Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 146 del 18/4/2007
...
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Interrogazione a risposta in Commissione:
LUCIANO ROSSI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il Festival dei Due Mondi di Spoleto, che di recente ha celebrato il 50o anniversario, già diretto e presieduto dal compianto maestro e fondatore Giancarlo Menotti, costituisce un evento culturale di fama nazionale ed internazionale ma, purtroppo, dopo decenni di successi e di trionfi anche internazionali, ha subìto una progressiva recessione di natura artistico-culturale, ascrivibile a problemi gestionali ed operativi nonché finanziari, visto che l'affievolimento degli interessi di enti pubblici e privati ha fatto sì che l'unica vera risorsa finanziaria sia rappresentata dai contributi dello Stato (nel 2006 pari a circa 1.060.000 euro) peraltro fortemente intaccata da spese di funzionamento e di gestione del contenzioso giudiziario tra la Associazione Festival dei Due Mondi di Spoleto (detta Associazione) e la Fondazione Festival dei Due Mondi O.N.L.U.S. di Spoleto (detta Fondazione), per cui il disavanzo di quest'ultima risultante dal conto consuntivo, relativo all'anno finanziario 2006, ammonta a circa 160.000,00 euro;
quanto sopra è documentato nelle relazioni della Corte dei conti sulla gestione degli esercizi relativa alla Fondazione che riguardano i seguenti aspetti: Profili ordinamentali, strutturali e funzionali; Provenienza e destinazione delle risorse; Attività; Risultati economici e patrimoniali della gestione; sotto l'aspetto della disciplina ordinativa, si fa rinvio al
primo referto sulla Fondazione - sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 259/1958 (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 1994);
il predetto Organo Giudiziario riferisce i risultati del controllo eseguito sulla gestione degli esercizi - comunicato a norma dell'articolo 7 della legge n. 259/1958 alle Presidenze dei due rami del Parlamento - ed i più rilevanti fatti sino all'attualità, mirando principalmente alla valutazione dell'attività della Fondazione O.N.L.U.S., diretta al perseguimento delle finalità di cui all'oggetto sociale. A questo proposito, si rileva nell'ultimo decennio, dato anche il grave mancato apporto artistico e culturale del compianto Maestro Menotti, che è recentemente mancato dopo lunga e invalidante malattia, un allarmante resoconto della Corte sul controllo sulla gestione della Fondazione O.N.L.U.S., culminato nell'ultima relazione, in cui si afferma che «il quadro delle carenze nella capacità di implementazione delle risorse denunciato nei precedenti referti, non appare mutato e mancano gli auspicati segnali per l'avvio di un percorso costante, che consenta il raggiungimento di tutti gli scopi statutari da parte dell'Ente e di garantire la continuità del Festival»;
sotto il profilo dell'assetto ordinamentale, a giudizio della Corte dei Conti, costante nel tempo, restano insolute le problematiche ripetutamente segnalate nei precedenti referti ed essenzialmente incentrate, come vizio di origine, sul sistema, prescelto dal legislatore, per il finanziamento del «Festival dei Due Mondi» di Spoleto. La Corte infatti, ritiene che la legge n. 418/90 - riconoscendo la rilevanza, anche internazionale, della manifestazione e per «assicurare la (sua) realizzazione» e «garantirne la continuità» - ha infatti previsto una contribuzione annua dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali a favore della omonima «Fondazione» e non della «Associazione» (di identica denominazione), che ha ideato e sinora curato il Festival;
in effetti, la Corte dei Conti ha voluto riconoscere come il legislatore abbia preso atto dell'esistenza dei due organismi privati (Fondazione e Associazione) e del previgente sistema per la disciplina delle reciproche relazioni - regolato dallo Statuto della Fondazione, su base convenzionale - attribuendo alla Fondazione stessa il ruolo di collettore del finanziamento statale e di garante del relativo impiego, per la periodica realizzazione della manifestazione, con obbligo di invio dei propri bilanci al Ministero erogatore, ritenendo che il medesimo legislatore abbia tenuto conto delle peculiarità dei due organismi, privilegiando l'acquisita personalità giuridica della Fondazione ed il suo scopo principale di perseguire l'ininterrotta prosecuzione del Festival. (Infatti, l'articolo 2 dello Statuto della Fondazione - Scopi - recita «Scopo della Fondazione è quello di assicurare continuità della manifestazione spoletina denominata Festival dei Due Mondi, ideata dal maestro Giancarlo Menotti, voluta dal Comune di Spoleto ed organizzata dalla Associazione Festival dei Due mondi, sostenendone le attività culturali, a tale fine potrà fare tutto quanto ritenuto necessario per assicurare, anche direttamente, la realizzazione della Manifestazione»);
pertanto, la Corte ha riconosciuto che in ogni caso, la Fondazione è sorta per congiunta volontà del Comune di Spoleto (ed altri enti locali) e dello stesso ideatore dell'Associazione (il Maestro Menotti) e che le norme statutarie della prima stabiliscono, sui reciproci rapporti, che alla manifestazione «provvede oggi» l'Associazione ed alla sovrintendenza artistica della Fondazione il direttore artistico della stessa Associazione, valorizzando così le ragioni dell'ideatore del Festival figura carismatica irripetibile e tuttora non sostituita da personaggio dotato di siffatti geniali apporti culturali tali da riverberarsi sugli stessi risultati degli eventi, cui spettava altresì la presidenza onoraria della Fondazione (venuta meno, peraltro, con la modifica del marzo 2000). È importante evidenziare che la Corte afferma che la Fondazione assicura la continuità,
del Festival, sostenendone le attività culturali e realizzandolo anche direttamente. Spetta alla Fondazione per norma statutaria il preventivo esame del budget del Festival, l'erogazione dei contributi per la sua effettuazione ed il conseguente esame dei consuntivi. Tuttavia, la Corte solleva adeguate censure affermando che «l'esperienza di attuazione ormai ultradecennale della legge n. 418/90 ed il controllo effettuato dalla Corte, a partire del 1994, inducono a ribadire la inidoneità del modulo giuridico ed operativo prescelto e l'inadeguato comportamento della Fondazione»;
dagli atti di controllo emerge indubbiamente che il sovvenzionamento statale tramite la Fondazione e la regolazione convenzionale dei rapporti con l'Associazione, hanno prodotto crescenti contrasti originati, in parte, dall'iniziale dissesto dei conti dell'Associazione (riconnesso dalla Fondazione all'eccesso di spese non essenziali) e, in parte, dai controlli della Fondazione stessa sull'impiego del finanziamento statale e sulla complessiva conduzione del Festival e, in detto contesto, l'Associazione ha sempre rivendicato l'integrale acquisizione delle risorse comunque riferibili al Festival - ritenuto di propria creazione ed esclusiva pertinenza - disconoscendo di fatto i concorrenti interessi pubblici, rappresentati dalla Fondazione a livello locale ed elevati all'ambito nazionale dallo specifico intervento del legislatore statale;
a seguito di detti aspetti di criticità più volte segnalati dalla Corte - quali a) la nomina di un «garante» da parte della Fondazione e l'accettazione non concordata della sovrintendenza del Festival; b) la prima assegnazione non integrale del contributo statale a cui va aggiunta la mancata sostituzione del compianto Maestro Giancarlo Menotti con una personalità di nota fama che potesse assicurare una conduzione gestionale di più autorevole qualità; c) un grave elemento di litigiosità in quanto l'Associazione ha avviato due contenziosi nei confronti della Fondazione, richiedendo l'esclusività della denominazione ed il reintegro di tutti i fondi destinati al Festival, non accogliendo, sostanzialmente, il nuovo schema di convenzione per il 2001 elaborato dagli organi statutari della Fondazione Il contenzioso, in cui è stato chiamato dalla convenuta Fondazione il Ministero per i beni artistici e culturali, tuttora pendente innanzi il Tribunale di Spoleto, costituisce, come rimarcato dalla Corte dei conti, «l'esito prevedibile e preannunciato della mancata adozione delle misure sollecitate dalla Corte stessa sul piano legislativo e statutario e rende concreto il rischio che la gran parte delle risorse statali, destinate al Festival, siano di fatto destinate a finanziare le spese di lite», cosa che avviene oggi, anche conseguentemente alla mancata designazione di Vertici autorevoli della Fondazione, così come voluto dalla Corte;
altrettanto incredibilmente, si deve constatare dai resoconti della Corte, che «dopo ripetute iniziative ministeriali si è addivenuti faticosamente ad un ulteriore convenzione, ma con stipula intervenuta (contrariamente alle disposizioni statutarie) per la prima volta successivamente alla conclusione del Festival (!) - ottobre 2000 - e con durata circoscritta a quasi due mesi (sino al dicembre 2000) in cui è stata soppressa l'anomala figura del Garante della Fondazione»;
va pertanto rimarcato che la Corte ha fornito validi strumenti giuridici per affrontare l'indifferibile esigenza - sul piano dell'assetto ordinamentale - della ricerca di soluzioni innovative, anche analoghe a quelle adottate per gli enti lirici e con la previsione delle «società di cultura», coinvolgendo tutti i soggetti interessati, a livello nazionale e locale, in ambito pubblico e privato e tenendo conto della riforma sul federalismo. Sul punto, la Corte ha affermato «che responsabilità primaria spetta al Ministero per i beni e le attività culturali che, per legge, eroga i contributi e riceve i bilanci della Fondazione, derivandone l'obbligo di verifica sull'impiego delle risorse statali finalizzate e comunque dell'ineludibile
esercizio dei generali poteri di vigilanza ministeriale»;
nella permanenza dell'attuale quadro normativo e del contenzioso suddetto a giudizio della Corte dei conti restano - in ogni caso - compiti irrinunciabili della Fondazione assicurare la continuità del Festival, attraverso la sua promozione e sostegno ed esercitare una costante azione di vigilanza, che eviti rischi di interruzione della manifestazione, di fatto attualmente presenti. Tali compiti corrispondono infatti, non solo, alla ragione istitutiva della Fondazione, ma sono rafforzati dalla prescrizione della legge statale ed imposti dalle finalità statutarie e dalla natura pubblica della contribuzione attualmente penalizzata dal grave problema del risanamento definitivo della gestione del Festival e dalla ineludibile necessità della ricerca di soluzioni alternative, che garantiscano in ogni caso la prosecuzione della, manifestazione, assai compromessa per detti motivi;
la situazione sopra evidenziata è ulteriormente resa critica dai rilievi ulteriori e altrettanto gravi, espunti dagli atti della Corte dei conti, circa la pletoricità degli organi statutari della Fondazione, a parte l'Assemblea, indispensabile per il funzionamento dell'Ente (e cioè: Presidente, Vice-Presidenti Comitato di Gestione, Comitato Esecutivo, Segretario Generale, Direttore Amministrativo, oltre al Collegio dei Sindaci revisori per i controlli interni, non avendo la Fondazione più fatto ricorso alla certificazione dei bilanci, finanche il neo designato Sovraintendente, frutto dell'ennesima recente modifica statutaria e di fatto mai nominato!) con inutili sovrapposizioni di ruoli e competenze, scarsa operatività e, soprattutto, con gravi oneri di funzionamento della Fondazione incidenti su «spese generali e di amministrazione», cui non fa, peraltro, riscontro l'ampliamento della compagine assembleare, statutariamente aperta ad altri ingressi, onde favorire l'apporto di risorse aggiuntive anzi, al contrario si deve constatare, negli ultimi anni, la crescente diminuzione del numero dei soci, che rasenta la pressoché totale estinzione degli stessi, con conseguente estinzione dei contributi di fonte non statale, fenomeno di criticità estrema segnalato dalla Corte;
detta allarmante situazione di deficit evidenziata nei referti, si ripete, ripetuti nel tempo, dalla Corte dei conti, è ulteriormente aggravata dai contingenti fattori di conferma della scarsa capacità di reperire introiti aggiuntivi da parte della Fondazione, sicché si è venuta ad attestare una pressoché predominante contribuzione annua statale, ridotta via via dalle leggi finanziarie recenti, vista l'impossibilità di perseguimento dell'oggetto sociale della Fondazione e falcidiata da oneri e spese e dalle richieste della Associazione di reintegro della parte di contributo statale non versato. Ciò rende evidente che solo proporzionalmente alle iniziative progettuali e programmatiche ed alla qualità delle stesse, da attuare da parte della Fondazione, atte a ricreare un equilibrio finanziario e un ritrovato lustro operativo del Festival in ambito nazionale, ricco di talenti ed artisti ed anche davanti alla platea internazionale, essenzialmente volto al perseguimento dello scopo sociale, si possa richiedere il necessario stanziamento di risorse da parte dello Stato, ancorato, ineludibilmente a criteri selettivi;
peraltro, la Corte dei conti ha testualmente affermato che «restano ancora inattivate le fonti di finanziamento connesse agli apporti di cittadini italiani e stranieri e soprattutto ai contributi finalizzati di cui alla legge n. 512/82; né la Fondazione ha fornito elementi sulle iniziative condotte per promuovere le sponsorizzazioni in favore della Associazione, alla quale ne è demandata la diretta gestione, sulla base delle specifiche clausole delle convenzioni con la stessa stipulate. In proposito, oltre a ribadire che una informativa sulle predette sponsorizzazioni è indispensabile per valutare l'effettività degli interventi della Fondazione,
deve la Corte richiamare, all'attenzione del Governo e del Parlamento, l'esigenza di rimuovere gli ostacoli alla operatività della citata legge n. 512. E ciò, al fine di rendere fiscalmente competitive le contribuzioni a soggetti che svolgono attività di rilevanza generale, come l'Ente oggetto di referto, al quale spetta - per Statuto ed in base ad una specifica legge statale - assicurare il periodico svolgimento del Festival;
oltre a tutto quanto sopra detto, che già basta a evidenziare la gravità della situazione, la Corte non ha mancato di rilevare la persistente discontinuità ed incertezza delle contribuzioni (soprattutto nel profilo quantitativo), che generano, tra l'altro, non solo difficoltà ed ostacoli ad un ordinato esercizio della programmazione da parte della Fondazione ma anche gravi ripercussioni sui bilanci comunali spoletini. Infatti, si legge agli atti che «non ignora la Corte che i vincoli europei si ripercuotono - attraverso il patto di stabilità interno - sulle finanze locali, né trascura di considerare gli oneri annuali (oltre 500 milioni sino al 2013) assunti dal Comune di Spoleto, che nella Fondazione riveste un ruolo preponderante, per il mutuo acceso a ripiano di pregressi dissesti dell'Associazione. Deve peraltro la Corte stessa nuovamente sottolineare che la qualificata presenza negli organi della Fondazione e la qualità di più diretti beneficiari della sua azione, impongono agli enti territoriali interessati di assumere gradualmente un ruolo finanziario meno subalterno rispetto a quello statale e di conferire altresì ai propri contributi caratteristiche di maggiore certezza, continuità e più elevata consistenza». Peraltro il Comune di Spoleto aveva già in precedenza contribuito al ripianamento debitorio ricorrendo all'impiego di altre risorse economiche, altrettanto gravanti sui bilanci comunali, ma del tutto inutilmente;
di contro, a giudizio della Corte, «ciò non esime ovviamente la Fondazione dalla dimostrazione di una rinnovata capacità progettuale - attraverso la promozione di diverse e valide iniziative, da condurre soprattutto congiuntamente - che agevoli una più estesa partecipazione agli stanziamenti che i predetti enti destinano al settore della cultura. Spetta inoltre alla Fondazione stessa studiare eventuali modifiche statutarie - da adottare con l'assenso dei rappresentanti dei medesimi enti locali, presenti nei propri organi - volte ad una maggiore responsabilizzazione dei principali «azionisti» e quindi all'accrescimento del finanziamento ordinario, in misura che sia sufficiente alla compiuta realizzazione di tutte le finalità istituzionali, fermo restando il potere-dovere della Fondazione di svolgere i necessari controlli, tenendo ben in conto i pregressi interventi di ripiano dei dissesti che hanno contrassegnato i conti dell'Associazione»;
infine, il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. 134/05 - 4540 del 19 dicembre 2005 al Presidente della Fondazione riconoscendo la pesante situazione debitoria dell'Associazione Festival dei Due Mondi, invitava la Fondazione medesima «a verificare l'idoneità della citata Associazione alla realizzazione del Festival o ad individuare altro qualificato soggetto»;
nulla è stato fatto in ossequio ai suggerimenti della Corte dei conti e alle direttive del Ministero e la situazione del Festival e della Fondazione è vieppiù drammatica e coinvolgente anche equilibri economici regionali e nazionali, e deve essere prontamente affrontata e, con le opportune misure, medio-tempore scon- giurata -:
quali misure intenda adottare il Governo per affrontare e risolvere la grave situazione relativa alla Manifestazione «Festival dei Due Mondi di Spoleto», in tutti gli aspetti di cui alle premesse dettagliatamente descritti, visto che la situazione sia di deficit sia di mancato raggiungimento dell'oggetto sociale della Fondazione O.N.L.U.S. Festival dei Due Mondi presenta ripercussioni sulla Nazione e sulla collettività.
(5-00955)
Interrogazioni a risposta scritta:
ALBONETTI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la UILT (Unione Italiana Libero Teatro) è una associazione a carattere nazionale alla quale aderiscono circa 600 gruppi teatrali non professionisti che contano oltre ottomila attori e tecnici volontari, distribuiti in diciotto regioni italiane;
molti di questi gruppi gestiscono spazi propri o di enti, organizzano rassegne a carattere nazionale o locale grazie anche al lavoro di coordinamento e di sostegno svolto dalla UILT con i propri organismi centrali e periferici;
l'associazione garantisce alle compagnie informazioni aggiornate attraverso il suo sito Internet e le sue pubblicazioni, inoltre operando tramite il proprio centro Studi organizza eventi, e corsi formativi e seminari con la collaborazione di esperti docenti e professionisti del teatro italiano ed internazionale promuovendo la formazione artistica e tecnica dei gruppi associati e dei loro componenti;
la UILT, sta costituendo in collaborazione con le altre federazioni nazionali, regionali e provinciali la Conferenza permanente del teatro amatoriale italiano che avrà il compito di operare per il riconoscimento culturale e giuridico del teatro amatoriale in Italia, di promuovere ogni attività tesa alla emanazione di un quadro normativo specifico che tuteli le attività dei gruppi non professionisti, di favorire la nascita di un organo confederativo nell'ambito della Comunità europea e di promuovere l'attività del teatro amatoriale italiano all'estero;
il 30 ottobre 2006 l'associazione UILT inviava al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio III - Attività teatrali, la domanda di contributo per l'anno 2007 in riferimento alla l'articolo 18, lettera a), decreto ministeriale 21 dicembre 2005;
dal lontano 1991, a differenza delle altre associazioni teatrali, la UILT non percepisce contribuiti nonostante la sua attività negli ultimi anni sia notevolmente cresciuta;
da colloqui intercorsi con i responsabili del Ministero per i beni e le attività culturali è emerso che l'associazione non beneficerà per l'anno 2007 dei contributi richiesti -:
se non ritenga opportuno intervenire al fine di chiarire le ragioni delle scelte adottate dal dipartimento competente in questa particolare situazione e quali iniziative intende intraprendere per scongiurare il ridimensionamento dall'articolata e diffusa attività dell'Associazione UILT.
(4-03320)
GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il Ministero per i beni e le attività culturali è interessato da un processo di riordino secondo quanto previsto dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
è all'esame del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici una bozza concernente il riordino del precitato dicastero che all'articolo 16, comma 3, lettera a), annovera tra gli Istituti dotati di autonomia speciale la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei;
la Soprintendenza di Pompei venne istituita nel 1981, con Fausto Zevi primo soprintendente;
con la legge n. 352 del 1997, la Soprintendenza Archeologica di Pompei è
stata dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria -:
se tale accorpamento tra la Soprintendenza archeologica di Napoli e la Soprintendenza archeologica di Pompei rientri in un piano logico funzionale di rilancio delle due strutture oppure nella necessità di eliminare problemi che si registrano fra alcuni organi direttivi;
se tale accorpamento sia stato valutato ai fini delle conseguenze organizzative e funzionali affinché non vi siano ripercussioni nello svolgimento delle attività dei due istituti;
se tale ipotesi in realtà non prefiguri una diminuzione del ruolo della Soprintendenza Archeologica autonoma di Pompei con un impoverimento di tutta l'area di Pompei nonché dei siti facenti parte della Soprintendenza archeologica così come denunciato anche dal sindaco di Pompei a nome di tutta l'amministrazione su Il Mattino dell'8 aprile 2007;
se non ritenga il Ministro per i beni e le attività culturali di risolvere le cause dei problemi indicati sopra rimuovendo i soggetti che ne siano responsabili, lasciando inalterata la struttura che a prescindere dagli uomini che attualmente la governano, può rappresentare il modello di riferimento delle strutture autonome del Ministero per i beni e le attività culturali.
(4-03325)
GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il Consiglio dei ministri in data ha approvato in via preliminare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'istituzione de il «Centro per il libro e la lettura»;
attualmente il predetto decreto del Presidente della Repubblica è all'esame della Conferenza Stato-Regioni per l'acquisizione del parere;
presso il Centro opera un Osservatorio del libro e della lettura;
il Centro pur essendo ufficio dirigenziale di livello non generale prevede lo stesso trattamento economico di un dirigente generale;
la gestione del Centro è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da:
a) il Direttore del Centro, che lo presiede;
b) il direttore amministrativo;
c) un rappresentante della direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;
il Centro si avvale di un Consiglio composto da:
il presidente;
un rappresentante del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
un rappresentante della direzione generale per la promozione e la cooperazione generale della cultura italiana del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante della direzione generale promozione degli scambi del Ministero del commercio internazionale;
un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;
un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
un rappresentante del Ministero delle politiche europee;
un rappresentante del Ministero delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione;
il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali;
il direttore del Centro per il libro e la lettura;
tre rappresentanti designati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome;
tre rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia;
tre rappresentanti dell'associazione nazionale comuni italiani;
un rappresentante della SIAE;
cinque rappresentanti dell'associazione di categoria degli editori librari più rappresentativa in ambito nazionale;
due rappresentanti dell'associazione di categoria dei librai più rappresentativa in ambito nazionale;
due rappresentanti dell'associazione professionale dei bibliotecari più rappresentativa in ambito nazionale;
tre rappresentanti dei sindacati degli scrittori più rappresentativi in ambito nazionale;
due rappresentanti delle associazioni di categoria dei traduttori e degli interpreti più rappresentative in ambito nazionale;
tre esperti scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali;
presso il Centro è costituito un comitato di indirizzo, presieduto da un presidente e da sette membri -:
se la costituzione di un organismo a detta dell'interrogante pletorico, in quanto costituito - tra consiglio, comitato di indirizzo, osservatorio e revisori dei conti - di oltre 50 persone non si ponga in contrasto con gli indirizzi dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
se nella scelta del direttore del Centro il Ministro non ritenga di privilegiare la scelta di una professionalità tecnico scientifica appartenente al ruolo dei bibliotecari;
se non sia opportuno ricondurre la creazione di un simile Istituto all'interno del disegno complessivo di riordino del Ministero per i beni e le attività culturali.
(4-03329)
GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
in data 1 marzo è stato insediato il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici;
in relazione alla composizione del Consiglio Superiore e dei Comitati tecnico scientifici, il decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 12 gennaio 2007, all'articolo 2 stabilisce che i componenti non «possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore»;
L'Indipendente nell'edizione del 6 marzo 2007, ha pubblicato i nomi di una serie di componenti dei Comitati tecnico scientifici e del Consiglio Superiore, quali gli architetti Paolo Rocchi e Paolo Portoghesi, quest'ultimo addirittura Presidente del comitato tecnico scientifico per l'Architettura e l'Arte contemporanea, che si trovano, a detta dell'interrogante, in palese conflitto d'interesse -:
se risulti al Ministro interrogato che componenti dei Comitati tecnico scientifici e del Consiglio Superiore si trovino nelle condizioni di incompatibilità rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 12 gennaio 2007;
se le nomine effettuate dal Ministro per i beni e le attività culturali nei 6 comitati tecnico scientifici nonché le elezioni dei Presidenti dei Comitati tecnico scientifici tenutesi lo scorso 1 marzo sono da ritenersi non valide in tutti quei casi in cui vi è incompatibilità;
quali iniziative intenda assumere il Ministro per i beni e le attività culturali per evitare l'annullamento o l'invalidamento di tutte le decisioni sino ad ora assunte dai Comitati tecnici scientifici.
(4-03331)