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Allegato B
Seduta n. 150 del 2/5/2007
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GIUSTIZIA
Interrogazioni a risposta scritta:
DELFINO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in data 29 marzo 2007, presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta, si è tenuto un incontro tra il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, presidente Ettore Ferrara, il provveditore dottor Aldo Fabozzi e tutte le Organizzazioni sindacali;
i delegati dell'O.S.AP.P. hanno fatto presente, in tale sede, al Capo Dipartimento, come le relazioni sindacali siano gravemente compromesse dall'inerzia e incapacità gestionale del Provveditore dottor Fabozzi, degenerando anche in denunce penali e procedimenti amministrativi, mai verificatesi prima di oggi nella storia dell'Amministrazione penitenziaria, di questa circoscrizione;
nel corso dell'incontro sono stati rappresentati, oltre ai vari problemi riguardanti gli Istituti e Servizi Penitenziari: la grave carenza di organico di Polizia Penitenziaria Maschile e Femminile; la necessità di migliori e più chiare disposizioni per la fruizione della M.O.S. e della sua igiene, lo scarso approvvigionamento del vestiario; i ritardi nel pagamento delle missioni e dei loro anticipi; la ristrutturazione degli edifici che ospitano le caserme ormai fatiscenti al fine di migliorare le condizioni di lavoro e di vita; l'uniformità delle disposizioni inerenti i Nuclei Operativi, la mobilità del personale, eccetera;
tuttavia, nonostante l'impegno assunto dal Presidente Ferrara, da quell'incontro non solo nulla è cambiato ma non sono stati neanche rispettati gli Accordi sottoscritti tra il Provveditore dottor Fabozzi e le Organizzazioni sindacali, tra cui il F.E.S.I. (Fondo Incentivante anno 2006) siglato il 21 febbraio 2007, nonostante le reiterate raccomandazioni del Presidente;
l'avocare a sé il potere di distaccare personale di entrambi i comparti Sicurezza e Ministeri presso il PRAP, anche in sovrannumero di qualunque qualifica e profilo, a prescindere dalle assegnazioni ministeriali e senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali, con grave danno operativo per le sedi a cui il personale era effettivamente assegnato -:
quali provvedimenti intenda adottare per la soluzione di una situazione che si
presenta in tutta la sua gravità, e sapere perché al personale di Polizia Penitenziaria degli istituti del Piemonte e Valle d'Aosta, come ad esempio presso la Casa Circondariale di Cuneo e non solo, è stata anche ridotta la classifica annuale ovvero il punteggio del rapporto informativo in assenza di sanzioni disciplinari, quasi ad intendere un gratuito atteggiamento repressivo-punitivo;
se non ritenga il Ministro opportuno, alla luce di quanto sopra, disporre una accurata ed urgente ispezione presso l'Ufficio del Provveditore Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta e/o quali ulteriori iniziative urgenti intenda adottare.
(4-03445)
BUEMI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la Direzione Generale del personale O.G. ha revocato 20 giorni prima della scadenza l'incarico alla dottoressa Valeria Minniti, dirigente amministrativo di ruolo, presso il Tribunale Superiore delle Acque, nonostante il rinnovo sia impossibile per legge solo nei due casi dell'articolo 21 decreto legislativo 165/01, novellato dall'articolo 3 della legge n. 145/02, i quali, per le ipotesi più gravi, danno luogo alla revoca;
la decisione assunta con provvedimento del 10 dicembre 2005 è conseguita non ad inefficienze o risultati negativi, ma alla relazione ispettiva del 27 settembre 2005 che ha espressamente effettuato «osservazioni in relazione alla riservata urgente del Presidente del Tribunale Superiore», escludendo perché «inutile e dispendiosa» ogni verifica sul posto di lavoro e quindi la conoscenza diretta dell'attività, dell'interessata e del personale, prevista dal ccnl di area (articolo 35, ccnl 98-01, articolo 21, ccnl 2002-05);
la decisione è stata motivata espressamente con «incompatibilità ambientale» e il nuovo conferimento d'incarico è avvenuto per un Ufficio fuori Roma, che non era pubblicato tra le sedi da coprire urgentemente secondo l'interpello del 4 ottobre 2005; il giudice cautelare di Roma con ordinanza del 7 febbraio 2006 ha ritenuto illegittimo il provvedimento perché applica la revoca «per oggettive esigenze organizzative» (ex articolo 35, p. 8, ccnl 98-01) in realtà non contestate o richiamate;
risulta all'interrogante che al giudice del Lavoro di Roma ripetutamente è stata negata dall'amministrazione l'esistenza di posti dirigenziali vacanti a Roma, tra cui uno di identica fascia retributiva, fin dal 7 settembre 2005, quindi prima dell'atto di revoca, tuttora libero presso la Direzione generale della Statistica;
il trasferimento ad altra unità produttiva, che è previsto dall'articolo 2103, codice civile, ultimo punto, è inapplicabile ai dirigenti ex articolo 19, comma 1, decreto legislativo 165/01 «inderogabile da contratti» ex comma 12-bis introdotto nell'articolo 19 dall'articolo 3 della legge n. 145/02; tuttavia, nella relazione ispettiva (firmata dal Capo dell'Ispettorato attuale) è stata chiesta l'applicazione dell'articolo 2103 codice civile, ultimo punto;
risulta che la dottoressa Minniti è stata stimata dai dipendenti per iscritto e valutata positivamente («oltre la media») dall'apposita Commissione ministeriale, la quale si è basata sulle ripetute attestazioni formali del Capo dell'Ufficio e all'atto della revoca è stata completamente ignorata;
risulta che la Commissione stessa dal 2004 ha disposto di attribuire il peso del 15 per cento al giudizio sui «comportamenti organizzativi», tra cui ha inserito il «clima interno» e che in proposito la dirigente in quell'anno ha conseguito il massimo (5) presso il Tribunale Superiore delle Acque;
risulta che il Presidente del Tribunale Superiore delle Acque il 2 marzo 2007 ha trasmesso alla apposita Commissione la valutazione del 2005, anno della revoca, attribuendo la media del 4,2 ai «comportamenti organizzativi» e attestando il pieno raggiungimento degli obiettivi;
risulta che la dirigente ha risparmiato dal 20 per cento al 60 per cento e migliorato le condizioni del personale ex lege 626/94, rispettando direttive e circolari ministeriali, ha eliminato un servizio detenuto dal solo Tribunale ed è entrata in contrasto con il Presidente per la gestione delle spese e di 2 dei 3 autisti, come confermato dalla riservata fonte esclusiva della relazione ispettiva del 27 settembre 2005 e dalle doviziose e documentate segnalazioni scritte della dottoressa Minniti giunte in varie sedi ministeriali -:
quali accertamenti e quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per ripristinare la correttezza della procedura e riesaminare in tale quadro le decisioni assunte in funzione para-disciplinare.
(4-03458)
TURCO, BELTRANDI, CAPEZZONE, D'ELIA, MELLANO e PORETTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
dal quotidiano La Repubblica del 16 marzo 2007 si apprende che «ieri, con funerali in forma privata (...) è stato sepolto il boss Francesco Madonia morto sabato scorso al Policlinico di Napoli», e che «Don Ciccio Madonia, patriarca della mafia di Resuttana - San Lorenzo, se n'è andato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Napoli dove era stato ricoverato un paio di settimane fa con l'aggravarsi delle sue condizioni. A 83 anni, Francesco Madonia era ancora al regime del carcere duro, di quel 41-bis che proprio qualche giorno fa, su richiesta della Procura di Palermo, è stato ripristinato anche nei confronti di suo figlio Nino. (...) Toccherà invece ai giudici decidere se autorizzare o meno eventuali permessi ai tre figli detenuti al carcere duro» per partecipare al funerale -:
quando Francesco Madonia sia stato ricoverato al Policlinico di Napoli;
se quando è decedutorisultasse ancora sottoposto al regime 41-bis, ovvero quando gli sia stato revocato;
se risulti che i figli siano stati autorizzati a partecipare al funerale.
(4-03464)