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Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
(A.C. 1638 - Sezione 11)
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale).
1. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 9.
(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale).
Al comma 1, capoverso Art. 267-bis, comma 1, sostituire le parole:, della persona offesa e delle altre parti private con le seguenti: o della persona offesa.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole:, della persona offesa e delle altre parti private con le seguenti: o della persona offesa.
9. 100. La Commissione.
(Approvato)