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Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
(A.C. 1638 - Sezione 10)
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L'autorizzazione è data con decreto motivato, avuto riguardo alla sussistenza di gravi indizi di reato e alla circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.
3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni».
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora
di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 8.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: giudice per le indagini preliminari con le seguenti: tribunale in composizione collegiale.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera b), capoverso 2:
primo periodo, sostituire le parole: giudice per le indagini preliminari con le seguenti: tribunale in composizione collegiale;
terzo periodo, sostituire la parola: giudice con la seguente: tribunale.
lettera c), capoverso 3, primo periodo, sostituire la parola: giudice con la seguente: tribunale.
*8. 3. Bongiorno, Consolo, Contento, Cirielli, Siliquini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: giudice per le indagini preliminari con le seguenti: tribunale in composizione collegiale.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera b), capoverso 2:
primo periodo, sostituire le parole: giudice per le indagini preliminari con le seguenti: tribunale in composizione collegiale;
terzo periodo, sostituire la parola: giudice con la seguente: tribunale.
lettera c), capoverso 3, primo periodo, sostituire la parola: giudice con la seguente: tribunale.
*8. 56. Buemi, Villetti, Mancini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: quando ritiene fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. È nullo il decreto che rinvia alla richiesta del pubblico ministero.
8. 48. Contento, Consolo.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: quando ritiene fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità, la specifica indicazione dei gravi indizi di reato, le fonti di prova e le ragioni per cui l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
8. 40. Pecorella, Vitali, Costa.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: quando ritiene fino alla fine del capoverso con le seguenti: indicando espressamente gli indizi esistenti e l'idoneità, a suffragare il reato addebitato all'indagato. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per il suo accertamento. La motivazione non può rinviare alla richiesta del pubblico ministero e deve contenere un'autonoma valutazione sull'esistenza dei presupposti previsti dalla legge.
8. 53. Contento, Consolo.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: quando ritiene fino alla fine del capoverso con le seguenti: indicando espressamente gli indizi esistenti e l'idoneità a suffragare il reato addebitato all'indagato. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per il suo accertamento.
8. 52. Contento, Consolo.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: quando ritiene fino a: sussistenza di gravi indizi di reato e alla con le seguenti:. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della.
*8. 55. Crapolicchio, Maran, Gambescia, Palomba, Mantini, Daniele Farina.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: quando ritiene fino a: sussistenza di gravi indizi di reato e alla con le seguenti:. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della.
*8. 57. Contento, Consolo, Bongiorno.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da: avuto riguardo fino alla fine del capoverso con le seguenti: quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per il suo accertamento. La motivazione non può rinviare alla richiesta del pubblico ministero e deve contenere un'autonoma valutazione sull'esistenza dei presupposti previsti dalla legge.
8. 54. Contento, Consolo.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da: avuto riguardo fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: La motivazione non può rinviare alla richiesta del pubblico ministero e deve contenere un'autonoma valutazione sull'esistenza dei presupposti previsti dalla legge.
8. 46. Contento, Consolo.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da: avuto riguardo fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: Il giudice, anche quando rinvia alla richiesta del pubblico ministero, deve compiere un'autonoma valutazione dei presupposti previsti dalla legge.
8. 45. Contento, Consolo.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da: avuto riguardo fino alla fine del capoverso con le seguenti: che deve contenere un'autonoma valutazione sull'esistenza dei presupposti previsti dalla legge.
8. 44. Contento, Consolo.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere in fine le parole: a pena di inutilizzabilità.
8. 8. Crapolicchio.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata la motivazione per relazione.
*8. 1. Romano, Mazzoni.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata la motivazione per relazione.
*8. 43. Costa, Pecorella.
Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata la motivazione per relazione.
*8. 47. Contento, Consolo.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: nel termine stabilito aggiungere le seguenti:, o le operazioni di registrazione non sono iniziate entro ventiquattro ore dall'emissione del decreto del pubblico ministero.
8. 2. Romano, Mazzoni.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole da: in pari misura fino alla fine del secondo periodo con le seguenti:, qualora permangano i presupposti previsti dalla legge, per ulteriori periodi di quindici giorni e per una durata complessiva non superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate, diretti a confermare la gravità degli indizi in relazione al reato addebitato all'indagato.
8. 12. Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini, Contento.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3, primo periodo, sopprimere la parola: massima.
8. 49. Contento, Consolo.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.
8. 41. Pecorella, Vitali, Costa.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini per i reati di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale può richiedere al giudice di disporre le intercettazioni telefoniche e ambientali, qualora sussistano ragioni per ritenere che le stesse possano provare l'innocenza dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini. Il giudice decide con decreto motivato sulla richiesta del difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini entro ventiquattro ore dalla richiesta.
8. 58. Costa, Paniz, Gelmini, Pecorella, Vitali, Mormino.
Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso la durata delle operazioni di intercettazione non può essere superiore a sei mesi.
8. 50. Contento, Consolo.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3, sopprimere il quarto periodo.
8. 51. Capotosti.
Al comma 1, lettera e), capoverso 5, dopo la parola: registro aggiungere la seguente: riservato.
8. 42. Pecorella, Vitali, Costa.
(Approvato)
Al comma 1, lettera e), capoverso 5, sostituire le parole: pubblico ministero con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
8. 14. Consolo, Bongiorno, Cirielli, Siliquini, Contento.