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Allegato B
Seduta n. 15 del 28/6/2006
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TRASPORTI
Interrogazioni a risposta scritta:
FOTI. - Al Ministro dei trasporti, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
come si evince dalla presentazione presente sul sito www.ferroviedellostato.it, Ferrovie dello Stato SpA è una Holding industriale unitariamente garante verso l'azionista del risanamento globale del Gruppo e orientata alla generazione di valore e all'incremento di competitività complessiva del sistema ferroviario;
Real Estate è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa costituita con l'obiettivo di individuare le migliori strategie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo;
risulta che da diverso tempo un immobile di proprietà delle Ferrovie dello Stato, ubicato nella città di Parma nelle vicinanze dell'aeroporto e della Fiera, in passato utilizzato dal personale della società ai fini abitativi, sia oggi abusivamente occupato da appartenenti al cosiddetto Centro Sociale Paguro;
gli occupanti del predetto immobile recano costante disturbo alla quiete pubblica diffondendo, anche in piena notte, musica ad alto volume, mentre le condizioni igieniche riscontrabili nell'area adiacente allo stesso lasciano quanto meno a desiderare (vedi Gazzetta di Parma del 19 giugno 2006) -:
se non ritenga di doversi attivare affinché il Gruppo delle Ferrovie dello Stato Spa, e per esso la società proprietaria dell'immobile in questione e/o a cui sia stato consegnato, ponga in essere ogni utile azione a tutela della struttura in questione, specificatamente intimando agli occupanti abusivi l'immediato rilascio della stessa;
se risultino inviati dall'autorità di Pubblica Sicurezza alla magistratura di Parma segnalazioni dalle quali si evinca l'occupazione abusiva del predetto immobile,
se in relazione ai fatti che qui interessano risulti pendente procedimento penale (quantomeno per quanto riguarda l'occupazione abusiva del predetto immobile) e quale ne sia lo stato.
(4-00367)
PILI. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
ogni giorno la «continuità territoriale per la Sardegna» potrebbe trasportare 12.300 passeggeri;
da una stima risulta che ogni giorno di continuità territoriale, dal 1o maggio ad oggi, ci sia stata una media di due ore di ritardi accumulati quotidianamente, e in particolare la maggior parte per frazioni superiori ai venti minuti;
tali ritardi hanno riguardato, con stima in difetto, il 15 per cento dei voli della continuità territoriale pari a 7 voli su 48;
il 15 per cento dei passeggeri potenziali è pari 1845 unità;
come base di calcolo per la stima è stata utilizzata una copertura (in difetto) pari al 70 per cento dei passeggeri potenziali, ovvero 1291 passeggeri su 1845;
ogni frazione di 20 minuti è pari ad un risarcimento di 15 euro;
le due ore di ritardo divisibili in frazioni di venti minuti sono pari a sei bonus a passeggero coinvolto nei ritardi;
in riferimento ai 1291 passeggeri vittime mediamente al giorno dei ritardi, il bonus a carico delle compagnie aeree a favore dei suddetti passeggeri ammonterebbe approssimativamente a circa 6 milioni e 400 mila euro;
al paragrafo 1.7 dell'Imposizione degli oneri di servizio pubblico sono previsti i seguenti requisiti: dimostrare di possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico ecc.; dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili coerente con il numero dei primi voli del mattino in uscita dalla Sardegna, così come previsti dall'imposizione di oneri, ed in generale di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
la Convenzione sottoscritta dalle parti riporta testualmente in premessa che «Enac, verificata l'adeguatezza della struttura del vettore accettante ed il possesso dei requisiti di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione, lo ha ritenuto idoneo ad effettuare i servizi onerati»;
nella Convenzione suddetta sottoscritta dalle parti viene totalmente omessa la dichiarazione che attesta la realizzazione di «code sharing» con altre compagnie o subappalto del servizio stesso;
la Convenzione certifica che le compagnie erano in grado di svolgere quel servizio ma poco dopo prevede che le compagnie stesse possano intraprendere accordi con altre compagnie;
si certifica così una idoneità dichiarata senza accertare realmente però le potenzialità delle compagnie e in particolar modo senza assoggettare il parere stesso dell'Enac alla conoscenza degli accordi eventuali con altre compagnie;
si possono verificare e si verificano in concreto subappalti che non risultano dichiarati né nella Convenzione né tanto meno nei documenti forniti ufficialmente dall'Enac;
nella Convenzione sottoscritta dalle parti all'articolo 5 si fa menzione di possibili accordi commerciali con altri vettori italiani o comunitari;
viene omessa la quantità dei voli in «code sharing» possibili e viene totalmente elusa la formula dello stesso bando
relativamente alla locazione garantita degli aeromobili per tutta la durata degli oneri;
in questa totale approssimazione si registra un utilizzo abnorme e privo di qualsiasi comunicazione ai passeggeri di compagnie estere per svolgere il servizio di continuità territoriale, servizio al cui svolgimento l'Enac aveva dichiarato le compagnie sottoscrittrici adeguate;
il bando prevede per i non residenti «una tariffa non agevolata massima che è quella massima applicabile a tutti i passeggeri non appartenenti a categorie agevolate»; che «I vettori che accetteranno gli oneri si impegnano ad articolare questa tariffa secondo differenti scaglioni, garantendo la messa in vendita di un numero congruo di biglietti speciali e scontati, tali da conseguire un prezzo medio di vendita significativamente inferiore alla tariffa non agevolata massima;
alla norma, già di per sé aleatoria e indefinita, corrisponde una applicazione totalmente illegittima e gravemente lesiva della continuità territoriale per la Sardegna;
la mancata attuazione di questa norma comporta obbligatoriamente un addebito formale o un provvedimento di revoca della stessa convenzione;
da documentazione in possesso dell'interrogante si evince, infatti, che le compagnie non abbiano in alcun modo proposto tariffe scaglionate;
non esiste nessuna dimostrazione su un prezzo di vendita significativamente inferiore alla tariffa non agevolata massima;
le compagnie si riservano, in maniera arbitraria, la definizione di eventuali sconti che vengono eventualmente decisi solo come rimedio estremo a possibili posti vacanti disponibili;
da documenti in possesso dell'interrogante in data 27 giugno 2006 la compagnia Meridiana ha effettuato una prenotazione e un'emissione di biglietto Olbia-Linate solo andata per la cifra di 214,23 euro a fronte di 115 euro previsti nel bando;
al punto 4.4 del bando è scritto che dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero;
ogni compagnia aerea si comporta a suo piacimento non comunicando e pubblicizzando preventivamente la modalità gratuita di emissione del biglietto;
le modalità di emissione del biglietto aereo per la compagnia Meridiana risulterebbero essere 3 euro con il call center, 3 euro con internet, 10 euro in agenzia; con Air One di 10 euro con il call center, 10 euro in aeroporto e gratis in internet;
tutte le compagnie hanno un call center il cui costo è di circa 1 euro di tariffa telefonica in caso di una rapida prenotazione;
anche in questo caso si riscontrano palesi violazioni contrattuali del bando e della convenzione;
al punto 4.3 del bando è scritto che la tariffa agevolata è senza limitazioni, e che ad essa non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio data/ora/biglietto, né alcuna penale per il rimborso;
da documenti in possesso dell'interrogante emerge che nei dettagli e restrizioni di un volo di andata Cagliari-Roma del 30 giugno 2006 in relazione al cambio prenotazione, fino ad 1 ora prima della partenza sia permesso senza penale, consentendo in questo caso alla compagnia Meridiana di disattendere e violare la norma secondo la quale non si può applicare nessuna limitazione e nessuna penale;
nel bando viene indicata la clausola dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano, e su quello di Milano sono contemplati gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al
Serio, mentre su quello di Roma vengono contemplati quello di Fiumicino e quello di Ciampino;
mentre sul sistema aeroportuale di Milano sono coperti tutti e tre gli aeroporti, su quello di Roma è coperto solo quello di Fiumicino;
tale limitazione appare eloquente di un tentativo di sottrarre ai sardi la possibilità di viaggiare con minori costi aeroportuali e soprattutto con la chiara intenzione di sottrarre lo slot ad altre compagnie che avrebbero potuto concorrere a realizzare la tratta alternativa ad un costo decisamente inferiore;
il mancato inserimento del collegamento con Ciampino rispetto alla previsione del bando appare una violazione contrattuale -:
se non intenda adottare iniziative affinché si accerti per quale motivo le compagnie aeree abbiano dovuto far ricorso a soggetti stranieri per svolgere il servizio, se preventivamente nel contratto è riportato che erano state dichiarate idonee per svolgere il servizio medesimo;
per quale motivo non sia stato dichiarato preventivamente e nello stesso atto il soggetto subappaltatore;
se il Ministro in indirizzo intenda farsi carico di promuovere un riscontro di dettaglio che ricostruisca con precisione assoluta tutti i casi di ritardo e se intenda attivarsi affinché le compagnie aeree siano obbligate a risarcire con il «credito di trasporto» i ritardi accumulati;
se le violazioni contrattuali delle compagnie aeree in tema di «continuità territoriale» con la Sardegna non costituiscano un indebito arricchimento delle compagnie stesse;
se il Ministro non intenda adottare urgenti e opportuni provvedimenti per impedire che le compagnie aeree vengano lasciate indisturbate a regolare come meglio credono le tariffe per i non residenti, traendo per loro il massimo vantaggio ma producendo il massimo costo per i fruitori dei voli per la Sardegna, secondo l'interrogante in totale violazione della norma che prevede l'articolazione preventiva delle tariffazioni;
se il Ministro intenda attivarsi affinché si accerti se le responsabilità delle compagnie aeree, le violazioni ed inadempienze contrattuali da esse perpetrate in regime di continuità territoriale, costituiscano elementi sufficienti per revocare la continuità territoriale stessa;
se il Ministro non ritenga necessario adoperarsi con provvedimenti urgenti e straordinari da adottarsi di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'interno, affinché la continuità territoriale sia effettivamente realizzata garantendo così contestualmente la tutela dell'ordine pubblico, anche di recente turbato, a causa dei disservizi del trasporto aereo fra la Sardegna e il continente.
(4-00377)