Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 15 del 28/6/2006
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta in Commissione:
FOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
in ragione delle vigenti disposizioni di legge, il direttore generale dei lavori del demanio del Ministero della Difesa, di concerto con il direttore dell'agenzia del demanio, emanava il decreto 28 febbraio 2005, recante: «Individuazione dei beni immobili in uso all'Amministrazione della Difesa, non più utili ai fini istituzionali, da consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso all'Agenzia del demanio»;
i predetti immobili specificati nell'allegato A al predetto decreto, essendo stati individuati come non più utili a fini istituzionali, entravano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e dismissione di cui alla legge n. 410 del 2001;
il valore degli immobili in questione veniva stimato in un importo non inferiore complessivamente a 954 milioni di euro fino alla concorrenza di 1.357 milioni di euro -:
se l'importo su indicato sia stato assegnato al bilancio delle Difesa, secondo le modalità che la Direzione Generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio avrebbero dovuto concordare, in relazione all'effettiva e completa liberazione degli immobili in questione da persone e cose;
se e quali immobili siano stati ad oggi formalmente consegnati all'Agenzia del demanio;
per quali immobili consegnati all'Agenzia del Demanio siano state attivate le procedure di valorizzazione e dismissione di cui alla già citata legge n. 410 del 2001;
in ogni caso, quali iniziative intendano assumere affinché nel più breve tempo possibile il decreto in premessa citato trovi piena e completa applicazione.
(5-00039)
Interrogazioni a risposta scritta:
FRATTA PASINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in base alla legislazione vigente in materia venatoria gli Ambiti Territoriali di Caccia corrispondono contributi ai conduttori di fondi rustici in esso siti al fine di favorire interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici diretti alla conservazione ed alla implementazione degli habitat per gli animali selvatici;
non è chiaro il regime fiscale di tali contributi -:
se tali contributi sono soggetti all'applicazione dell'IVA e, in caso affermativo, con quale aliquota.
(4-00371)
STUCCHI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in alcuni comuni si sta provvedendo al passaggio dalla TARSU (tassa sui rifiuti solidi ed urbani) alla TIA (Tariffa di igiene ambientale);
la tariffa è diretta conseguenza del Decreto Legislativo 22/97 che disciplina la gestione, il recupero e lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto, decreto meglio conosciuto come «decreto Ronchi», che ha come finalità la creazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti con la riduzione della produzione, il riciclo attraverso la raccolta differenziata, il recupero energetico e la minimizzazione dell'uso delle discariche. La Tariffa è lo strumento attraverso il quale coprire tutti i costi sostenuti per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati (raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento), compresa la pulizia delle strade e delle aree pubbliche;
la somma dovuta dalle utenze domestiche (famiglie) tiene conto del numero di metri quadrati di superficie occupata e del numero di persone di cui si compone il nucleo familiare. Con la vecchia tassa, invece, tutti gli immobili di uguale superficie pagavano la stessa cifra indipendentemente dal numero delle persone e, di conseguenza, dalla quantità di rifiuti prodotta;
la tariffa è la somma di due parti: parte fissa e parte variabile. La parte fissa copre i costi dello spazzamento e della pulizia delle strade e delle aree pubbliche, la quota di investimenti e ammortamenti del servizio, le spese generali di gestione. La parte variabile copre i costi di raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, e i costi di trattamento e riciclo dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate;
la tariffa di riferimento è determinata dagli Enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio ed è applicata e riscossa dai soggetti gestori che gestiscono la raccolta dei rifiuti solidi urbani, le raccolte differenziate, lo smaltimento dei rifiuti ed i servizi di igiene urbana nel territorio comunale;
il passaggio alla TIA ha una conseguenza importante anche per l'applicazione dell'IVA. Infatti diversamente dalla tassa rifiuti, nella tariffa igiene ambientale viene applicata l'IVA del 10 per cento, con un conseguente aggravio per il contribuente -:
se non si ravvisi la necessità di adottare iniziative per sollevare il contribuente dal pagamento dell'IVA visto che precedentemente, con la TARSU, non veniva corrisposta.
(4-00372)
MIGLIORI e MENIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a Firenze vi sono immobili costruiti con finanziamenti statali nel 1952 ed assegnati agli esuli dai territori della Venezia Giulia che furono poi ceduti alla ex Jugoslavia, ai profughi della Grecia, della Libia ed ai rimpatriati delle ex colonie in generale, siti in via Niccolò da Tolentino e via Magellano; e ve ne sono altri che invece fanno parte del comparto ERP, dei quali il 15 per cento è riservato alle stesse categorie di soggetti sopraindicati (via Argingrosso, via Accademia del Cimento);
i profughi ai quali lo Stato italiano assegnò le abitazioni di via Niccolò da Tolentino e via Magellano, con legge speciale n. 137 del 1952, sono a seguito stati messi nelle condizioni di poter acquistare le abitazioni che abitavano e per le quali pagavano un canone al demanio nazionale e di poter acquistare alle condizioni e secondo le procedure previste dalla legge n. 560 del 1993; la stragrande maggioranza di essi, versò, infatti, il prezzo di acquisto degli immobili, così come determinato dalla stessa legge;
nonostante ciò, a Firenze, a distanza di 8 anni - fino ad ottobre 2001 - alcun contratto di vendita era stato stipulato, nonostante che il pagamento del prezzo fosse stato acquisito e non restituito, con la conseguenza che essi abitavano in abitazioni per le quali avevano, già acquistato, ma per le quali continuavano lo stesso a versare un canone, prima allo Stato e successivamente, per motivi oscuri alla regione, proprio come se le loro abitazioni rientrassero nel comparto abitativo ERP;
addirittura, molti di loro hanno ricevuto negli ultimi anni, intimazioni di sfratto da parte del comune di Firenze - il quale peraltro ha anche mandato in alcuni casi la forza pubblica - pur essendo l'amministrazione comunale priva di alcuna titolarità e di alcuna competenza come soggetto istituzionale in questa vicenda, dato che le case, come detto, sono demaniali ed al loro comparto si applicano quindi le leggi dello Stato; non si comprende perché quegli immobili non devono essere assegnati dal Comune seguendo i procedimenti delle liste, bensì devono essere restituiti ed alienati, come dice la legge, a coloro che ne hanno diritto perché aventi la qualifica di profugo, da parte del Demanio;
a fronte di tale stato di cose l'interrogante rileva un «assordante» silenzio dell'agenzia del demanio di Firenze;
a seguito di interrogazioni nelle sedi istituzionali locali e nazionale, solleciti in sede governativa, in particolare al Ministero competente, la situazione si è sbloccata dopo 8 lunghi anni, e, dall'ottobre 2001, l'Agenzia del Demanio Fiorentino ha deciso di inviare i moduli per la stipula dei contratti a coloro che avevano pagato il prezzo dell'immobile che abitavano;
in data 21 febbraio 2001 è stata emanata la direttiva «Cessione di alloggi ai
profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, in applicazione dell'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale, si ribadisce e si precisa con grande chiarezza il contesto normativo di riferimento per questo comparto abitativo;
è stato approvato un ordine del giorno, allegato alla legge finanziaria per il 2003, nel quale si ribadisce la cornice di riferimento e si impegna il Governo: garantire il rispetto di quelle disposizioni;
tuttavia a Firenze l'Agenzia del demanio non ha di fatto favorito la stipula degli ultimi contratti che, ancora, a distanza di più di cinquant'anni, attendono di essere predisposti al fine di poter rendere i legittimi assegnatari di essi (profughi che hanno già versato quanto dovevano allo Stato per l'acquisto) proprietari a tutti gli effetti;
in relazione a questi casi ancora irrisolti risulta all'interrogante che l'Agenzia del demanio fiorentina, pur avendo riconosciuto l'esistenza di tutti i requisiti per la cessione degli immobili ai rispettivi assegnatari sosterrebbe la necessità di un via libera da parte dell'Avvocatura Distrettuale perché si tratta di casi nei cui confronti pendono intimazioni di sfratto da parte dell'amministrazione comunale di Firenze che, come più volte reso noto dall'interrogante al ministero competente, alla Vicepresidenza del Consiglio ed alla stessa Presidenza del Consiglio, si autoattribuisce la titolarità di questi immobili, considerandoli immobili di edilizia residenziale pubblica, ed ha proceduto e sta procedendo agli sfratti nei confronti di profughi che hanno il diritto di acquistare le case che lo Stato costruì per loro nel lontano 1952;
questo atteggiamento dell'Agenzia del Demanio di Firenze che per motivazioni incomprensibili, si rifiuta di fatto, di espletare il proprio compito, ovverosia accertare l'esistenza della qualifica di profugo (ci sono per i certificati della Prefettura che lo attestano inequivocabilmente), del versamento effettuato allo specifico conto corrente intestato alla Banca d'Italia (ci sono le ricevute dei versamenti) e dei requisiti di parentela (quando non sono profughi in primo grado è la stessa legge che prevede la trasmissione del diritto all'acquisto ai familiari conviventi entro il quarto grado) e, conseguentemente, predisporre i contratti di vendita, senza arrestare la procedura soltanto perché il Comune ha illegittimamente promosso provvedimenti di sfratto, attesta un modus operandi che ad avviso degli interroganti non appare essere conforme ai princìpi che regolano l'agire amministrativo;
quanto affermato è dimostrato dalle numerose istanze da parte di rappresentanti delle istituzioni comunali, da parte dell'interrogante e da parte dei legali di parte;
un'ulteriore dimostrazione di quanto detto, emerge dal fatto che la direttiva della Presidenza del Consiglio del febbraio 2001 in merito alla vendita degli alloggi ai profughi, così come il recente ordine del giorno approvato dal Parlamento ed allegato alla finanziaria 2003, non vengono presi in considerazione dalla Agenzia Fiorentina;
ad ulteriore conferma, si cita l'ultimo esempio, in ordine cronologico, confermativo del comportamento assai sindacabile dell'Agenzia: risulta all'interrogante che il figlio di un profugo sia stato sfrattato per mano del comune di Firenze, dall'alloggio originariamente assegnato a suo padre, nonostante che quest'ultimo fosse profugo esule da Pola e legittimo assegnatario dell'alloggio in questione e nonostante che avesse già versato alla Banca d'Italia il prezzo dell'acquisto secondo quanto previsto dalla legge n. 560 del 1993. Poiché il Demanio ha ritardato anni nelle predisposizioni del contratto per motivazioni sconosciute, essendo nel frattempo deceduto, il figlio di lui non sarebbe stato ritenuto subentrabile nel contratto ed è stato sfrattato. Quindi, a causa della lentezza (anni!) dell'Agenzia fiorentina nella predisposizione di un contratto, per sua stessa
ammissione, privo di alcun ostacolo, non solo l'originario titolare non ha potuto acquistare, ma addirittura il figlio è stato sfrattato;
su quella stessa abitazione adesso è appeso un cartello sul quale vi è scritto «lavori di ristrutturazione» e si indica la proprietà dell'ATER (ovverosia l'ente gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Quindi, non solo il Comune se ne appropria ma addirittura se ne attribuisce la proprietà nel silenzio generale e senza che il legittimo proprietario - il Demanio - rivendichi alcunché;
ad oggi sono circa 70 gli immobili che risulta che siano passati dalla proprietà del Demanio all'ATER il quale ha provveduto alla loro assegnazionea varie categorie di cittadini, in particolare extracomunitari, senza tenere conto delle disposizionidella legge n. 137 del 1952 che impongono che, qualora un alloggio si renda libero, debba essere riassegnato alla stessa categoria di persone per cui è stato costruito fino a totale esaurimento della stessa -:
se quanto riportato in premessa corrisponda al vero e, in caso affermativo quali iniziative intenda adottare nei confronti dell'Agenzia del Demanio di Firenze, al fine di garantire il rispetto dei diritti all'acquisto della casa dei cittadini profughi di Firenze, che ancora risultano in attesa di contratto, nonché il reintegro nell'abitazione degli sfrattati che sarebbero ora legittimi proprietari se l'Agenzia del Demanio Fiorentina avesse provveduto alla stipula dei contratti.
(4-00373)
MISURACA, GRIMALDI e FALLICA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
alle vedove di congiunti dipendenti dalla P.A. posti in quiescenza entro il 31 dicembre 1994 e deceduti in epoca successiva al 18 agosto 1995, all'atto dell'emissione del decreto di reversibilità, l'indennità integrativa speciale è stata conglobata e fissata nella misura del 60 per cento rispetto a quella percepita dal coniuge in vita. L'operato dell'INPDAP, appare incongruo ed illegittimo, anche secondo la più recente giurisprudenza, atteso che nella fattispecie sembra doversi ancora applicare il disposto dell'articolo 15 comma 5 della legge n. 274 del 1994, non abrogato dall'articolo 1 comma 45 della legge n. 335 del 1995 con l'attribuzione dell'intero dell'indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità correlata a trattamenti diretti liquidati fino al 18 agosto 1995;
l'INPDAP si è attenuto alle disposizioni del Ministero del Tesoro-Ragioneria generale dello Stato con nota del 28 settembre 1995 n. 187882 con la quale disponeva che le pensioni di reversibilità ai coniugi superstiti, qualunque sia la data di decorrenza della pensione diretta del dante causa, vanno liquidate in base ai requisiti ed alle misure previste dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria, pertanto nel calcolo in percentuale della pensione va calcolato anche l'importo dell'indennità Integrativa Speciale percepita dal de cuius;
tale disposizione ha creato delle discriminazioni di trattamento tra le vedove dei coniugi collocati in pensione prima del 31 dicembre 1994 e fino al 18 agosto 1995, le quali percepiscono la pensione di reversibilità al 60 per cento della base pensionistica e il 100 per cento dell'Indennità Integrativa Speciale percepita in vita dal marito, in virtù del disposto dell'articolo 15 comma 5 della legge n. 724 del 1994, e le vedove i cui coniugi sono stati collocati in pensione ugualmente entro il 31 dicembre 1994 e deceduti successivamente al 18 agosto 1995 percependo tutto al 60 per cento;
talune vedove avendo i requisiti di cui sopra vistesi decurtata la reversibilità dell'Indennità Integrativa Speciale hanno impugnato il decreto ottenendo giustizia: la Corte dei Conti-Sezioni Riunite, con sentenza n. 8/Q.M. del 17 aprile 2002 ha ritenuto fondate le doglianze delle vedove danneggiate. Altre Sezioni delle Corti dei
Conti, tra le quali quella dell'Aquila, con sentenza n. 291/2003 del 15 aprile 2003 ha accolto la richiesta delle ricorrenti dichiarando il diritto di esse a percepire l'Indennità Integrativa Speciale sulle rispettive pensioni di reversibilità nella misura intera ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della legge n. 724 del 1994;
straordinario è stato l'impegno e tante le battaglie condotte dalla Sezione «Calogero Zucchetto» di Caltanissetta dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, al fine di sensibilizzare le autorità competenti, portando a conoscenza delle Istituzioni tale situazione di disparità, col solo fine di trovare una soluzione equa per le vedove bisognose che si vedono decurtato quanto loro spettante di diritto -:
se sia a conoscenza di tale situazione dei fatti e quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di estendere i benefici di cui all'articolo 15, comma 5 della legge n. 724 del 1994 anche alle vedove danneggiate, ma che non si sono rivolte all'autorità giudiziaria.
(4-00374)
LICANDRO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'aeroporto di Catania è una struttura di vitale importanza per lo sviluppo socio-economico di una vastissima area territoriale, oltre che il biglietto da visita non solo dell'area cui è asservito, ma anche dell'intera nazione, esso ha riconfermato il trend di crescita di traffico aereo e di passeggeri, affermandosi tra i primi quattro scali italiani;
a dispetto del costante e intenso aumento di traffico aereo registrato, le condizioni dello scalo rimangono assai gravi segnatamente per quelli attinenti alla regolarità, puntualità e maggior sicurezza del traffico aereo;
il servizio radar d'aerodromo aperto il 15 giugno u.s. è stato sospeso dopo soli quattro giorni per problemi tecnici sulla testata radar militare di Sigonella;
l'antenna radar AMI momentaneamente in uso non è in grado di inviare i segnali radar ai sistemi ENAV e che pertanto la sospensione del servizio si protrarrà almeno sino al 15 luglio, come da notam all'uopo emesso;
il giorno 14 dicembre '05 lo spazio aereo della Sicilia orientale è stato teatro di accadimenti operativi incresciosi per il totale fermo del radar militare di Sigonella causato da un allagamento per le intense piogge di quel periodo;
quest'ultimi due episodi definiscono in misura esatta, quanto sia ormai anacronistica, inadeguata e tendenzialmente pericolosa l'organizzazione dei servizi ATS facenti capo all'aeroporto di Fontanarossa per una gestione mista, AMI-ENAV, che provoca discontinuità nella fornitura dei servizi medesimi anche per l'inadeguatezza degli apparati in uso dall'AMI;
in ogni caso il sistema radar in dotazione dell'AMI non interloquendo con quelli di ENAV, causa notevoli problemi gestionali del traffico aereo da e per Catania;
tale sospensione coincidendo con il periodo estivo, ove si registrano picchi considerevoli di traffico aereo, peraltro già notevole nella restante parte dell'anno, unitamente alla complessità gestionale dell'aeroporto medesimo, aggravata dai lavori per la costruzione della nuova aerostazione, penalizza fortemente l'utenza;
Enav ha predisposto un piano d'acquisto e messa in opera di una testata radar (fondi già stanziati) con conseguente assunzione del servizio RADAR d'avvicinamento da parte della stessa ENAV, previo accordo con l'Aeronautica Militare per la definizione delle competenze e responsabilità sugli spazi aerei;
il novanta per cento del traffico gestito dal Radar militare di Sigonella è costituito da aeromobili civili è pertanto necessario che i servizi di assistenza al volo sia forniti dall'Ente civile -:
se è intendimento di ENAV accelerare i tempi per l'implementazione della testata Radar per la quale ha già stanziato i fondi;
se è intendimento di ENAV, proprio per ridurre i tempi di una opportuna e improcrastinabile apertura del servizio radar d'avvicinamento svincolato da quello militare, contemplare il preventivo invio a corsi di qualificazione, per l'assunzione di tale servizio, del personale di Catania Fontanarossa;
se nelle more della risoluzione dei problemi tecnici del radar dell'AMI, è possibile intervenire presso la suddetta amministrazione, affinché venga quantomeno risolto il problema tecnico del mancato invio dei segnali radar ai monitor della torre di controllo di Catania;
se è intendimento di ENAV ed AMI stabilire celermente tempi e modi del passaggio delle competenze, dall'Ente militare a quello civile, per la gestione del servizio Radar di avvicinamento dello spazio aereo di Catania.
(4-00375)
MIGLIORI e MENIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
lo Stato italiano è proprietario degli alloggi costruiti in base all'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, (in Gazzetta Ufficiale 24 marzo, 1952, n. 70) recante norme in materia di «Assistenza a favore dei profughi»;
tali fabbricati, a carattere popolare e popolarissimo, costruiti a totale spese dello Stato, sono stati destinati in via esclusiva e permanente al soddisfacimento delle esigenze abitative dei connazionali esuli dalle terre istriane e/o dalle ex colonie-italiane, cui sia stato riconosciuto lo status personale di «Profugo»;
questo è quanto è stato più di recente ribadito dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 224 dell'articolo 4 della legge finanziaria 2004 ai sensi del quale: «Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato»; ed infatti l'abrogazione delle norme di settore in favore dei profughi non ha avuto luogo né per espressa disposizione di legge (in quanto nessuna norma statale ha disposto tale abrogazione) né può essere tratta da una supposta incompatibilità tra le norme speciali e la successiva normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1035/1972 (in quanto il nostro ordinamento non consente a norme di carattere generale di abrogare, o anche solo derogare a, norme di natura speciale);
detti fabbricati appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato poiché ricorrono entrambi i requisiti indicati dell'articolo 826 del codice civile italiano: cioè 1) il requisito soggettivo della proprietà pubblica [in capo allo Stato) e 2) il requisito oggettivo della destinazione ad un servizio pubblico (in quanto - citando Cass., SS.UU., 1/10/1980, n. 5332 - «l'attività dello Stato in materia di edilizia popolare integra un vero e proprio servizio pubblico sia per quanto riguarda la finalità (soddisfacimento di un interesse collettivo) sia in ordine al contenuto (prestazione dell'alloggio a determinate categorie di cittadini meno provvedute) sia ancora per il regime giuridico (pubblicistico nella fase di provvista dei mezzi e in quella di attuazione) e così infine anche per quanto attiene al profilo soggettivo (affidamento dell'attività ad un complesso strutturale pubblico)»];
la natura di beni patrimoniali indisponibili degli alloggi per profughi è indiscussa sia nella letteratura giuridica che in giurisprudenza e trova conferma, tra le altre, in Consiglio di Stato parere n. 502/1990; Consiglio di Stato parere n. 48344/1988; TAR Lazio 16 ottobre 2002, Filograno, Gli alloggi degli I.A.C.P.;
gli alloggi di proprietà statale costruiti ai sensi della legge 137 del 1952 (e successive integrazioni) non potendo essere fruiti o detenuti da soggetti che non rivestano la qualifica di profugo, né potendo essere distratti ad altri fini, necessitano in via preliminare di essere dismessi, nelle forme prescritte dalla legge, per essere eventualmente restituiti alla libera disponibilità dello Stato;
la legge italiana non ha mai previsto né consentito la dismissione degli alloggi realizzati per i profughi dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato; avendo lo Stato esclusivamente acconsentito, attraverso l'emanazione di atti normativi distinti e successivi nel tempo, la vendita degli alloggi in favore dei profughi assegnatari, al fine di «risarcire gli esuli di quanto perduto dopo la II Guerra Mondiale e del contributo da essi dato al pagamento del debito di guerra italiano» (vedi relativo emendamento del disegno di legge n. 3076/93);
esiste una sostanziale differenziazione e separazione di disciplina tra il regime da applicare agli immobili di edilizia residenziale pubblica: a carattere generico e gli immobili con specifica destinazione ai profughi così come statuito anche da Consiglio di Stato 869 del 2001; Consiglio di Stato 269/2001; TAR Lazio 16 ottobre 2002, Cassazione 25 gennaio 1989, n. 419; Cassazione 10 agosto 1992 n. 9457; Cassazione 4 aprile 1998 n. 3484; Cassazione 13 dicembre 1999 n. 13949;
gli alloggi realizzati per i profughi ex articolo 18 legge 137 del 1952 sono gestiti a livello locale da enti di varia denominazione (I.A.C.P.; A.T.E.R. eccetera) ma rientrano nella esclusiva competenza e responsabilità amministrativa dell'Agenzia del demanio - Ministero dell'economia e delle finanze;
a seguito di doglianze, lamentele e reclami provenienti dalla società civile e dai profughi residenti in Firenze, si sono evidenziati comportamenti che, a giudizio dell'interrogante appaiono illegittimi, da parte dell'Agenzia del Demanio nell'amministrazione dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato sub specie di «case realizzate per i profughi»; comportamenti che, oltre a rappresentare una violazione dei diritti civili dei cittadini profughi, arrecano un gravissimo pregiudizio alle casse dello Stato oltre che un incommensurabile ed insanabile danno all'immagine della pubblica amministrazione; tali comportamenti illegittimi scaturiscono principalmente dal mancato svolgimento di atti di ufficio nella tutela dei beni statali specificamente nel mancato esercizio da parte dell'Agenzia del Demanio, Filiale di Firenze, del doveroso indirizzo e controllo sulla gestione degli alloggi per profughi da parte dell'ex ATER di Firenze;
tale mancato controllo ha determinato che 1) l'ATER di Firenze, in concorso con il Comune di Firenze, qualificando erroneamente detti alloggi come di «Edilizia Residenziale Pubblica», ha applicato arbitrariamente la legge regionale in materia di edilizia al comparto delle case dei profughi - retto, invece, da normativa statale speciale; 2) l'ATER di Firenze, in concorso con il Comune fiorentino, ha applicato le norme regionali anche in materia di canone di locazione, costringendo i profughi a pagare di più rispetto a quanto previsto dalla legge statale, e soprattutto disattendendo le norme di legge statale che impongono agli enti gestori di tenere una contabilità distinta per la gestione degli alloggi ex articolo 18 legge 137 del 1952; 3) l'ATER di Firenze e il Comune di Firenze, sono arrivati addirittura ad appropriarsi in modo indebito degli alloggi per i profughi: da un lato, sfrattando dalle case gli assegnatari profughi e, dall'altro, coprendo gli alloggi vacanti con assegnazioni derivanti dalle ordinarie graduatorie comunali; 4) il Comune di Firenze, infine, ha emanato un «bando speciale», che a parere degli interroganti risulta illegittimo, per la destinazione ai profughi delle case statali ex articolo 18 legge 137 del 1952, cercando, neanche troppo celatamente, di veicolare il concetto per cui il vincolo di destinazione funzionale degli alloggi per i profughi fosse scaturito dalla legge finanziaria del
2004 (perché fino al marzo 2004 il Comune di Firenze non aveva provveduto al rispetto della normativa che prevede, fra le altre, l'emanazione di un bando?);
quanto accade a Firenze non si è realizzato in altre regioni, come ad esempio in Piemonte, dove la Filiale piemontese del Demanio si è assicurata di chiarire anche presso gli enti locali (Regione Piemonte, Comune di Torino, Agenzia Territoriale per la Casa di Torino) che gli alloggi costruiti ex articolo 18 legge 137 del 1952, in quanto beni patrimoniali indisponibili dello Stato, erano e rimangono estranei alle norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, e si è da sempre adoperata per la corretta gestione degli alloggi, sia garantendo il rispetto del vincolo di destinazione di questi (partecipando in prima persona alla predisposizione dei bandi speciali per profughi per l'assegnazione di questi alloggi, garantendo i diritti di locazione maturati dai profughi, nonché curando le aspettative dei profughi nelle alienazioni degli alloggi ex legge 560 del 1993), sia controllando la corretta gestione amministrativa degli alloggi (con controlli in merito, ad esempio, ai canoni speciali di locazione previsti per questi alloggi) (risale al 2001 la modifica introdotta nel testo della legge regionale Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 in materia di Edilizia residenziale pubblica volta ad escludere l'applicazione della disciplina regionale gli alloggi costruiti per i profughi ex legge 137 del 1952);
a giudizio dell'interrogante non è assolutamente concepibile e ammissibile un'amministrazione diversificata dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato da parte dei vari uffici territoriali dell'Agenzia del Demanio; e tale opposta gestione amministrativa non può che porsi come conseguenza di atti illegittimi degli organi della pubblica amministrazione, i quali potrebbero anche - a giudizio degli interroganti - violare norme penali o di tutela dell'Erario;
non è accettabile la disparità di trattamento derivante ai cittadini dalla mala gestio amministrativa, come non è ammissibile una violazione così plateale dei diritti dei profughi da parte degli organi della pubblica amministrazione -:
quali urgenti iniziative si intendano adottare in merito:
a) alla regolarità delle attività di amministrazione dei beni in oggetto da parte dell'Agenzia del Demanio, valutando come sia potuto accadere che identici beni del patrimonio indisponibile dello Stato abbiano subito un trattamento opposto nell'ambito delle diverse regioni d'Italia ed evidenziando ogni eventuale illecito disciplinare e/o trasgressione dei doveri d'ufficio ed ogni eventuale inosservanza degli obblighi di servizio, posto in essere dagli impiegati e/o dai funzionari dell'Agenzia e, promuovendo, nel caso in cui si riscontrino tali illegittimità, gli opportuni procedimenti disciplinari;
b) alla rivendicazione dei diritti dominicali dello Stato sulle case dei profughi, recuperando al patrimonio statale tutti i beni di cui sia stato eventualmente spogliato; nonché assicurando il rispetto della peculiare disciplina statale di natura speciale afferente la gestione delle case per i profughi;
c) alla tutela dei diritti dei profughi a fruire in modo esclusivo degli alloggi per essi realizzati, del diritto dei profughi a bandi speciali per l'assegnazione di quegli alloggi che siano predisposti dall'ente proprietario nel pieno rispetto delle normative speciali di settore, del diritto all'acquisto delle case alle condizioni di miglior favore ex comma 24 articolo 1 della legge n. 560 del 1993 e soprattutto alla tutela dei diritti all'acquisto maturati in forza della legge n. 560 del 1993 che continuano ad essere non osservati dall'Agenzia del Demanio;
d) alle modalità procedimentali con cui il Ministro vorrà sciogliere il rilevante problema dell'ordine sociale che conseguirà alla riappropriazione degli alloggi statali da parte del Demanio ed in particolar modo all'intimazione di rilascio degli
immobili statali che dovrà ordinarsi nei confronti dei «non profughi» sistemati illegittimamente negli alloggi statali ad opera degli enti locali.
(4-00376)