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Allegato A
Seduta n. 146 del 18/4/2007
(Sezione 13 - Applicazione della normativa riguardante il cosiddetto «cuneo fiscale» in relazione ai versamenti da effettuare entro il 18 giugno 2007)
LA RUSSA, LEO, ANTONIO PEPE, PEDRIZZI, GERMONTANI, TAGLIALATELA, LAMORTE, PROIETTI COSIMI, CONTENTO, AIRAGHI, ALEMANNO, AMORUSO, ANGELI, ARMANI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BONGIORNO, BONO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, COSENZA, DE CORATO, FILIPPONIO TATARELLA, GIANFRANCO FINI, FOTI, FRASSINETTI, GAMBA, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, HOLZMANN, LANDOLFI, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MARTINELLI, MAZZOCCHI, MELONI, MIGLIORI, MENIA, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PERINA, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPELLI, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SALERNO, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SILIQUINI, TREMAGLIA, ULIVI, URSO e ZACCHERA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007, ha disposto, al comma 166 dell'articolo 1, una modifica all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale ora prevede che, ai fini irap, «a) sono ammessi in deduzione: (...) 2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazioni e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta; (...) 4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazioni e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato»;
la predetta legge n. 296 del 2006 dispone, in tema di entrata in vigore delle agevolazioni di cui sopra (cosiddetta riduzione del «cuneo fiscale»), che «le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007, nella :misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2)»;
la legge finanziaria per il 2007 prevede, altresì, all'articolo 1, comma 269, che «nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta in corso al 1o febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268»;
la disciplina concernente il divieto di aiuti di Stato alle imprese è contenuta essenzialmente negli articoli 87 e 88 del Trattato CEE del 25 maggio 1957;
il regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659, recante le modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE, dispone, all'articolo 2, che «qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione. dallo Stato membro interessato»;
il predetto regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659 dispone pure, all'articolo 7, che «la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura» e che «questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato»;
la notifica dell'agevolazione in commento è stata presentata solo da pochi giorni alle competenti autorità europee;
il termine per effettuare il versamento in acconto delle imposte relative al 2007 è fissato al 18 giugno 2007 e, come precisato, la normativa agevolativa si rende applicabile già in sede di tale versamento;
tra le condizioni poste dall'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CEE, per la qualificazione di una normativa come aiuto di Stato, vi è anche la selettività della norma stessa da intendersi come idoneità a favorire solo talune imprese e a escluderne altre dal beneficio recato;
la norma agevolativa in commento, come anticipato, esclude dal suo ambito applicativo alcuni soggetti, quali banche e intermediari finanziari, assicurazioni, aziende municipalizzate;
la normativa sulla cosiddetta riduzione del cuneo fiscale può essere qualificata come aiuto di Stato, in quanto esclude dal proprio ambito applicativo alcune imprese (banche, assicurazioni ed altre) ed il problema è particolarmente rilevante, anche in considerazione del fatto che, come è dato sapere, l'Ania e l'Abi hanno gia manifestato l'intenzione di presentare ricorso alle competenti autorità avverso la normativa de qua -:
se i contribuenti, tenuto conto della ristrettezza dei tempi, potranno fruire delle disposizioni recate dal comma 166 dell'articolo l della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), già con riferimento ai versamenti da effettuare entro il 18 giugno 2007 (termine previsto per il versamento degli acconti relativi al periodo d'imposta 2007), dal momento che l'autorizzazione comunitaria ad oggi non è pervenuta e che l'agevolazione di cui al citato comma 266 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007 è fruibile a decorrere dal 1o febbraio 2007, ma solo «subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee».(3-00823)
(18 aprile 2007)