Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 17)
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 15.
(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale).
1. Il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 15.
(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale).
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: telecomunicazione con la seguente: comunicazione.
15. 100. La Commissione.
(Approvato)