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Allegato B
Seduta n. 150 del 2/5/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta in Commissione:
MARINELLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 143 del 2004 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università» prevedeva che il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna (ossia al di sopra dei 600 metri sul livello del mare) fosse valutato in misura doppia, cioè in 24 punti anziché 12;
di recente è intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 11/2007, ha dichiarato incostituzionale retroattivamente la legge n. 143 del 2004;
alla luce di tale sentenza deriverebbe che gli insegnanti precari che hanno usufruito di tale punteggio si vedranno decurtati del doppio punteggio acquisito, mentre coloro che in questi anni sono passati di ruolo, usufruendo di tale agevolazione, potranno rimanere nella posizione maturata;
numerosi sono i casi di insegnanti precari che, dovendo tutelare le loro posizioni in graduatoria o per guadagnare
punteggi, si sono adattati alle sedi montane più disagiate pur di non essere superati, dovendo affrontare quotidianamente, con molte difficoltà, anche centinaia di chilometri per raggiungere il posto di lavoro, scoprendo ora non solo che i loro sacrifici sono stati vani, ma che sono stati indebitamente superati da chi nel frattempo è entrato in ruolo;
il Governo attuale già aveva disposto l'abolizione del doppio punteggio a partire dal mese di settembre 2007, facendo salvi tutti i diritti acquisiti dagli insegnanti interessati, appare opportuno che lo stesso si pronunci affinché il doppio punteggio maturato venga riconosciuto ai professori precari, così come sta facendo per quelli che, in questi quattro anni, sono passati di ruolo usufruendo del doppio punteggio;
le leggi dichiarate incostituzionali, secondo quanto disposto dall'articolo 136 della Costituzione italiana, perdono efficacia dal giorno della pubblicazione della sentenza, che quindi non è di per sé retroattiva. Spetta all'interprete che applica la sentenza (il Governo in questo caso) stabilire la portata applicativa della stessa, adottando quei provvedimenti atti a bilanciare e salvaguardare gli interessi in gioco, con equità e giustizia nei confronti di tutti -:
che cosa intenda fare il Ministro interrogato nei confronti di chi sarebbe nel frattempo entrato in ruolo se il doppio punteggio non fosse stato applicato, soprattutto nel caso di chi, nella certezza del doppio punteggio, si è sobbarcato spese e distanze che oggi risultano essere state del tutto inutili;
quali proposte intenda porre in essere per evitare ulteriori contenziosi e dirimere in tempi brevi ed in modo chiaro e definitivo l'intera questione, anche in previsione dell'aggiornamento ormai imminente delle graduatorie, rispetto alle quali è necessario, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, una puntuale e articolata valutazione.
(5-00980)
Interrogazioni a risposta scritta:
MARTINELLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 18 luglio 2003 è stata approvata la legge sullo stato giuridico degli insegnati di religione con la previsione della immissione in ruolo per normalizzare la situazione del personale docente con riconosciuta professionalità e anzianità di servizio;
in data 4 febbraio 2004 veniva bandito un concorso per gli insegnanti di religione che non rispecchiava lo spirito della normativa;
in alcune Regioni (Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna) i risultati hanno evidenziato, secondo l'interrogante, una ingiustificata selezione tra i candidati che ha raggiunto mediamente il 25 per cento di bocciature, contro la quasi totalità di promossi delle altre Regioni;
a seguito dei risultati del concorso un elevato numero di candidati bocciati ha adito le vie legali attraverso ricorsi gerarchici;
il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad una nuova correzione degli elaborati evidenziando anomalie e disparità procedurali;
a seguito delle bocciature i soggetti che, secondo l'interrogante risultano ingiustamente penalizzati, nonostante anni di servizio si sono ritrovati in una situazione giuridica ed economica ancora più precaria della precedente dal momento che non hanno conseguito l'abilitazione;
a seguito della selezione concorsuale ci sono cattedre che non possono essere coperte in quanto le graduatorie sono esaurite e contemporaneamente i soggetti abilitati rischiano di essere retrocessi da incarichi annuali a supplenze annuali -:
quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine di superare la situazione di precarietà che stanno vivendo gli insegnanti di religione e se
detto Dicastero possa prevedere la possibilità di indire un corso abilitante nelle Regioni dove le graduatorie sono esaurite così come è sempre avvenuto anche per altre classi di concorso.
(4-03452)
TURCO, BELTRANDI, CAPEZZONE, D'ELIA, MELLANO e PORETTI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 15 marzo 2007 è stata emanata l'ordinanza ministeriale n. 26 concernente le disposizioni per l'Esame di Stato dell'anno scolastico 2006-2007;
tra le indicazioni in essa contenute si sono rilevati ai punti 13 e 14 dell'articolo 8 relativo al «credito scolastico» elementi che secondo gli interroganti configurano discriminazioni nell'attribuzione del credito tra coloro che frequentano l'IRC (insegnamento della religione cattolica) o un'attività alternativa (peraltro raramente possibile nella realtà delle scuole) e coloro che non avvalendosi dell'IRC scelgono le altre opzioni consentite («studio individuale» o «non presenza durante l'ora di religione cattolica nei locali scolastici»);
infatti, mentre per gli alunni frequentanti l'IRC o un'attività alternativa è prevista la valutazione dell'impegno e del profitto in seno al Consiglio di classe, per coloro che abbiano svolto attività autonoma di studio, il giudizio sulla qualità dell'attività svolta è previsto che avvenga secondo modalità stabilite di volta in volta dalle diverse scuole; per coloro infine che escono dall'edificio scolastico è prevista soltanto la possibilità di allegare come credito formativo la certificazione di un'attività extrascolastica valida (compiuta in quell'unica ora settimanale? Certificata da chi?);
risulta evidente secondo gli interroganti il contrasto tra le citate disposizioni e le sentenze della Corte costituzionale n. 203/1989 e n. 13/1991 che prevedono lo stato di assoluto non obbligo per coloro che non si avvalgono dell'IRC;
la diversa valutazione di ciò che gli studenti fanno in un'ora nella quale essi non sono tenuti a fare alcuna cosa che non dipenda esclusivamente da una loro libera scelta non può essere accettata, poiché significherebbe accettare la lesione di un diritto riconosciuto sia nel Nuovo Concordato del 1984, sia nelle Intese con altre confessioni religiose e riaffermato con forza dalla Corte costituzionale; significherebbe inoltre una violenza sulla libertà di coscienza, poiché l'alunno potrebbe essere indotto da un trattamento più vantaggioso a rinunciare all'esercizio di quella preziosa libertà;
è qui il caso di richiamare la revisione dell'Intesa tra Governo italiano e CEI (decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1990) che prescrive che il voto del docente di religione cattolica allo scrutinio finale qualora si dimostri determinante ai fini di promozione o bocciatura dell'alunno non può venire computato, ma diviene un giudizio motivato da inserire nel verbale -:
quali iniziative urgenti il Ministro decida di intraprendere per ripristinare una formulazione dell'ordinanza coerente col rispetto dell'uguaglianza dei diritti degli alunni, della libertà di coscienza, della normativa vigente, la quale non prevede valutazioni maggiormente favorevoli per chi frequenta l'IRC, né una discriminazione circa la libera interpretazione dello stato di non obbligo da parte di coloro che non si avvalgono dell'IRC.
(4-03456)
PEDICA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
dai dati resi noti dalla polizia, e pubblicati su diversi articoli di stampa, emerge che il fenomeno della pedofilia sta assumendo dimensioni sempre crescenti, del resto gli ultimi casi riportati dalla cronaca di questi giorni, lasciano pochi margini di dubbio circa la diffusione nella nostra società di uno tra i più aberranti crimini che la mente umana possa concepire;
la violenza sessuale sui bambini è stata per moltissimo tempo nascosta, all'interno della società e delle famiglie, ed era considerata frutto di persone squilibrate o un evento che vedeva protagonisti nuclei familiari dispersi nelle campagne, lontani da ogni forma di civiltà;
molto spesso, anche oggi, alcuni abusi restano sommersi e anche quando la famiglia e la comunità ne vengono a conoscenza, non sempre questo viene denunciato alle autorità di polizia o ai servizi di assistenza, di conseguenza diventa comunque difficile conoscere la reale estensione del fenomeno;
in realtà, l'abuso sessuale si consuma in proporzioni allarmanti, in tutti i contesti sociali e in ambiti che vanno da quello familiare o parrocchiale a quello scolastico;
è più che mai indispensabile che le istituzioni si attivino anche con interventi di sensibilizzazione del fenomeno per debellare questa terribile piaga -:
se il Ministro non ritenga opportuno avviare una indagine conoscitiva nelle scuole, luogo che dovrebbe rappresentare la frontiera di prevenzione contro ogni abuso, al fine di attuare un monitoraggio delle singole realtà scolastiche, in relazione a tutti i componenti (alunni e personale docente e non docente), per ottenere una percezione reale di disagi e malesseri e poter quindi sostenere programmi mirati di prevenzione.
(4-03461)