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Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 22)
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 20.
(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato per le intercettazioni.
2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 20.
(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).
Sopprimerlo.
20. 40. Lussana.
Al comma 1, capoverso Art. 89-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'archivio è tenuto con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta, sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del funzionario nominato dal procuratore della Repubblica, di cui all'articolo 89, comma 2-bis.
20. 1. Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento.
Al comma 1, capoverso Art. 89-bis, comma 2, dopo le parole: procuratore della Repubblica aggiungere le seguenti:, ovvero di un suo delegato.
20. 100. (Testo corretto) La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - 1. Gli atti relativi ai provvedimenti autorizzativi di intercettazioni telefoniche e ambientali sono soggetti al controllo della Corte dei conti per quanto concerne gli oneri economici.
2. A tal fine, ciascun ufficio giudiziario avente titolo per disporre le intercettazioni telefoniche e ambientali comunica alla Corte dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno, il numero dei soggetti sottoposti alle intercettazioni ed il costo complessivo di tali attività riferiti all'anno solare precedente.
20. 011. Costa, Pecorella, Gelmini.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - 1. Dopo l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis - (Responsabilità contabile). - 1. Gli atti relativi ai provvedimenti autorizzativi di intercettazioni telefoniche e ambientali sono soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per quanto concerne gli oneri economici».
20. 010. Pecorella, Vitali, Costa, Gelmini.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - 1. Dopo l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis - (Responsabilità contabile). - 1. Ogni sei mesi i procuratori della Repubblica trasmettono alla Corte dei conti la documentazione relativa alle spese di gestione per l'effettuazione di intercettazioni telefoniche e ambientali. La Corte dei conti, ove ritenesse le spese eccessive e ingiustificate, trasmette le sue osservazioni al Consiglio superiore della magistratura perché assuma le opportune iniziative, non escluse quelle di natura disciplinare.».
20. 012. Pecorella, Costa, Gelmini.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - 1. Dopo l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis -(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun Procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
20. 014. (Testo modificato nel corso della seduta) Pecorella, Lussana, Costa, Consolo, Gelmini.
(Approvato)
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. - 1. Dopo l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis -(Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 dicembre il Procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia i dati relativi alle intercettazioni effettuate nelle indagini concluse nel corso dell'anno, con riguardo particolarmente al numero, alla durata, al costo e al risultato delle stesse.
2. Il Ministro, qualora ritenga che il magistrato abbia agito con assoluta negligenza effettuando intercettazioni prive di ogni ragionevolezza, trasmette gli atti al procuratore generale della Corte dei conti».
20. 013. Pecorella, Gelmini.