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Allegato A
Seduta n. 15 del 28/6/2006
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(Sezione 2 - Iniziative volte a differire la sospensione dei termini per i versamenti tributari e contributivi sino alla fine dello stato di emergenza dichiarato per la provincia di Catania)
RAITI e EVANGELISTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza relativamente all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania;
il termine dello stato di emergenza è stato prorogato, con successivi provvedimenti, fino al 31 dicembre 2006;
le proroghe sono state disposte in parallelo alla dichiarazione dello stato di emergenza per similari stati di calamità naturale verificatisi in altre parti del territorio nazionale;
alla dichiarazione dei diversi stati di emergenza hanno fatto seguito diverse ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3254 del 2002, 3315 del 2003, 3354 del 2004 e 3442 del 2005), con le quali, tra le altre disposizioni, venivano sospesi i termini per i versamenti tributari e contributivi degli abitanti i centri colpiti dalle calamità naturali;
nel territorio della provincia di Catania persiste il disagio economico delle popolazioni colpite, tanto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2005, si è ritenuto di dover prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006;
parimenti, si è ritenuto di prorogare lo stato di emergenza in altre zone del territorio italiano (Molise e Puglia), per le quali si è provveduto con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n 3496 del 17 febbraio 2006 anche ad una nuova sospensione dei termini per i versamenti tributari e contributivi per tutto il 2006 -:
se non ritenga che gli abitanti della provincia di Catania non debbano usufruire di analogo trattamento riservato ad altre popolazioni colpite da calamità naturali e se non ritenga che la sospensione dei termini per i versamenti tributari e contributivi non debba essere differita alla fine dello stato di emergenza fissato al 31 dicembre 2006, con effetto retroattivo a partire dall'ultima scadenza della sospensione (15 dicembre 2005). (3-00069)
(27 giugno 2006)