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Allegato B
Seduta n. 150 del 2/5/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
GIANFRANCO CONTE e GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze - per sapere - premesso che:
l'articolo 1, commi da 194 a 200, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007, prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, siano individuati i termini e le modalità per il graduale trasferimento ai comuni delle funzioni catastali;
secondo anticipazioni di stampa, il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe predisposto una bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministriche sarebbe attualmente al vaglio degli organismi di rappresentanza degli enti locali;
in particolare, l'articolo 3 di tale bozza di decreto consentirebbe ai comuni di assumere la gestione di talune funzioni catastali, sulla base di tre livelli di opzione;
la terza di tali opzioni prevederebbe di attribuire ai comuni anche la definizione del valore estimativo dei singoli immobili;
tale previsione escluderebbe ogni coinvolgimento dell'Agenzia del territorio circa l'aggiornamento dei predetti valori, contrastando con il dettato dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come sostituita dall'articolo 1, comma 194, lettera b), della legge
n. 296 del 2006, la quale prevede che i comuni partecipino al processo di determinazione degli estimi catastali, ferma comunque restando la competenza primaria dello Stato in materia;
la formulazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le anticipazioni fornite dagli organi di stampa, opererebbe infatti una surrettizia modifica del dettato legislativo, che esorbita evidentemente dall'ambito normativo attribuito ad un atto secondario quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
inoltre, sul piano del merito, la ventilata previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sconvolgerebbe il quadro complessivo del procedimento di aggiornamento degli estimi catastali designato dal legislatore, compromettendo l'unitarietà del predetto procedimento ed escludendo l'indispensabile apporto tecnico fornito dall'Agenzia del territorio;
l'attribuzione nelle sole mani dei comuni della funzione di determinazione degli estimi catastali porrebbe altresì notevoli problemi sul piano della legittimità, equità ed imparzialità delle scelte assunte in tale sede, essendo i comuni direttamente interessati ad incrementare il valore degli estimi catastali degli immobili, in quanto tale valore determina la base imponibile sulla quale viene calcolata l'ICI, e che costituisce, come è noto, la principale fonte di entrate tributarie dei comuni stessi -:
se le notizie riportate dalla stampa in merito al contenuto del predetto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri risultino corrispondenti al vero, e, in tal caso, se non ritenga di dover modificare il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in termini maggiormente coerenti con il dettato legislativo.
(5-00976)
LEDDI MAIOLA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per l'anno 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha introdotto all'articolo 1, comma 353, un nuovo onere deducibile finalizzato al finanziamento della ricerca, in relazione ai «fondi trasferiti, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali»;
tale onere deducibile è applicabile dal periodo d'imposta 2006;
la norma agevolativa in parola rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la sola individuazione delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, mentre per tutti gli altri enti beneficiari, prime fra tutti le università, la disposizione agevolativa appare immediatamente applicabile;
tale onere deducibile non trova una sua collocazione nel modello di dichiarazione degli enti non commerciali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 della Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2007 n. 59, non essendo stata prevista una specifica riga nel prospetto degli oneri deducibili;
la presentazione in via telematica del modello di dichiarazione non permette di
utilizzare altri campi per l'inserimento dell'onere deducibile in parola;
numerosi enti non commerciali, fra i quali le Fondazioni di origine bancaria, hanno effettuato erogazioni liberali in favore di università con finalità di ricerca, nell'ottica di poterle dedurre in dichiarazione dei redditi -:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di venire incontro alle legittime aspettative degli enti non commerciali, che hanno effettuato tali erogazioni e che trovano un ostacolo alla loro deduzione nel modello di dichiarazione annuale dei redditi, e se, a tal fine, non si ritenga opportuno apportare una modifica ai modelli, mediante una errata corrige.
(5-00977)
FUGATTI, FAVA e GARAVAGLIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ha modificato, tra l'altro, l'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle diposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative);
precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 26 del 2007, l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1995 stabiliva, alla lettera a), che era esente da imposta erariale di consumo l'energia elettrica destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni; l'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate;
di fatto, con la modifica introdotta, anche sull'illuminazione pubblica graveranno le stesse accise già pendenti su tutte le altre tipologie di consumo;
gli enti locali, a partire dal 1o giugno 2007, avranno un aumento stimato del costo dell'energia elettrica del 14 per cento;
tutti gli enti locali, ma i comuni in particolare, subiranno un aumento forzoso dei costi per spese correnti di energia, che faranno gravare sui cittadini già vessati dal generalizzato aumento della pressione fiscale locale indotto anche dalle disposizioni della legge finanziaria per il 2007 -:
se intenda, nei prossimi provvedimenti legislativi, assumere iniziative o provvedimenti volti a ripristinare le esenzioni dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica destinata ad illuminazione pubblica, evitando così il pesante aumento dei costi generato dall'entrata in vigore dell'articolo 1, lettera m) del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
(5-00978)
REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto fiscale n. 262 del 2006 convertito dalla legge n. 258 del 2006, ha modificato in senso restrittivo le norme in materia di deducibilità delle spese per le auto aziendali, con evidente finalità di compensazione delle spese che lo Stato dovrà sostenere per effetto della sentenza della Corte di Giustizia europea, la quale ha stabilito il rimborso al contribuente delle somme versate in virtù di una norma illegittima in materia di detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli e motoveicoli;
il Governo ha accolto un ordine del giorno in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007, assumendo l'impegno a rivedere la normativa in materia con un apposito decreto per introdurre un regime più equo, che prescinda
dal tipo di attività svolta, e che tenga conto del fatto che l'auto aziendale rappresenta un costo effettivo;
l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo speciale modello, che deve essere utilizzato per la richiesta di rimborso dell'IVA non detratta su auto e relative spese di gestione, solo in data 23 marzo 2007, obbligando i contribuenti a calcoli molto onerosi e complessi in relazione a maggiori imposte dirette e Irap, dovute a seguito della riduzione dei costi per effetto del rimborso dell'IVA;
il Governo ha approvato un disegno di legge recante «Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili», che all'articolo 2 prevede, per ora, solo un accantonamento di fondo per l'adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 in materia di detraibilità dell'IVA;
gli operatori economici ritengono che, viste le prime stime dell'autunno scorso di circa 13-14 miliardi per rimborsi di Iva non detratta al 100 per cento, con i rimborsi ora previsti al 30-40 per cento, dei 17,2 miliardi stanziati in bilancio, se ne utilizzeranno effettivamente solo circa 4-5 miliardi;
considerato che le modifiche in materia di deducibilità sono state motivate con il risanamento del bilancio dello Stato, le limitazioni ivi previste dovrebbero essere eliminate o attenuate in quanto l'andamento dei conti pubblici è migliore del previsto -:
se il Governo intenda rivedere la normativa in materia di deducibilità dei veicoli aziendali, possibilmente con effetto retroattivo dall'esercizio 2006, prevedendo un regime di deducibilità per l'acquisto e le spese relative alle auto aziendali che tenga conto dell'effettiva inerenza di tali beni strumentali per l'attività dell'impresa, in sintonia con la disciplina vigente in altri paesi europei, ed evitando al riguardo penalizzazioni alle nostre imprese, considerando l'andamento positivo delle entrate fiscali e dei conti pubblici in generale e anche alla luce delle stime che si fanno sull'entità dei rimborsi IVA effettivamente da corrispondere in conseguenza alla sentenza europea del 14 settembre 2006.
(5-00979)
Interrogazioni a risposta scritta:
MARTINELLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
si sta profilando una situazione molto gravosa per tutti i piccoli agricoltori della bassa padovana i quali essendo principalmente dediti all'agricoltura vedranno applicate alle dichiarazione dei redditi per il 2007 i nuovi estimi catastali;
entro la fine di giugno i possessori delle particelle catastali segnalate dall'Agenzia del Territorio, nei comuni di Montagnana, Piacenza d'Adige, Ponso e Masi, per fare alcuni esempi, dovranno regolarizzare le rispettive posizioni fiscali, provvedendo a corrispondere al Comune gli arretrati Ici e Irpef, che hanno accumulato a seguito delle variazioni intervenute nelle rendite catastali dei loro appezzamenti;
la variazione delle rendite deriva da una notifica trasmessa nei vari municipi dall'Agenzia del Territorio che ha riscontrato che diverse particelle di rendite non corrispondevano ai valori dichiarati;
si tratta di una operazione nata dall'applicazione del decreto legge 3 ottobre 2006 in materia di tributaria e finanziaria che ha previsto la trasmissione diretta all'Agenzia del territorio delle richieste di contributi agricoli e delle dichiarazioni di usi del suolo con modifica delle relative colture da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
ciò ha consentito un aggiornamento della banca dati catastale e dunque una trasmissione d'ufficio dei redditi dominicali (il reddito che viene attribuito al
possessore di un terreno agricolo stabilito dal catasto in base al tipo di terreno) ed agrari (il reddito soggetto ad imposta attribuito a chi, proprietario o affittuario utilizza un terreno agricolo, stabilito dal catasto in base al tipo di terreno o coltura) in linea con la situazione reale presente sul territorio;
l'Agenzia del Territorio ha incrociato i suoi risultati con quelli dell'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) mutando la qualità dei terreni che hanno usufruito dei contributi;
si è così venuti a conoscenza che diverse particelle di terreni non erano in regola;
l'ufficio tributi ha fatto affiggere presso la casa comunale un albo con le variazioni, indicando però solo le particelle e non i relativi proprietari, riguardanti le modifiche aziendali così che gli interessati possano prendere visioni delle variazioni intervenute in modo da poter versare quanto dovuto non solo per quest'anno ma, dal momento che il provvedimento ha effetto retroattivo al 1o gennaio 2006, si possano sanare le situazioni pregresse;
le associazioni degli agricoltori si sono già mobilitate sostenendo che l'aggiornamento delle rendite catastali deve essere necessariamente rinviato di un anno per l'impossibilità di adempiere entro 60 giorni alle correzione degli errori che sono stati compiuti nell'attribuzione delle rendite da parte dell'Agenzia del Territorio -:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia intenzione di adottare al fine di fare chiarezza in merito all'aggiornamento delle rendite catastali dei terreni agricoli e se un rinvio in materia, che sembra necessario per provvedere non solo alle correzione di tutti gli errori ma anche per individuare proprietari ed affittuari, possa essere adottato in tempi celeri anche con un intervento normativo urgente.
(4-03454)
ROSSI GASPARRINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le misure adottate durante la scorsa legislatura in materia di contrasto all'evasione fiscale, in particolare a seguito dell'emanazione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, hanno fornito la possibilità alle aziende concessionarie della riscossione dei tributi di utilizzare una serie di strumenti che secondo l'interrogante destano seri dubbi di legittimità, data la loro natura quasi espropriativa;
si tratta di procedure note con il nome di «ganasce fiscali», e vanno dal fermo amministrativo delle auto alle ipoteche sugli immobili, dal pignoramento dello stipendio a quello del conto corrente bancario, applicate da Equitalia, il nuovo concessionario nazionale della riscossione, per il recupero delle imposte non pagate;
se il fine della lotta all'evasione fiscale è certamente lodevole, e anzi doveroso, non altrettanto può dirsi per la prassi invalsa di ricorrere a simili provvedimenti secondo l'interrogante in totale dispregio dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza ricavabili dall'articolo 3 della Costituzione;
in realtà, infatti, questo meccanismo ha finora colpito soprattutto situazioni di minima entità: multe non pagate, piccoli errori sulla dichiarazione dei redditi, la tassa sull'immondizia, eccetera. Basti pensare che, secondo notizie diffuse dalla stampa, anche per un debito di soli 264 euro ci si può ritrovare con un'ipoteca sulla prima casa!;
a ciò si aggiunga che spesso si interviene per tributi già pagati, o comunque sospesi, e di cui lo stesso concessionario della riscossione non conosce termini e date di notifica, con grave danno per il cittadino che si trova a dover profondere energie e denaro per errori di cui non ha nessuna colpa!;
secondo i dati diffusi dalla stessa società Equitalia, gli introiti del 2006 conseguenti a simili misure hanno raggiunto un ammontare da record, pari a ben 1.816 milioni di euro (il 59 per cento in più rispetto al 2005), e per il 2007 si prevedono incassi ancora più elevati, pari a 2.792 milioni di euro. Ciò in quanto dal luglio dello scorso anno si è cominciato a fare un uso sempre più ampio e spregiudicato di questi strumenti, e, secondo l'interrogante, nei primi 3 mesi di quest'anno il ricorso alle «ganasce fiscali» è praticamente raddoppiato;
una simile situazione non è più tollerabile, per la palese sproporzione tra le presunte evasioni e gli strumenti utilizzati per reprimerle, con conseguente violazione dei diritti dei cittadini alla proprietà privata, alla casa di abitazione e alla mobilità, in quanto i limiti ad essi imposti oltrepassano di parecchio la soglia della ragionevolezza -:
quali iniziative urgenti l'onorevole Ministro interrogato intenda assumere, alla luce di quanto descritto nella presente interrogazione, al fine di impedire il perpetuarsi di una tale insostenibile situazione, in particolare accertando la correttezza delle procedure utilizzate per la riscossione dei tributi e il rispetto, da parte del concessionario della riscossione, dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza desumibili dall'articolo 3 della Costituzione.
(4-03457)