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Allegato A
Seduta n. 146 del 18/4/2007
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(A.C. 15 - Sezione 5)
ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
Art. 4.
(Attività e servizi).
1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali, alla tutela del ciclo idrico, al risparmio e alla efficienza energetici, all'uso delle fonti rinnovabili.
2. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali ovvero per le funzioni inerenti all'e-Government e connessi alle tecnologie ICT, nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i comuni possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 4.
(Attività e servizi).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo la presenza sul territorio di almeno un ufficio postale, una farmacia ed un istituto di istruzione scolastica
dell'obbligo, fatto comunque salvo quanto previsto agli articoli 7, 8, 13 e 15.
*4. 1. Sgobio, De Angelis, Napoletano, Pignataro, Crapolicchio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo la presenza sul territorio di almeno un ufficio postale, una farmacia ed un istituto di istruzione scolastica dell'obbligo, fatto comunque salvo quanto previsto agli articoli 7, 8, 13 e 15.
*4. 50. Ruvolo, Delfino, Martinello.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo la presenza sul territorio di almeno un ufficio postale, una farmacia ed un istituto di istruzione scolastica dell'obbligo, fatto comunque salvo quanto previsto agli articoli 7, 8, 13 e 15.
*4. 51. Garavaglia, Dussin, Caparini.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini di cui al periodo precedente è favorita, anche attraverso forme associative fra comuni, la presenza sul territorio del servizio scolastico dell'obbligo, postale e farmaceutico, fatto comunque salvo quanto previsto agli articoli 7, 8, 13 e 15».
4. 100. Le Commissioni.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 4;
all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero.
4. 3. Di Gioia.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: possono essere istituiti con le seguenti: sono istituiti.
4. 54. Zanetta.
Al comma 3, sostituire le parole: possono stipulare con le seguenti: stipulano prioritariamente.
4. 53. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Nei piccoli comuni i limiti di importo di cui al comma 2 del citato articolo 15 sono innalzati a 100.000 euro nel caso di imprenditori singoli e a 600.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cooperative agricole e alle cooperative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
4. 6. Franci, Zucchi Mariani, Pertoldi, Servodio, Lion, Baratella, Misuraca, Marinello, Delfino, Ruvolo, Fundarò, Cesini, Lombardi, Brandolini, Maderloni, Bellotti, D'Ulizia, Mellano, Satta, Bellanova, Martinello.
(Approvato)
Al comma 4, sostituire le parole: possono privilegiare con la seguente: privilegiano.
4. 55. Zanetta, Campa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Le aree demaniali di non rilevante interesse ambientale ricadenti all'interno di aree naturali protette, comprese nel territorio di piccoli comuni, nelle quali insistono opere di carattere sociale o sportivo realizzate dagli enti locali, possono essere trasferite ai piccoli comuni, a seguito di specifica istanza del comune interessato
da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ente gestore.
4. 52. Pini, Garavaglia.