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Allegato A
Seduta n. 146 del 18/4/2007
TESTO AGGIORNATO AL 19 APRILE 2007
...
(A.C. 15 - Sezione 6)
ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI
Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000.
2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: «Territorio di produzione del ....» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo. L'indicazione dei prodotti di cui al presente comma non è costitutiva di diritti e non determina riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è associato.
3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).
Al comma 1, sostituire le parole: può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e con le seguenti: favorisce, d'intesa con l'ANCI e sentite.
5. 2. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Al comma 1, sostituire le parole: può favorire con la seguente: favorisce.
5. 54. Zanetta.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio essenziale di assistenza farmaceutica e di favorire l'attivazione di progetti innovativi nei piccoli comuni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fornire alle ASL apposite direttive affinché stipulino in via sperimentale accordi con i comuni interessati e le farmacie ivi ubicate, per l'erogazione di servizi aggiuntivi alla dispensazione dei farmaci, con particolare riferimento alla partecipazione
delle farmacie stesse a programmi di assistenza.
5. 50. (Testo modificato nel corso della seduta). Astore, Raiti, Pedrini.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e con le imprese artigiane di produzione agroalimentare ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. 5. Peretti.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le predette finalità i piccoli comuni prevedono la costituzione, su aree o in locali pubblici, di mercati riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta.
5. 51. Osvaldo Napoli, Stradella, Lupi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nei piccoli comuni il limite di importo di 160.000 euro, di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è innalzato a 300.000 euro.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2007 e 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata nella Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, a decorrere dall'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 998 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.
5. 52. Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Lion, Baratella, Misuraca, Marinello, Delfino, Ruvolo, Fundarò, Cesini, Lombardi, Brandolini, Maderloni, Bellotti, D'Ulizia, Mellano, Satta, Bellanova.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nei piccoli comuni il limite di importo di 160.000 euro, di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è innalzato a 250.000 euro.
5. 53. (Testo modificato nel corso della seduta). Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Lion, Baratella, Misuraca, Marinello, Delfino, Ruvolo, Fundarò, Cesini, Lombardi, Brandolini, Maderloni, Bellotti, D'Ulizia, Mellano, Satta, Bellanova.
(Approvato)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Agevolazioni per il recupero di terre incolte). 1. All'articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1o giugno 1977, n. 285, che risiedono nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti.
5. 010. (Testo modificato nel corso della seduta). Dussin, Caparini, Garavaglia.
(Approvato)