direttore dell'agenzia delle entrate ha disposto, con protocollo n. 2005/177077, l'avvio di una procedura selettiva per l'assunzione di 1.500 funzionari (terza area funzionale - fascia retributiva F1), con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi;
il 22 giugno 2006, oltre a dar luogo alle prime assunzioni in attuazione del citato concorso, sono entrate in vigore le relative graduatorie, il cui termine di scadenza è stato prorogato, dalla legge finanziaria per il 2007, al 31 dicembre 2008;
il comma 530 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha disposto che, al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione tributaria, una parte delle nuove assunzioni di personale dell'amministrazione economico-finanziaria venga destinata alle agenzie fiscali, richiamando a tal fine il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, che prevede espressamente la «possibilità di utilizzare graduatorie formatesi a seguito di procedure selettive già espletate»;
il 6 aprile 2007 è stato bandito un nuovo concorso per l'assunzione presso gli uffici dell'agenzia delle entrate per posizioni del tutto analoghe a quelle del concorso precedente;
l'espletamento della procedura concorsuale provocherebbe la decadenza di graduatorie attualmente valide e in scadenza al 31 dicembre 2008, in contrasto con quanto stabilito con il citato comma 530 della legge finanziaria per il 2007;
inoltre, gli idonei non assunti dall'agenzia delle entrate, costituitisi in apposito comitato, evidenziano la legittima aspettativa di assunzione attraverso le normali procedure di scorrimento, esprimendo, altresì, un motivato allarme per l'indizione di un nuovo bando di concorso;
allo scopo di sostenere le legittime aspettative degli idonei, la maggior parte dei quali si distanziano solo di pochi centesimi di punto dai vincitori del citato concorso, sono stati presentati, nei due rami del Parlamento, numerosi atti ad opera di diversi gruppi, per alcuni dei quali è stata fornita risposta in Commissione finanze, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, il 4 aprile 2007, confermando le ragioni che hanno portato all'indizione del bando;
tale risposta, che propone ragioni riguardanti i nuovi laureati e la provenienza territoriale degli idonei, ha lasciato
insoddisfatti tutti gli interroganti, non essendo stata ritenuta né chiara, né esauriente, né sufficientemente motivata;
l'apertura di una procedura concorsuale presenta dei costi non irrilevanti e, dunque, appare maggiormente adeguato alle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e di massimo contenimento della spesa, in presenza di una graduatoria valida, lo scorrimento della stessa -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di venire incontro alle legittime aspettative degli idonei al suddetto concorso dell'agenzia delle entrate e se, a tal fine, non si ritenga opportuno bloccare l'iter attivato dall'agenzia delle entrate, finalizzata alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso, procedendo, invece, allo scorrimento delle graduatorie valide fino al 31 dicembre 2008.
(3-00821)
GHIZZONI, RUSCONI, VENTURA, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, AURISICCHIO, BORDO, CALGARO, CRISAFULLI, FADDA, LEDDI MAIOLA, MARCHI, MILANA, MISIANI, MUSI, ANDREA ORLANDO, PIRO, NICOLA ROSSI, VANNUCCI, BENZONI, CHIAROMONTE, COLASIO, DE BIASI, FRONER, GIULIETTI, LATTERI, SASSO, TESSITORE, TOCCI, VILLARI e VOLPINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
da molte realtà provinciali pervengono notizie gravi e preoccupanti sulla situazione finanziaria degli istituti scolastici e numerosi appelli affinché si individuino tempestivamente le opportune risorse finanziarie aggiuntive, pena il rischio di portare alla paralisi l'attività didattica;
la prima delle emergenze concerne la ventilata possibilità che i dirigenti non possano procedere ulteriormente alla nomina dei supplenti e al pagamento di quelli in servizio, rispetto ai quali già si stanno determinando ritardi di mesi nei pagamenti, con il conseguente rischio dell'apertura di contenziosi;
nel corso degli anni 2002-2006 si sono registrati tagli e sottofinanziamenti nei trasferimenti correnti alle scuole, pari al 46,6 per cento per supplenze brevi, al 72,6 per cento per esami di Stato e al 53 per cento per funzionamento amministrativo e didattico;
un tale squilibrio nelle entrate, se protratto, rischia di alimentare i contenziosi tra gli istituti scolastici e i supplenti in servizio, di produrre interruzioni dell'attività didattica per mancate nomine di supplenti, di determinare il mancato o parziale pagamento dei docenti che hanno fatto parte delle commissioni per gli esami di Stato, nonché l'accentuarsi delle situazioni debitorie delle scuole nei confronti dei comuni per mancato pagamento tarsu e nei confronti di chi ha svolto le attività surrogatorie professionalizzanti;
la situazione sta determinando grave disagio tra tutti gli operatori della scuola, mentre le notizie che appaiono sulla stampa rischiano di minare l'autorevolezza e il prestigio delle scuole di fronte alle famiglie -:
quali urgenti iniziative si intendano assumere al fine di restituire agli istituti scolastici le opportune risorse finanziarie, necessarie per il loro ordinario ed ordinato esercizio.
(3-00822)
LA RUSSA, LEO, ANTONIO PEPE, PEDRIZZI, GERMONTANI, TAGLIALATELA, LAMORTE, PROIETTI COSIMI, CONTENTO, AIRAGHI, ALEMANNO, AMORUSO, ANGELI, ARMANI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BONGIORNO, BONO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, COSENZA, DE CORATO, FILIPPONIO TATARELLA, GIANFRANCO FINI, FOTI, FRASSINETTI, GAMBA, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI,
HOLZMANN, LANDOLFI, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MARTINELLI, MAZZOCCHI, MELONI, MIGLIORI, MENIA, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PERINA, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPELLI, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SALERNO, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SILIQUINI, TREMAGLIA, ULIVI, URSO e ZACCHERA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007, ha disposto, al comma 166 dell'articolo 1, una modifica all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale ora prevede che, ai fini irap, «a) sono ammessi in deduzione: (...) 2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazioni e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta; (...) 4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazioni e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato»;
la predetta legge n. 296 del 2006 dispone, in tema di entrata in vigore delle agevolazioni di cui sopra (cosiddetta riduzione del «cuneo fiscale»), che «le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007, nella :misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2)»;
la legge finanziaria per il 2007 prevede, altresì, all'articolo 1, comma 269, che «nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1o febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268»;
la disciplina concernente il divieto di aiuti di Stato alle imprese è contenuta essenzialmente negli articoli 87 e 88 del Trattato CEE del 25 maggio 1957;
il regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659, recante le modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE, dispone, all'articolo 2, che «qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione. dallo Stato membro interessato»;
il predetto regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659 dispone pure, all'articolo 7, che «la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura» e che «questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato»;
la notifica dell'agevolazione in commento è stata presentata solo da pochi giorni alle competenti autorità europee;
il termine per effettuare il versamento in acconto delle imposte relative al 2007 è fissato al 18 giugno 2007 e, come precisato, la normativa agevolativa si rende applicabile già in sede di tale versamento;
tra le condizioni poste dall'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CEE, per la
qualificazione di una normativa come aiuto di Stato, vi è anche la selettività della norma stessa da intendersi come idoneità a favorire solo talune imprese e a escluderne altre dal beneficio recato;
la norma agevolativa in commento, come anticipato, esclude dal suo ambito applicativo alcuni soggetti, quali banche e intermediari finanziari, assicurazioni, aziende municipalizzate;
la normativa sulla cosiddetta riduzione del cuneo fiscale può essere qualificata come aiuto di Stato, in quanto esclude dal proprio ambito applicativo alcune imprese (banche, assicurazioni ed altre) ed il problema è particolarmente rilevante, anche in considerazione del fatto che, come è dato sapere, l'Ania e l'Abi hanno gia manifestato l'intenzione di presentare ricorso alle competenti autorità avverso la normativa de qua -:
se i contribuenti, tenuto conto della ristrettezza dei tempi, potranno fruire delle disposizioni recate dal comma 166 dell'articolo l della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), già con riferimento ai versamenti da effettuare entro il 18 giugno 2007 (termine previsto per il versamento degli acconti relativi al periodo d'imposta 2007), dal momento che l'autorizzazione comunitaria ad oggi non è pervenuta e che l'agevolazione di cui al citato comma 266 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007 è fruibile a decorrere dal 1o febbraio 2007, ma solo «subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee».
(3-00823)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge n. 300 del 2006 ha prorogato il termine per il completamento degli investimenti per i quali è possibile fruire dei crediti d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, prevedendo che, per coloro i quali hanno ottenuto il riconoscimento al credito d'imposta nel 2005 e nel 2006, gli investimenti agevolati possono essere completati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2008;
l'Agenzia delle entrate, con proprio comunicato del 21 marzo scorso, ha tuttavia indicato che la fruizione dei predetti crediti d'imposta, relativamente agli investimenti non ancora completati entro il 31 dicembre 2006, è sospesa, in attesa della specifica autorizzazione da parte della Commissione europea, prescritta ai sensi dell'articolo 88 del Trattato UE;
tale circostanza pone evidentemente tutte le imprese interessate alle predette agevolazioni in uno stato di grande incertezza, tale da pregiudicare la programmazione delle proprie attività e delle relative scelte finanziarie;
questa circostanza appare ancora più paradossale ove si consideri che tali imprese sono già state riconosciute titolari del diritto al credito d'imposta, ed hanno maturato un legittimo affidamento sulla base delle scelte compiute dal legislatore -:
se siano state tempestivamente adottate tutte le misure necessarie per chiedere ai competenti organismi della Commissione europea la prescritta autorizzazione, al fine di consentire l'applicazione della modifica al regime di fruibilità del predetto regime agevolativo, ed entro quali termini si ritenga che la Commissione esprimerà il proprio avviso in merito.
(5-00940)
REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto una disciplina più conveniente per i liberi professionisti che acquistino in leasing immobili ad uso promiscuo, rispetto
a coloro che esercitano la libera professione all'interno di immobili posseduti a titolo di proprietà;
l'articolo 43, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) stabilisce che si considerano strumentali, quindi ammortizzabili, gli immobili utilizzati solo per l'esercizio dell'arte o della professione da parte del proprietario, indipendentemente dalla classificazione catastale dell'immobile, purché utilizzati in via esclusiva per l'esercizio della libera professione;
attualmente, secondo l'interpretazione letterale dell'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli immobili promiscui utilizzati in base a contratti di leasing è possibile detrarre il 50 per cento delle quote del canone di leasing anche per i contratti stipulati anteriormente alla data del 1o gennaio 2007, mentre ciò non è possibile per le quote di ammortamento degli immobili strumentali di proprietà dei liberi professionisti -:
se il Governo intenda verificare la corretta applicazione del principio di equivalenza del trattamento fiscale per i liberi professionisti che acquistano il bene strumentale in proprietà e coloro che lo acquisiscono attraverso un contratto di leasing, secondo un'interpretazione della norma che uniformi il trattamento fiscale delle due forme di investimento.
(5-00941)
FOGLIARDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Agenzia delle entrate con risoluzione 4 aprile 2006, n. 51/E, classifica i diritti di reimpianto dei vigneti come un bene immateriale strumentale dell'azienda agricola, che concorre alla formazione dei reddito agrario; conseguentemente, classifica la cessione dei medesimi diritti come la cessione di un bene posto in essere nell'esercizio di impresa, da assoggettarsi al regime IVA con aliquota ordinaria pari al 20 per cento;
la ricostruzione effettuata dall'Agenzia delle entrate non appare condivisibile, in quanto i diritti di reimpianto si configurano come un elemento del capitale fondiario, che dovrebbe concorrere alla formazione non del reddito agrario, quanto piuttosto del reddito dominicale, vale a dire del valore, stimato sulla base dell'estensione del terreno, della zona in cui si trova e della cultura praticata, che viene imputato per il solo fatto di essere il possessore del terreno;
il trasferimento temporaneo o definitivo di tali «diritti» ad altri soggetti si dovrebbe considerare come la cessione di un bene immateriale di natura reale dell'azienda agricola, per cui, sotto il profilo fiscale, la cessione di tali diritti dovrebbe essere assimilata alla cessione di un diritto reale (con conseguente esclusione dell'IVA), anziché alla cessione di un bene strumentale posto in essere nell'esercizio di impresa;
l'orientamento assunto dall'Agenzia delle entrate può creare gravi difficoltà in relazione alle operazioni di cessione dei diritti di reimpianto effettuate prima dell'adozione della citata risoluzione, per le quali il trattamento fiscale è stato determinato sulla base di considerazioni analoghe a quelle sopra richiamate e, in ogni caso, nell'ambito di un quadro normativo incerto, con indicazioni, provenienti dalle amministrazioni territoriali, che non richiedevano né la registrazionedella scrittura privata né l'applicazione dell'aliquota ordinaria IVA;
quale sia, sulla base della normativa vigente, la qualificazione, sotto il profilo giuridico e fiscale, dei diritto di reimpianto, dei vigneti e nell'ipotesi in cui l'orientamento formulato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 4 aprile 2006, n. 51/E, in base al quale la cessione dei diritti di reimpianto dei vigneti è assoggettata ad aliquota ordinaria IVA pari al 20 per cento, sia confermato, se
tale orientamento comunque si applichi soltanto alle operazioni di cessione successive alla data di pubblicazione della citata risoluzione.
(5-00942)
LEO, BUONFIGLIO, PATARINO e ANTONIO PEPE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con l'articolo 2, comma 33 e seguenti, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, è stata avviata una collaborazione fra l'Agenzia del Territorio e l'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che consente l'aggiornamento del catasto terreni sulla base delle richieste di aiuto comunitario presentate dagli interessati;
in sede di prima applicazione, l'aggiornamento della banca dati è stato effettuato tenuto conto dei dati contenuti nelle richieste di aiuto presentate all'Agea nell'anno 2006;
i soggetti che hanno presentato le domande PAC sono circa 1.500.000, e le particelle interessate dalle variazioni sono stimate nell'ordine di 3.500.000;
in deroga alle vigenti disposizioni che prevedono l'obbligo della notifica della rendita, le nuove rendite sono state rese note, per ciascun comune, con un comunicato dell'Agenzia del Territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile scorso;
dalla stessa data di pubblicazione decorre il termine di 60 giorni per fare ricorso contro le nuove rendite;
sulla esposta problematica sono state presentate analoghe interrogazioni al Senato;
i nuovi redditi producono effetti fiscali dal 1o gennaio 2006;
da un controllo a campione dei nuovi dati sono emerse difformità fra le colture dichiarate dagli interessati e quelle attribuite dalla procedura informatizzata dell'Agenzia del Territorio;
a titolo esemplificativo, le particelle dichiarate a «pomodoro» da industria di alcune province dell'Emilia Romagna, Lombardia e Puglia sono state incluse nella qualità di coltura «orto irriguo», anziché in quella ritenuta più consona di «seminativo irriguo», con una triplicazione del reddito dominicale ed agrario;
dai controlli fino ad ora effettuati sono risultate soltanto variazioni in aumento e mai in diminuzione;
i dati messi a esposizione nel sito internet dell'Agenzia del territorio sono inutilizzabili, in quanto non è indicato il nominativo del proprietario delle particelle variate;
di conseguenza, il ristretto termine per presentare ricorso è assolutamente insufficiente per la sistemazione di tutte le situazioni errate;
i dati errati, se non impugnati, assumono rilevanza ai fini degli imminenti adempimenti fiscali (dichiarazione di redditi ed ICI) -:
se non ritenga opportuno che venga urgentemente differito sia il termine entro il quale possono essere presentati i previsti ricorsi, sia quello da cui decorrono gli effetti fiscali delle nuove rendite.
(5-00943)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 286, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, stabilisce che, qualora siano contestate, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività
medesima per un periodo da tre giorni ad un mese, ovvero per un periodo da un mese a sei mesi se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro;
dai dati forniti dalla Guardia di Finanza, i controlli, in questi primi mesi del 2007, sono stati massicci, e hanno portato a 7644 contestazioni su tutto il territorio nazionale e a 46 chiusure di esercizi commerciali per reiterazione della violazione dell'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
dai dati si nota come il rapporto tra esercizi chiusi e contestazioni non sia omogeneo su tutto il territorio nazionale, ma sia decisamente più alto in regioni come il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, il Veneto e la Provincia Autonoma di Bolzano; più precisamente, su 46 chiusure di esercizi imposte dall'autorità di Finanza, solo 7 si riferiscono al Mezzogiorno d'Italia;
sono stati chiusi per tre giorni due esercizi commerciali a Bolzano e, negli ultimi giorni, un esercizio a Rovereto, in Provincia di Trento;
da quanto sopra esposto si rileva come appare difficilmente spiegabile una disparità di tale specie tra diverse regioni sul territorio nazionale -:
se siano disponibili dati più recenti rispetto a quelli pubblicizzati dalla Guardia di Finanza, e se esista un coordinamento nazionale delle attività di controllo della Guardia di Finanza sulle attività commerciali, o se ogni comando regionale sia autonomo nello stabilire la localizzazione e la frequenza dei controlli.
(5-00944)
Interrogazione a risposta in Commissione:
FALOMI e MUNGO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in data 31 gennaio 2007, il Sottosegretario Mario Lettieri rispondendo all'interrogazione 5-00624 a nostra firma riferiva che «da tempo sono in corso incontri con le Organizzazioni sindacali al fine di valutare l'opportunità di procedere, per le posizioni economiche B3 e C2, all'assorbimento degli idonei, anche alla luce di un potenziale contenzioso con gli idonei esclusi dall'inquadramento»;
parrebbe fissata al 26 aprile la data ultima per permettere l'assorbimento degli idonei B3 e C2-:
se l'amministrazione, come riferito nella riposta alla precedente interrogazione, ha concluso la valutazione di opportunità circa l'assorbimento e con quale esito.
(5-00938)