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Allegato B
Seduta n. 150 del 2/5/2007
DIFESA
Interrogazione a risposta scritta:
DEIANA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
la legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni e la legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni prevedono dei riconoscimenti economici a beneficio dei militari comandati a prestare servizio fuori dalla ordinaria sede di servizio ed individuano solole seguenti posizioni giuridiche: «missione» (se il mutamento della sede di servizio è temporaneo), «trasferimento» (se il mutamento della sede di servizio è permanente);
il Consiglio di Stato sez. IV nella sentenza 18 maggio 2004, n. 7627 ha precisato che il trasferimento provvisorio/temporaneo è una posizione giuridica inesistente e tutti i mutamenti fuori dalle sedi di servizio vanno inquadrati nelle suddette posizioni;
con decreto del Ministero della difesa, Direzione Generale per il Personale Militare del 1o febbraio 2005 è stato affermato che il temporaneo imbarco, ovvero la modificazione del rapporto di servizio in forza della quale il militare è comandato a prestare servizio a bordo di unità navali della Marina militare, si configura quale trasferimento temporaneo respingendo così il ricorso gerarchico prodotto dal Capo di 1a classe Antonio De Muro che chiedeva i benefici economici dovuti al mutamento della sede di servizio per oltre dieci chilometri e per un lungo periodo;
a causa della congiuntura economica sovente la Marina militare utilizza il temporaneo imbarco come strumento per gli avvicendamenti, a breve e medio periodo, a bordo delle unità navali -:
se non ritenga necessario intervenire presso la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della difesa affinché qualifichi il temporaneo imbarco alla stregua di una «missione», agli effetti della legislazione sul trattamento economico dei militari nel caso siano comandati a prestare servizio fuori dalla ordinaria sede di servizio in località distanti almeno dieci chilometri.
(4-03460)