Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 151 del 3/5/2007
...
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:
da anni i viticoltori chiedono uno snellimento delle procedure per l'impiego di manodopera occasionale, soprattutto per agevolare l'impiego di categorie particolari quali gli studenti ed i pensionati;
gli obiettivi della sperimentazione sulle «Prestazioni occasionali di tipo accessorio», individuati dalle legge «Biagi» e successivamente dal decreto legislativo n. 276 del 2003 per regolamentare prestazioni di lavoro saltuarie e di breve durata, sono quelli di: 1) offrire nuove opportunità di lavoro a persone con difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; 2) fare emergere il lavoro nero, con le dovute tutele previdenziali ed assicurative per chi lavora senza garanzie; 3) permettere ai datori di lavoro di ricorrere a prestazioni occasionali in modo trasparente, semplice e conveniente;
la Provincia di Treviso ha avviato nel marzo 2006 la sperimentazione che consentiva alle aziende, che intendevano avvalersi del lavoro accessorio, di acquistare dei voucher, comprensivi della copertura assicurativa e previdenziale, con cui pagare le prestazioni dei vendemmiatori;
con il decreto del ministero del lavoro e politiche sociali del 1o marzo 2006, che modificava il decreto ministeriale 30 settembre 2005, la Provincia di Udine veniva inserita tra le aree nelle quali si poteva avviare una prima fase di sperimentazione del lavoro accessorio per le vendemmie di breve durata e a carattere saltuario -:
se intenda, in vista delle prossime vendemmie, procedere affinché si completi rapidamente l'iter burocratico per l'effettiva applicazione dei lavoro accessorio nelle province indicate nel decreto, con particolare riferimento a quella di Udine;
se e in quali tempi preveda l'allargamento di questa sperimentazione anche alle altre province vocate a viticoltura.
(2-00501)«Compagnon, Volontè».
Interrogazioni a risposta scritta:
LONGHI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 29 del 7 febbraio contiene la disciplina più completa della ricongiunzione: viene cioè riconosciuta a tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi la facoltà
di ricongiungere in tutti gli ordinamenti i contributi accreditati in gestioni diverse;
sulla base di tale normativa, la riunificazione dei periodi assicurativi diviene onerosa (mentre secondo la disciplina precedente era esclusivamente gratuita) quando la gestione nella quale i contributi confluiscono fornisce una prestazione più vantaggiosa di quella che li trasferisce;
la legge ha reso possibile anche il trasferimento dei contributi dall'INPS presso un altro ente previdenziale dove il lavoratore risulta iscritto nel momento in cui presenta la domanda;
in questo caso viene posta a carico del richiedente, da parte della gestione accentratrice, il 50 per cento della differenza tra la riserva matematica e le somme versate dalle gestioni contributive di appartenenza. Generalmente, pertanto, la trasmigrazione dei contributi fuori dall'INPS risulta per il richiedente a carattere oneroso;
se questa è la situazione paradigmatica, non si escludono casi in cui si registra, invece un'eccedenza rispetto al quantum contributivo necessario per la ricongiunzione di periodi a fini pensionistici, cioè casi nei quali la somma versata dall'INPS alla gestione accentratrice risulta superiore alla riserva matematica con conseguente gratuità della ricongiunzione per il richiedente;
in tali ipotesi si pone quindi il problema della eventuale restituzione dei contributi versati e risultati eccedenti dopo la ricongiunzione ex legge 29/79, o comunque della loro valorizzazione nel calcolo della pensione;
la legge 29/79 prevede (articolo 8) che la contribuzione afferente ad effettive prestazioni di lavoro prevalga rispetto alla contribuzione volontaria coincidente dal punto di vista temporale; al secondo comma del medesimo articolo la legge dispone poi che ove la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 1 gli importi dei versamenti volontari siano restituiti agli interessati, mentre qualora la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 2, gli importi dei versamenti volontari vadano a scomputo dell'onere a carico del richiedente;
la Corte dei conti sezione contr. ha avuto modo di chiarire (sent. 10 dicembre 1990, n. 83) che in ipotesi di eccedenza di contributi volontari rispetto alle somme da portare a scomputo dell'onere a carico del richiedente le relative somme eccedenti non possono essere incamerate dal Tesoro, ma devono essere restituite all'interessato in forza di un principio desumibile dallo stesso articolo 8, dal momento che lo scomputo ivi disciplinato introduce un concetto sostanzialmente non diverso dalla restituzione;
l'applicazione di tale principio (che induce a ritenere che in assenza di una specifica norma che legittimi l'incameramento, si debba prevedere la restituzione) ai contributi versati ma non necessari ai fini ricongiuntivi ne imporrebbe appunto la restituzione;
accade tuttavia che la restituzione automatica non venga applicata in alcun caso, e che le somme di fatto incamerate dallo Stato non vengano nemmeno valutate per la valorizzazione del trattamento pensionistico, ciò che determina una forte sperequazione e diversità di trattamento tra lavoratori dipendenti, nonché un indebito arricchimento per lo Stato, che tra l'altro omette di segnalare formalmente, nei decreti di ricongiunzione, la possibilità ed i termini per esercitare il diritto a richiedere la restituzione;
risulta paradigmatico l'esempio di un insegnante di una scuola pubblica il quale, avendo ricongiunto i contributi pensionistici versati nel privato presso lo Stato (e segnatamente nel settore scuola, ovvero in un settore nel quale non esiste una vera e propria carriera, ma l'avanzamento è meramente legato all'anzianità di servizio) per complessivi 19 anni e sei mesi veda lo Stato «incamerare» un notevole surplus di versamento (si tratta di una cifra che, attualizzata, ammonta a quasi 50.000,00
euro) e, soprattutto, in virtù dell'omessa valutazione di tali importi nel calcolo della pensione, si trovi altresì un conteggio della mensilità del trattamento previdenziale basato esclusivamente sugli importi delle retribuzioni percepiti nell'ultimo decennio di servizio, con un ulteriore danno e una ovvia iniquità;
trattandosi di una situazione che risulta riguardare un numero estremamente ridotto di soggetti, penalizzati economicamente - e paradossalmente - proprio da una scelta compiuta a favore del settore pubblico e senza ambizioni di carriera -:
se non si possa ritenere opportuna e sufficiente l'emanazione di una disposizione amministrativa, che dirima le diverse possibili interpretazioni della norma e consenta a tali soggetti di godere, per esempio, di un'integrazione nel trattamento pensionistico;
quali iniziative si intendano concretamente adottare per assicurare la parità di trattamento tra i cittadini che abbiano chiesto la ricongiunzione contributiva ed evitare indebiti arricchimenti.
(4-03479)
TONDO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il Gruppo Malavolta opera nel settore agro-alimentare e conta un numero di circa 30 aziende in tutta Italia per un totale di oltre un migliaio di dipendenti;
in particolare in Friuli Venezia Giulia ci sono 2 siti produttivi; uno a Coseano (Udine) denominato Gilardi SpA, l'altro a Meduno (Pordenone) denominato Roncadin Bakery Srl;
il sito di Coseano che conta 120 dipendenti è stato chiuso dalla proprietà nel dicembre 2006 e le rispettive maestranze, donne all'80 per cento, sono state poste in Cigs dopo molti mesi di difficoltà operativa derivante dalla mancanza di liquidità;
anche presso il sito di Meduno, che conta 350 dipendenti e localizzato in zona montana con analoga occupazione all'80 per cento di manodopera femminile, è in atto una ristrutturazione definita con accordo sindacale nell'aprile 2006, ma detta trattativa non ha portato benefici di carattere industriale;
anche presso quest'ultimo sito si stanno verificando le stesse problematiche della Gilardi SpA;
la produzione spesso viene sospesa e vengono ripetutamente cambiati i fornitori;
le organizzazioni sindacali ripetutamente hanno chiesto incontri con la proprietà per sapere le reali intenzioni dell'azienda, tenuto anche conto che i messaggi dei media in merito agli investimenti della proprietà in altre sedi pongono seri dubbi e perplessità sulla volontà di mantenere le sedi friulane;
l'occupazione delle 2 aziende in Friuli Venezia Giulia è in netta prevalenza femminile e locata in zona montana -:
quali urgenti iniziative intenda intraprendere il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Governo per scongiurare la chiusura dei 2 stabilimenti in Friuli, la Gilardi SpA e la Roncadin Bakery Srl e per scongiurare la perdita di centinaia di posti di lavoro femminili.
(4-03490)
BORDO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
lo scorso 16 aprile 2007, la segreteria provinciale della Fiom Cgil di Foggia ha denunciato il licenziamento del proprio rappresentante sindacale, Giuseppe De Rosa, all'interno dell'azienda Sai Sali di Margherita di Savoia;
il lavoratore è stato licenziato all'esito di una procedura anomala, originata
dalla comunicazione verbale, effettuata da un dirigente dell'azienda, della messa in ferie forzata;
lo stesso lavoratore era già stato licenziato, nel 2004, senza giusta causa, e poi reintegrato in azienda a seguito della sentenza del giudice del lavoro di Foggia, cui si era rivolta la Fiom Cgil per far rilevare la condotta antisindacale della Sai Sali e, in particolare, di un suo dirigente;
nei confronti dell'azienda, la Fiom Cgil ha presentato un lungo elenco di denunce: impedimento del regolare svolgimento delle elezioni delle RSU nel maggio 2002; ostruzionismo a danno dei lavoratori che intendevano iscriversi al sindacato; inquadramento a mansioni inferiori del rappresentante sindacale della Fiom e successivo licenziamento senza giusta causa; interruzione di ogni relazione sindacale dal giugno 2002; impedimento del diritto di sciopero; sanzioni disciplinari elevate a tutti i rappresentanti sindacali;
il giudice del lavoro, oltre a disporre il reintegro del lavoratore licenziato e condannare l'azienda al pagamento delle spese processuali, ha espressamente richiamato la Sai Sali al rispetto delle prerogative del sindacato, invitandola ad astenersi da tutti i comportamenti diretti a limitare il libero esercizio dei diritti sindacali; così come ha ordinato alla stessa società e al suo dirigente apicale di astenersi dal minacciare sanzioni disciplinari ai lavoratori solo perché iscritti al sindacato;
il nuovo licenziamento del RSU deve ritenersi effettuato in spregio dell'ordinanza del giudice del lavoro e può qualificarsi come atto di ritorsione nei confronti di chi ha svolto un'intensa attività a tutela dei lavoratori, anche presentando denunce sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro -:
quali azioni intende intraprendere il Governo per ripristinare la piena legalità e agibilità sindacale all'interno della Sai Sali di Margherita di Savoia.
(4-03492)
BURGIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la provincia di Modena, e precisamente il territorio «dei Castelli», a sud del capoluogo, compreso tra i comuni di Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Castelvetro e Vignola, è uno dei distretti più importanti d'Europa nella lavorazione delle carni e dei salumi;
lo stesso distretto occupa oltre 4 mila lavoratori, suddivisi in centinaia di aziende;
si apprende da organi di stampa che, secondo stime di fonte sindacale, vi è almeno un migliaio di lavoratori impiegati con contratti privi di ogni forma di legalità;
l'ispettorato del lavoro di Modena ha ricevuto, solo nel 2006, oltre 40 segnalazioni legate all'irregolarità dei contratti di lavoro;
la conseguenza di ciò è che le aziende che rispettano i contratti si trovano sottoposte a una concorrenza sleale sempre più insostenibile, mentre quelle che alimentano un tale processo di illegalità producono un'enorme evasione fiscale e contributiva;
tali irregolarità si determinano in ragione dell'utilizzo del meccanismo dell'affitto del ramo d'azienda: singoli macchinari o linee di produzione vengono dati in affitto a presunte cooperative di lavoratori che, in realtà, si configurano come società di reclutamento illegale di lavoratori immigrati e che, essendo sovente diretta emanazione delle imprese, permettono alle stesse di controllare e coordinare una produzione - contrariamente a quanto imporrebbe la legge - nient'affatto appaltata ad un'entità autonoma;
tali irregolarità si determinano, inoltre, con il ricorso a cooperative non autorizzate
che somministrano manodopera (come vere e proprie agenzie di lavoro interinale) a prezzi largamente più bassi di quelli del mercato;
tali irregolarità si determinano, infine, grazie ad un sistema misto in cui lavoratori regolari e soci-lavoratori di false cooperative operano nella stessa unità produttiva, separati - come è stato riscontrato nel corso di un controllo da parte dell'Ispettorato del lavoro di Modena - da una striscia gialla dipinta sul pavimento;
il decreto legislativo n. 276 del 2003 punisce questa serie di fattispecie illegali, per appalto non genuino e intermediazione illecita, con sanzioni di natura pecuniaria e penale;
tale modello d'organizzazione del lavoro, a detta dell'interrogante, rischia di compromettere non solo l'economia locale e la coesione sociale del territorio, ma anche la qualità dei prodotti così come la stessa sicurezza alimentare -:
quale sia il giudizio del Ministro interrogato in relazione alle vicende in parola e alle responsabilità tracciate;
quali iniziative urgenti il Ministro interpellato intenda adottare al fine di interrompere un così esteso e capillare sistema di illegalità, favorendo, al contrario, il ricorso a forme di buona e durevole occupazione.
(4-03498)