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Allegato B
Seduta n. 150 del 2/5/2007
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COMUNICAZIONI
Interrogazione a risposta immediata:
ELIO VITO, LEONE, ROMANI, SANZA e TESTONI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
è in discussione il cosiddetto «disegno di legge Gentiloni» sulla riforma del sistema radiotelevisivo in Italia, che il Governo ha presentato alle Camere affermando di voler con esso rispondere ad alcune contestazioni rivolte dalla Commissione europea;
con nota 12 aprile 2007, n. 2517, la Commissione europea ha fatto conoscere al Governo italiano il proprio preliminare orientamento negativo sul disegno di legge, così come presentato dal Governo;
nella nota si legge, tra l'altro: «L'articolo 2 del disegno di legge introduce un tetto massimo pari al 45 per cento dei ricavi pubblicitari complessivi del settore televisivo; i soggetti che superano tale soglia sono considerati in "posizione dominante" e sono di conseguenza tenuti a ridurre la quantità di spot trasmessi. Osserviamo che tale disposizione non è destinata a eliminare le riserve espresse nella lettera di costituzione in mora. Attiriamo, tuttavia, l'attenzione sulla sua formulazione, laddove essa fa riferimento al concetto di "posizione dominante" per le imprese che superano la soglia del 45 per cento. Questa formulazione non è coerente con i concetti utilizzati nella normativa comunitaria in materia di concorrenza, in base alla quale le posizioni dominanti devono essere valutate caso per caso. L'articolo 2, comma 1, del disegno di legge prevede, inoltre, che una posizione dominante sia valutata sulla base dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico della radiotelevisione), il quale fa a sua volta riferimento alla procedura di notifica di cui alla direttiva 2002/21/CE (la direttiva quadro). Va notato che tale procedura si applica solo ai mercati delle comunicazioni elettroniche elencati nella raccomandazione sui mercati rilevanti, che non comprendono il mercato della pubblicità televisiva. È, quindi, improprio che l'articolo 2 del disegno di legge (così come l'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione) faccia riferimento a una procedura che non si applica al mercato in questione, in base al quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Suggeriamo, pertanto, nella misura possibile, di modificare la formulazione della disposizione in questione, onde evitare di utilizzare termini fuorvianti ed eliminare il riferimento improprio al quadro normativo comunitario»;
quanto riferito dalla Commissione europea riprende le osservazioni critiche formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul disegno di legge in questione -:
come mai un documento di tale importanza non sia stato reso noto al Parlamento e non sia stato inviato immediatamente alla Commissione che sta discutendo il disegno di legge criticato dalla Commissione europea, in perfetta sintonia con i rilievi mossi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e quali iniziative intenda assumere il Governo per adeguarsi ai rilievi delle autorità competenti.
(3-00846)
Interrogazione a risposta scritta:
TURCO, BELTRANDI, CAPEZZONE e PORETTI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
dal sito dell'ORP (Opera Romana Pellegrinaggi) - che risulta avere il patrocinio del Ministero delle Comunicazioni - si apprende che «L'Opera Romana Pellegrinaggi è un'attività istituzionale del Vicariato di Roma, Organo della Santa Sede, alle dirette dipendenze del Cardinale Vicario del Papa (...) e ha lo scopo di promuovere e organizzare pellegrinaggi, e altre iniziative di cristiana pietà verso i Santuari di Lourdes, di Fatima, di Santiago di Compostela, di Czestochowa, di Terra Santa; verso luoghi di particolare interesse culturale, spirituale ed ecumenico; servizi di accoglienza a Roma e in Italia, di assistenza negli itinerari religioso-culturali e nei pellegrinaggi in favore di diocesi, parrocchie, enti pubblici, associazioni ed istituti religiosi in Italia ed all'estero. (...)? Durante il 2006 sono stati più di 50 mila i pellegrini che hanno scelto l'Opera Romana Pellegrinaggi».
«16 - Le eventuali controversie sull'interpretazione e applicazione delle presenti Norme e Condizioni o comunque dipendenti dalla partecipazione ai viaggi-pellegrinaggi dell'ORP saranno sottoposte ad un Collegio di tre arbitri, dei quali due rispettivamente nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'intesa dei primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, che provvederà anche alla nomina dell'arbitro eventualmente non designato, o non sostituito, in caso di suo impedimento, da una delle parti. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità, seguendo le regole di procedura ritenute più idonee ed il lodo avrà efficacia di sentenza definitiva e inappellabile, vincolante tra le parti. Il Collegio Arbitrale avrà sede nello Stato della Città del Vaticano, dovrà terminare i propri lavori entro trenta giorni dal suo insediamento e le spese del procedimento saranno poste a carico della parte soccombente. In ogni caso la Legislazione applicabile è quella vigente nello Stato della Città del Vaticano».
la nuova «Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano», entrata in vigore il 22 febbraio 2001, all'articolo 16 prevede che «In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima, il Sommo Pontefice può deferirne l'istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame» -:
a quale titolo il ministero delle comunicazioni abbia concesso il patrocinio, da quando e in che cosa concretamente consista;
se e quali altri siti abbiano ottenuto il patrocinio del ministero delle comunicazioni;
come intenda, alla luce di quanto citato in premessa, tutelare le posizioni giuridiche dei cittadini italiani che acquistano servizi dall'ORP;
più in generale se la Santa Sede abbia comunicato allo Stato italiano quali attività economiche svolge, extra territoriali o meno, destinate ai cittadini italiani.
(4-03453)