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Allegato A
Seduta n. 15 del 28/6/2006
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(A.C. 1005 - Sezione 4)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Versamenti IRAP).
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'ultimo periodo, dopo le parole: «con riferimento all'anno di imposta 2006» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005»;
b) all'ultimo periodo, le parole: «sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte» sono sostituite dalle seguenti: «o periodo sulla base della misura massima delle maggiorazioni d'aliquota dell'IRAP»;
c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo di tali acconti è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle maggiorazioni d'aliquota di cui al presente comma.».
1-ter. I maggiori versamenti in acconto dell'IRAP dovuti a seguito dell'applicazione delle maggiorazioni d'aliquota di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero vengano a scadenza entro il sessantesimo giorno successivo, possono essere eseguiti fino a tale ultima data senza l'applicazione di sanzioni né di maggiorazioni a titolo di interesse corrispettivo. Nel caso in cui il Governo approvi il piano di rientro di una o più delle regioni interessate dagli aumenti di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e venga disposta la non applicazione di tali maggiorazioni, il versamento dell'acconto dell'IRAP che risulti eventualmente eccedente può essere utilizzato, quale credito d'imposta, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e senza rilevare ai fini della misura massima prevista dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; tale compensazione può essere effettuata a partire dai versamenti effettuati dal giorno successivo a quello in cui ha efficacia la disposizione relativa alla non applicazione delle maggiorazioni.
1. 10. Leo.
All'emendamento 1.50 della Commissione, comma 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2006 con le seguenti: 20 luglio 2006.
0. 1. 50. 1. Gioacchino Alfano.
All'emendamento 1.50 della Commissione, comma 1-bis, sostituire le parole da: o ridotta fino alla fine del comma con le seguenti:, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione e le riduzioni di aliquota.
0. 1. 50. 3. Galletti.
All'emendamento 1.50 della Commissione, comma 1-ter, premettere le parole: L'eseguito versamento d'acconto IRAP, che risulti eventualmente eccedente può essere utilizzato, quale credito d'imposta, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e senza rilevare ai fini della misura massima prevista dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; tale compensazione può essere effettuata a partire dai versamenti eseguiti dal giorno successivo a quello in cui è stato raggiunto l'accordo.
0. 1. 50. 2. Leo, Gioacchino Alfano.
All'emendamento 1.50 della Commissione, comma 1-ter, sostituire le parole: della prima rata di acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta dai contribuenti interessati dalle con le seguenti: delle maggiori somme dovute dai contribuenti a seguito dell'applicazione delle.
0. 1. 50. 4. Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano limitatamente alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006 un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del Servizio sanitario regionale e si interpretano nel senso che l'imposta regionale sulle attività produttive è calcolata maggiorando di un punto percentuale l'aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.
1-ter. Il versamento della prima rata di acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta dai contribuenti interessati dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, effettuato entro il 20 luglio 2006, non è soggetto alla maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
1. 50. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La norma di cui al comma 1 non si applica relativamente all'incremento della misura dei versamenti in acconto derivante dall'applicazione del meccanismo di maggiorazione dell'aliquota IRAP previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il ripianamento del disavanzo di gestione del Servizio sanitario regionale.
1. 1. Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte, Leo, Campa, Galletti, Germontani.
ART. 2.
(Canoni demaniali marittimi).
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, dopo le parole: «delle categorie interessate» sono aggiunte le seguenti: «e le associazioni dei consumatori».
2. 11. Bonelli.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2006 con le seguenti: 15 dicembre 2006.
2. 2. Gioacchino Alfano, Campa.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2006 con le seguenti: 31 ottobre 2006.
* 2. 12. Buontempo.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2006 con le seguenti: 31 ottobre 2006.
* 2. 50. La Commissione.
(Approvato)