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Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 4)
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-ter del codice di procedura penale).
1. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 240-bis. - (Documenti relativi ad intercettazioni e raccolte di dati illecite). - 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, tranne che come corpo del reato. Essi sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 268, comma 3-ter.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni da quando i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.
Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza). - 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti di cui all'articolo 240-bis, il
pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione non oltre i novanta giorni.
2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla trasmissione, per accertare:
a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;
b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.
3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero; esso è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. Degli stessi è in ogni caso vietato il rilascio di copia.
4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.
5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-bis).
6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 268, comma 3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 2.
(Introduzione degli articoli 240-bis e 240-ter del codice di procedura penale).
Al comma 1, capoverso Art. 240-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: i documenti aggiungere le seguenti: costituenti corpo del reato.
2. 100. La Commissione.
(Approvato)